IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante  provvidenze  per  la
razionalizzazione  e  lo  sviluppo  della  ricettivita' alberghiera e
turistica;
  Visto l'art.  109,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1987, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio
1988, modificato dal  decreto  27  dicembre  1990,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 29 del 4 febbraio
1991, concernente criteri e modalita' di determinazione del tasso  da
assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a
carico  dello  Stato  e  delle  regioni  sulle  operazioni di credito
turistico-alberghiero;
  Visto  il  proprio  decreto  10  dicembre  1990,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 292 del 15 dicembre
1990, con il quale la maggiorazione forfetaria, da  riconoscere  agli
istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito
agevolato  previste  dalle leggi citate in premessa e' stata fissata,
per l'anno 1991, nella misura dell'1,05 per cento;
  Visto  il  proprio  decreto  27  febbraio  1991,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 53 del 4 marzo 1991,
con il quale il tasso di riferimento per  le  operazioni  di  credito
turistico-alberghiero   effettuate   dalle  casse  di  risparmio  con
provvista non riveniente dal collocamento  di  titoli  obbligazionari
per  il  bimestre marzo-aprile 1991 e' stato determinato nella misura
del 14,50 per cento, di cui 1,05 per cento a titolo di  maggiorazione
forfetaria;
  Vista  la  lettera  con  la  quale  la Banca d'Italia ha fornito la
comunicazione  prevista  dal  citato  decreto  ministeriale  del   22
dicembre  1987  per la determinazione del tasso di riferimento per il
bimestre maggio-giugno 1991 relativo alle operazioni sopra indicate;
  Ritenuta valida la  predetta  comunicazione  e  dovendosi,  quindi,
provvedere in merito;
                              Decreta:
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 12 marzo 1968,
n. 326, nonche' dell'art. 109, comma 2, del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il tasso di riferimento per
le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle casse
di risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di  titoli
obbligazionari  per  il  bimestre  maggio-giugno  1991 e' determinato
nella misura del 14,25 per cento annuo posticipato, di cui  1,05  per
cento a titolo di maggiorazione forfetaria.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 27 aprile 1991
                                                   Il Ministro: CARLI