IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 (Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore), convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 (Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario), e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 (Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle universita' e degli istituti di istruzione superiore); Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa alla fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica); Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 (Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica); Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari); Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 (Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1990, di approvazione della tabella XXI dell'ordinamento didattico universitario, relativa agli studi per il conseguimento della laurea in fisica; Visti i pareri del Consiglio universitario nazionale del 13 giugno e 31 ottobre 1990; Riconosciuta quindi la necessita' di apportare alla tabella XXI, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1990, le modifiche indicate dal Consiglio universitario nazionale nei citati pareri; Decreta: Articolo unico Alla tabella XXI dell'ordinamento didattico universitario, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1990, sono apportate le seguenti modifiche: Il primo comma che segue l'elenco dei corsi obbligatori e comuni a tutti gli indirizzi e' soppresso e cosi' sostituito: "Entro il secondo anno si richiedera' la prova di conoscenza di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica in base alle indicazioni del consiglio del corso di laurea". Il terzo comma che segue il predetto elenco dei corsi obbligatori e comuni a tutti gli indirizzi e' trasferito come primo comma al testo che figura sotto il titolo propedeuticita' e sbarramenti. Il primo comma che segue l'elenco degli insegnamenti del terzo anno e' soppresso e sostituito come segue: "Per consentire ai consigli di corso di laurea di pianificare l'organizzazione dei corsi, la scelta dell'indirizzo con il piano di studi deve essere effettuata al momento dell'iscrizione al terzo anno. Lo studente potra', all'atto dell'iscrizione al quarto anno, chiedere con domanda motivata, di cambiare l'indirizzo prescelto". Nel punto 15) dell'indirizzo di fisica applicata sono soppressi gli insegnamenti: laboratorio di fisica subnucleare; laboratorio di fisica nucleare; laboratorio di tecniche ed analisi ed e' inserito l'insegnamento "laboratorio di tecnologie fisiche". Nel punto 15) dell'indirizzo di astrofisica e fisica dello spazio e' soppresso l'insegnamento di elettrodinamica cosmica. Nel punto 15) dell'indirizzo didattico e di storia della fisica e' inserito l'insegnamento "storia della fisica". Nel punto 16) del medesimo indirizzo e' soppresso l'insegnamento di storia della fisica e sostituito con l'insegnamento "laboratorio di strumentazioni fisiche". Il punto 17) dell'indirizzo teorico generale e' soppresso e sostituito come segue: "17) Annuale a scelta". Nel punto 16) dell'indirizzo di geofisica e fisica dell'ambiente la denominazione dell'insegnamento laboratorio di fisica ambientale e' rettificata in quella di "laboratorio di fisica dell'ambiente". Nel punto 15) dell'indirizzo elettronico-cibernetico l'insegnamento di teoria ed applicazione dei calcolatori e' soppresso e sostituito con l'insegnamento "teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici". Nel punto 15) dell'indirizzo di fisica dei biosistemi all'insegnamento di fisica medica deve essere aggiunto quanto segue: "sostituibile in sede di modifica di statuto con l'insegnamento di fisica biomedica". Il comma che precede il titolo propedeuticita' e sbarramenti e' integrato con quanto segue: "In tal caso lo studente puo' chiedere, in sede di presentazione del piano di studi, di sostenere nel terzo anno uno dei semestrali del quarto anno". Il primo comma del testo che figura sotto il titolo propedeuticita' e sbarramenti, che per effetto di quanto in precedenza disposto diventa comma secondo, e' soppresso e cosi' riformulato: "Possono iscriversi al terzo anno solo gli studenti che abbiano superato almeno quattro esami. Possono sostenere esami del terzo anno solo gli studenti che abbiano superato analisi matematica I e II e fisica generale I e II. Possono ottenere l'iscrizione al quarto anno soltanto quegli studenti che abbiano gia' sostenuto otto esami". Nell'allegato A - Elenco a carattere orientativo dei corsi complementari, ai singoli gruppi, sono apportate le seguenti modifiche: Gruppo A02 - sono soppressi gli insegnamenti: Calcolo delle probabilita' e processi stocastici. Istituzioni di analisi superiore. Gruppo A04 - sono inseriti gli insegnamenti: Calcolo operativo. Cibernetica. Gruppo B01 - e' inserito l'insegnamento: Metodologie fisiche nell'archeologia e nell'arte. Gruppo B04 - e' inserito l'insegnamento: Teorie di gauge in fisica subnucleare. Gruppo B05 - e' inserito l'insegnamento: Istituzioni di astrofisica. Dopo l'elenco degli insegnamenti suddivisi per gruppi e' aggiunto il comma seguente: "Sono considerati insegnamenti complementari a scelta, oltre quelli riportati nell'allegato A, anche quelli indicati negli indirizzi". Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 febbraio 1991 Il Ministro: RUBERTI Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1991 Registro n. 5 Universita', foglio n. 184