IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500; Visto l'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 325, concernente provvedimenti per l'incremento della produzione di monete metalliche, con il quale si autorizza la fabbricazione e l'emissione di monete metalliche da L. 200; Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri; Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1990, concernente il programma di emissioni numismatiche per l'anno 1991; Ritenuta l'opportunita' di emettere monete d'argento da L. 500 e L. 200 dedicate alla "Flora e Fauna da salvare"; Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154; Vita la legge 12 gennaio 1991, n. 13; Decreta: Art. 1. Il Tesoro dello Stato e' autorizzato a coniare ed emettere monete d'argento da L. 500 e L. 200 dedicate alla "Flora e Fauna da salvare" da fornire, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.