IL PRESIDENTE
  Visto l'art. 10 del decreto-legge 5 marzo 1991, n. 65, con il quale
sono state conferite le competenze relative alle attivita' necessarie
per  la  concreta realizzazione delle opere, previste dall'art. 2 del
decreto-legge 1› febbraio 1988, n.  19,  convertito,  con  modifiche,
dalla  legge  28  marzo  1988,  n. 99, aventi la necessaria copertura
finanziaria e gia' affidate in appalto o per  le  quali  siano  state
avviate le procedure di gara;
  Visti gli articoli 3 e 4 del decreto-legge 1› febbraio 1988, n. 19,
convertito, con modifiche, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99;
  Ritenuto  che  le  medesime  competenze  sono  esercitabili  per un
triennio  a  decorrere  dal  2  febbraio  1991  e  che,  con   uguale
decorrenza,  si  determina  il  subentro del presidente della regione
siciliana al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  nei  rapporti
pendenti a quella data;
  Ravvisata   la   necessita',   in   relazione   alle   esigenze  di
completamento degli interventi, di evitare allo stato ogni  soluzione
di continuita', nelle more di una nuova configurazione organizzativa,
adeguata alla distribuzione delle competenze;
  Ritenuta  altresi'  l'opportunita'  di  realizzare  sin  d'ora  gli
opportuni collegamenti con l'organizzazione amministrativa e  tecnica
della  Regione,  nonche'  di  assicurare una contestuale ricognizione
dello  stato  dei  procedimenti,  anche  al  fine  di  consentire  le
determinazioni conseguenziali;
  Considerato  che  per  conseguire  le  finalita'  suddette e' utile
avvalersi dell'ufficio speciale  per  l'attuazione  degli  interventi
straordinari  attribuiti  al  Presidente  del Consiglio dei Ministri,
cui, con ordinanza n. 23/Pres. del 20  giugno  1989  e'  stato  anche
attribuito  il compito di curare tutti gli adempimenti necessari alla
realizzazione degli interventi di cui all'art. 2 del decreto-legge 1›
febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
marzo 1988, n. 99;
  Considerato  che i limiti delle competenze attribuite consentono di
confermare tale compito sino alla definizione del corrente  esercizio
finanziario  e  sino  all'attuazione  di  un  integrale subentro, nei
rapporti pendenti, delle strutture organiche della regione siciliana;
  Considerato  infine  che  per  consentire  la  predetta,   graduale
acquisizione     delle     competenze     agli     organi    ordinari
dell'Amministrazione  e'  opportuno  sin  d'ora  assicurare  adeguati
meccanismi di collegamento;
  Avvalendosi dei poteri di cui ai citati articoli 3 e 4 del decreto-
legge  1› febbraio 1988, n. 19, convertito dalla legge 28 marzo 1988,
n. 99;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  A  decorrere  dal  2  febbraio  1991  e sino al 31 dicembre 1991 il
presidente della regione siciliana si avvale, per le attivita' di cui
alle premesse, dell'apposito ufficio speciale  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri di cui all'ordinanza n. 23/Pres. del 20 giugno
1989, limitatamente agli adempimenti connessi a quanto concerne, al 2
febbraio  1991,  le  opere  gia' affidate e quelle per le quali siano
state avviate le procedure di gara, a condizione che  per  le  stesse
sussista la necessaria copertura finanziaria.