IL MINISTRO-PRESIDENTE DELEGATO
  Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347
e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche ed integrazioni;
  Visti  i  decreti  legislativi  del Capo provvisorio dello Stato 22
aprile 1947, n. 283  e  15  settembre  1947,  n.  896,  e  successive
modifiche ed integrazioni;
  Visti  i  provvedimenti  CIP  n.  15 del 5 marzo 1986 e n. 4 del 30
gennaio 1991 con i quali tra l'altro, il Presidente delegato del  CIP
e'  stato  delegato  ad emanare i provvedimenti recanti le variazioni
delle tariffe del gas distribuito a  mezzo  rete  urbana  conseguenti
alle modifiche dei prezzi di cessione del metano;
  Considerato  che  a seguito delle variazioni del prezzo del gasolio
nell'ultimo  bimestre  si  sono  verificate  le  condizioni  per  una
correlativa variazione del prezzo del metano;
  Visti  i  provvedimenti  CIP n. 24 del 9 dicembre 1988, n. 7 del 16
gennaio 1990, n. 8 del 16 febbraio 1990, n. 9 del 16  febbraio  1990,
n.  18  del  23 giugno 1990, n. 26 del 5 settembre 1990, n. 37 del 16
novembre  1990   e   n.   38   del   22   novembre   1990,   relativi
all'aggiornamento  delle  tariffe  del  gas  distribuito a mezzo rete
urbana;
                              Delibera:
  Con decorrenza 1› maggio 1991 e  con  l'applicazione  del  criterio
stabilito  dal provvedimento CIP n. 24 del 9 dicembre 1988 le tariffe
dei gas provenienti da metano e distribuiti a mezzo rete urbana, rel-
ative agli usi di riscaldamento individuale con o senza uso promiscuo
e per altri usi, escluse le tariffe per  usi  domestici  T1  (cottura
cibi  e produzione acqua calda), diminuiscono di 52,5 L./m(Elevato al
Cubo)  pari  a  5,71  L./Mcal  (4,91  L./Kwh)   per   gas   a   9.200
Mcal/m(Elevato al Cubo)st.
  Nella trasformazione da L./m(Elevato al Cubo) a L./Mcal e a L./Kwh,
l'eventuale   arrotondamento   si   applichera'  alla  seconda  cifra
decimale.
  Entro dieci giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, le
aziende distributrici sono tenute a notificare al CIP ed ai  comitati
provinciali  prezzi  competenti  i  valori  aggiornati  delle tariffe
conseguenti all'adozione del presente provvedimento.
  I comitati provinciali prezzi sono tenuti a vigilare sulla corretta
applicazione delle soprarichiamate disposizioni.
  Il prezzo del gasolio  cui  si  fara'  riferimento  nella  prossima
revisione e' pari a 343,34 L./kg.
   Roma, 24 aprile 1991
                             Il Ministro-Presidente delegato: BODRATO