IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Visto l'art. 1, comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente; Visto l'art. 12 della legge 28 agosto 1989, n. 305, concernente la programmazione triennale per la tutela dell'ambiente; Vista la delibera del C.I.P.E. del 3 agosto 1990, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale dell'8 settembre 1990, n. 58 e concernente il programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale; Rilevato che la predetta delibera, nell'ambito del Programma generale INFEA (Informazione e educazione ambientale), prevede la promozione da parte del Ministro dell'ambiente di "campagne di informazione e educazione ambientale", aventi per oggetto specifici temi ed argomenti individuati dal Ministero stesso tramite schede di promozione da definirsi con decreto; Considerato che il Ministero dell'ambiente intende attivare entro il biennio 1990-91 quattro campagne integrate di informazione ambientale delle quali una di carattere generale, "l'ambiente come civilta'", e tre relative a "la gestione dei rifiuti", "l'inquinamento e il degrado urbano" e "la valorizzazione del verde" e che il Ministero dell'ambiente sara' il promotore ufficiale delle campagne e provvedera' a gestirle e coordinarle in ogni fase; Rilevato che le campagne hanno il duplice scopo informativo e educativo di: contribuire a una estesa e approfondita conoscenza dei problemi ambientali e dello stato dell'ambiente in Italia e nel mondo; sviluppare un servizio pubblico illustrando le proposte, le misure, le iniziative assunte da governi e istituzioni internazionali e, soprattutto, dal governo italiano e dal Ministero dell'ambiente per affrontare i problemi ambientali; favorire una diffusa presa di coscenza, obiettiva e attiva, della questione ambientale e, in particolare, delle sue implicazioni internazionali e sociali, dei suoi imperativi morali, come pure dei doveri individuali e collettivi che, in una equilibrata ripartizione di costi, la lotta contro il degrado ambientale impone; incoraggiare il riorientamento dei comportamenti e delle scelte dei cittadini, degli enti sociali e istituzionali, delle imprese, delle istituzioni della ricerca verso l'obiettivo di uno sviluppo compatibile con la salvaguardia dell'ambiente; Rilevato che le campagne promosse dal Ministero saranno realizzate attraverso progetti che potranno essere predisposti e presentati da operatori del settore della comunicazione e dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art. 13 della citata legge n. 349/86, secondo le indicazioni della delibera del C.I.P.E. del 3 agosto 1989 citata e della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e che il Ministero, oltre ad indicare i temi e gli obiettivi, assicurera' il coordinamento delle iniziative ed il loro controllo in fase di realizzazione; Considerato che destinatari delle campagne saranno ovviamente e potenzialmente tutti i cittadini, anche se determinati progetti saranno rivolti a destinatari specifici, che le campagne dovranno essere riconducibili immediatamente al soggetto promotore (il Ministero dell'ambiente) e che si varranno di tutti i mezzi piu' efficaci e delle discipline della comunicazione e dell'informazione opportunamente integrate nell'ambito di ciascuna campagna; Considerato che, nell'ambito delle tematiche generali indicate nel programma INFEA, questo Ministero ha gia' eleborato il contenuto della prima campagna di informazione ed educazione "l'ambiente come civilta'", la cui scheda di promozione e' stata approvata con il decreto 22 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 1991; Vista la scheda di promozione "la gestione dei rifiuti", relativa alla seconda campagna di informazione ed educazione; Decreta: 1. E' approvata la scheda di promozione della campagna di informazione ed educazione "la gestione dei rifiuti" che, allegata al presente decreto, ne costituisce parte integrante formale e sostanziale. 2. Detta scheda, composta di undici punti, individua in particolare gli obiettivi della campagna, i riferimenti di base, i termini di presentazione e le condizioni di ammissibilita', l'onere finanziario per l'amministrazione quali elementi essenziali ed imprescindibili per l'ammissibilita' al finanziamento dei soggetti e dei relativi progetti. 3. Eventuali rapporti di sponsorizzazione potranno essere stabiliti solo dall'amministrazione, la quale si riserva in via esclusiva l'eventuale individuazione dei soggetti terzi disponibili ad interventi di finanziamento a sostegno o incremento del progetto prescelto. Pertanto non potranno essere presi in considerazione progetti che si fondino, per la copertura dei costi, su previsioni di sponsorizzazione. 4. Le proposte-progetto, qualunque sia il soggetto come abilitato dalla delibera del C.I.P.E. di cui alle premesse dal quale provengano, devono essere caratterizzate da attivita' integrate e devono prevedere la loro realizzazione ad opera dello stesso proponente con costo preventivato nei limiti dell'importo specificamente stabilito al punto 6 "finanziamento" della scheda allegata. 5. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 aprile 1991