IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente
la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;
  Visto l'art. 5 della legge  5  maggio  1976,  n.  325,  concernente
provvedimenti per l'incremento della produzione di monete metalliche,
con  il  quale  si autorizza la fabbricazione e l'emissione di monete
metalliche da L. 200;
  Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n.  309,  concernente  la
cessione  di  monete  di  speciale  fabbricazione  o  scelta ad enti,
associazioni e privati italiani o stranieri;
 Visto il decreto ministeriale  3  dicembre  1990,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  289  del  12  dicembre  1990, concernente il
programma di emissioni numismatiche per l'anno 1991;
  Ritenuta l'opportunita' di emettere monete d'argento da L. 500 e L.
200 dedicate alla "Flora e Fauna da salvare";
  Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;
  Vita la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il Tesoro dello Stato e' autorizzato a coniare ed  emettere  monete
d'argento da L. 500 e L. 200 dedicate alla "Flora e Fauna da salvare"
da  fornire, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati
italiani o stranieri.