IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976,
n. 902, recante norme per la  disciplina  del  credito  agevolato  al
settore  industriale  e  la  legge  12  agosto  1977, n. 675, recante
provvedimenti per il coordinamento  della  politica  industriale,  la
ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;
  Vista  la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le
operazioni  di  credito   agevolato   a   favore   delle   iniziative
commerciali;
  Vista  la  legge  1›  dicembre  1971, n. 1101, recante norme per la
ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione  dell'industria  e
dell'artigianato  tessili  e  l'art.  9 della legge 8 agosto 1972, n.
464, che estende anche alle imprese non  tessili  le  provvidenze  di
carattere creditizio di cui alla medesima legge n.  1101;
  Viste  le  leggi  4 giugno 1975, n. 172, 5 agosto 1981, n. 416 e 25
febbraio 1987, n. 67, recante provvidenze per l'editoria;
  Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457,  modificata  ed  integrata
dalla  legge  31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore
della zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre  1963
(settore industriale);
  Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la
ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;
  Visti i decreti n. 199213 e 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del
31  mazo  1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187347 del 13 aprile
1977, come risultano modificati dai  decreti  del  5  giugno  1981  e
dell'8  agosto  1986, nonche' i decreti del 23 dicembre 1986 e del 14
agosto  1987  recanti  norme  per  la  determinazione  del  tasso  di
riferimento   da  applicare  alle  operazioni  di  credito  agevolato
previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;
  Visto il proprio decreto del 10  dicembre  1990,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 292 del 15 dicembre
1990, con il quale la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli
istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito
agevolato previste dalle leggi citate in premessa e'  stata  fissata,
per l'anno 1991, nella misura dell'1 per cento;
  Visto  il  proprio  decreto  del  25  marzo  1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 75 del 29 marzo 1991,
con il quale e' stato fissato nella misura del  14,65  per  cento  il
tasso di riferimento per il mese di aprile 1991;
  Vista  la  comunicazione  con  la  quale la Banca d'Italia, ai fini
della determinazione del tasso di riferimento per il mese  di  maggio
1991,  ha  reso  noto che il costo medio della provvista dei fondi e'
pari al 13,55 per cento;
  Ritenuta valida la  predetta  comunicazione  e  dovendosi,  quindi,
provvedere in merito;
                              Decreta:
  Il  costo  medio  della  provvista  dei  fondi  per  le  operazioni
creditizie previste dalle norme indicate in premessa e' pari al 13,55
per cento.
  In  conseguenza,  tenuto  conto  della  commissione onnicomprensiva
dell'1 per cento, il tasso di riferimento per il mese di maggio  1991
e' pari al 14,55 per cento.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 27 aprile 1991
                                                   Il Ministro: CARLI