IL PRESIDENTE Visto l'art. 10 del decreto-legge 5 marzo 1991, n. 65, con il quale sono state conferite le competenze relative alle attivita' necessarie per la concreta realizzazione delle opere, previste dall'art. 2 del decreto-legge 1 febbraio 1988, n. 19, convertito, con modifiche, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, aventi la necessaria copertura finanziaria e gia' affidate in appalto o per le quali siano state avviate le procedure di gara; Visti gli articoli 3 e 4 del decreto-legge 1 febbraio 1988, n. 19, convertito, con modifiche, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99; Ritenuto che le medesime competenze sono esercitabili per un triennio a decorrere dal 2 febbraio 1991 e che, con uguale decorrenza, si determina il subentro del presidente della regione siciliana al Presidente del Consiglio dei Ministri nei rapporti pendenti a quella data; Ravvisata la necessita', in relazione alle esigenze di completamento degli interventi, di evitare allo stato ogni soluzione di continuita', nelle more di una nuova configurazione organizzativa, adeguata alla distribuzione delle competenze; Ritenuta altresi' l'opportunita' di realizzare sin d'ora gli opportuni collegamenti con l'organizzazione amministrativa e tecnica della Regione, nonche' di assicurare una contestuale ricognizione dello stato dei procedimenti, anche al fine di consentire le determinazioni conseguenziali; Considerato che per conseguire le finalita' suddette e' utile avvalersi dell'ufficio speciale per l'attuazione degli interventi straordinari attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri, cui, con ordinanza n. 23/Pres. del 20 giugno 1989 e' stato anche attribuito il compito di curare tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 2 del decreto-legge 1 febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99; Considerato che i limiti delle competenze attribuite consentono di confermare tale compito sino alla definizione del corrente esercizio finanziario e sino all'attuazione di un integrale subentro, nei rapporti pendenti, delle strutture organiche della regione siciliana; Considerato infine che per consentire la predetta, graduale acquisizione delle competenze agli organi ordinari dell'Amministrazione e' opportuno sin d'ora assicurare adeguati meccanismi di collegamento; Avvalendosi dei poteri di cui ai citati articoli 3 e 4 del decreto- legge 1 febbraio 1988, n. 19, convertito dalla legge 28 marzo 1988, n. 99; Dispone: Art. 1. A decorrere dal 2 febbraio 1991 e sino al 31 dicembre 1991 il presidente della regione siciliana si avvale, per le attivita' di cui alle premesse, dell'apposito ufficio speciale della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'ordinanza n. 23/Pres. del 20 giugno 1989, limitatamente agli adempimenti connessi a quanto concerne, al 2 febbraio 1991, le opere gia' affidate e quelle per le quali siano state avviate le procedure di gara, a condizione che per le stesse sussista la necessaria copertura finanziaria.