IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Visto l'art. 1, comma  3,  della  legge  8  luglio  1986,  n.  349,
istitutiva del Ministero dell'ambiente;
  Visto  l'art. 12 della legge 28 agosto 1989, n. 305, concernente la
programmazione triennale per la tutela dell'ambiente;
  Vista la delibera del C.I.P.E. del 3 agosto  1990,  pubblicata  nel
supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale dell'8 settembre 1990,
n. 58 e concernente il programma  triennale  1989-91  per  la  tutela
ambientale;
  Rilevato  che  la  predetta  delibera,  nell'ambito  del  Programma
generale INFEA (Informazione e  educazione  ambientale),  prevede  la
promozione  da  parte  del  Ministro  dell'ambiente  di  "campagne di
informazione e educazione ambientale", aventi per  oggetto  specifici
temi  ed argomenti individuati dal Ministero stesso tramite schede di
promozione da definirsi con decreto;
  Considerato che il Ministero dell'ambiente intende  attivare  entro
il   biennio  1990-91  quattro  campagne  integrate  di  informazione
ambientale delle quali una di carattere  generale,  "l'ambiente  come
civilta'",   e   tre   relative   a   "la   gestione   dei  rifiuti",
"l'inquinamento e il degrado urbano" e "la valorizzazione del  verde"
e  che  il Ministero dell'ambiente sara' il promotore ufficiale delle
campagne e provvedera' a gestirle e coordinarle in ogni fase;
  Rilevato che le campagne  hanno  il  duplice  scopo  informativo  e
educativo di:
   contribuire  a  una  estesa e approfondita conoscenza dei problemi
ambientali e dello stato dell'ambiente in Italia e nel mondo;
   sviluppare  un  servizio  pubblico  illustrando  le  proposte,  le
misure, le iniziative assunte da governi e istituzioni internazionali
e,  soprattutto,  dal  governo italiano e dal Ministero dell'ambiente
per affrontare i problemi ambientali;
   favorire una diffusa presa di coscenza, obiettiva e attiva,  della
questione  ambientale  e,  in  particolare,  delle  sue  implicazioni
internazionali e sociali, dei suoi imperativi morali, come  pure  dei
doveri  individuali e collettivi che, in una equilibrata ripartizione
di costi, la lotta contro il degrado ambientale impone;
   incoraggiare il riorientamento dei comportamenti  e  delle  scelte
dei  cittadini,  degli  enti  sociali e istituzionali, delle imprese,
delle istituzioni della ricerca verso  l'obiettivo  di  uno  sviluppo
compatibile con la salvaguardia dell'ambiente;
  Rilevato  che le campagne promosse dal Ministero saranno realizzate
attraverso progetti che potranno essere predisposti e  presentati  da
operatori  del  settore  della  comunicazione  e  dalle  associazioni
ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art. 13 della  citata  legge
n.  349/86,  secondo le indicazioni della delibera del C.I.P.E. del 3
agosto 1989 citata e della legge 25 febbraio 1987, n. 67,
e che il Ministero,  oltre  ad  indicare  i  temi  e  gli  obiettivi,
assicurera' il coordinamento delle iniziative ed il loro controllo in
fase di realizzazione;
  Considerato  che  destinatari  delle  campagne saranno ovviamente e
potenzialmente tutti  i  cittadini,  anche  se  determinati  progetti
saranno  rivolti  a  destinatari  specifici, che le campagne dovranno
essere  riconducibili  immediatamente  al  soggetto   promotore   (il
Ministero  dell'ambiente)  e  che  si  varranno di tutti i mezzi piu'
efficaci  e  delle discipline della comunicazione e dell'informazione
opportunamente integrate nell'ambito di ciascuna campagna;
  Considerato che, nell'ambito delle tematiche generali indicate  nel
programma  INFEA,  questo  Ministero  ha  gia' eleborato il contenuto
della prima campagna di informazione ed educazione  "l'ambiente  come
civilta'",  la  cui  scheda  di  promozione e' stata approvata con il
decreto 22 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  4
marzo 1991;
  Vista  la  scheda di promozione "la gestione dei rifiuti", relativa
alla seconda campagna di informazione ed educazione;
                              Decreta:
  1.  E'  approvata  la  scheda  di  promozione  della  campagna   di
informazione ed educazione "la gestione dei rifiuti" che, allegata al
presente   decreto,   ne   costituisce  parte  integrante  formale  e
sostanziale.
  2. Detta scheda, composta di undici punti, individua in particolare
gli obiettivi della campagna, i riferimenti di  base,  i  termini  di
presentazione  e le condizioni di ammissibilita', l'onere finanziario
per l'amministrazione quali elementi  essenziali  ed  imprescindibili
per  l'ammissibilita'  al  finanziamento  dei soggetti e dei relativi
progetti.
  3. Eventuali rapporti di sponsorizzazione potranno essere stabiliti
solo dall'amministrazione, la  quale  si  riserva  in  via  esclusiva
l'eventuale   individuazione   dei   soggetti  terzi  disponibili  ad
interventi di finanziamento a  sostegno  o  incremento  del  progetto
prescelto.  Pertanto  non  potranno  essere  presi  in considerazione
progetti che si fondino, per la copertura dei costi, su previsioni di
sponsorizzazione.
  4. Le proposte-progetto, qualunque sia il soggetto  come  abilitato
dalla   delibera   del  C.I.P.E.  di  cui  alle  premesse  dal  quale
provengano, devono essere caratterizzate  da  attivita'  integrate  e
devono   prevedere  la  loro  realizzazione  ad  opera  dello  stesso
proponente   con   costo   preventivato   nei   limiti   dell'importo
specificamente  stabilito  al  punto  6  "finanziamento" della scheda
allegata.
  5. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 16 aprile 1991