IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 (Modifiche ed
aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione  superiore),
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n.  73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652 (Disposizioni
sull'ordinamento    didattico    universitario),     e     successive
modificazioni;
  Vista  la  legge 11 aprile 1953, n. 312 (Libera inclusione di nuovi
insegnamenti complementari negli statuti delle  universita'  e  degli
istituti di istruzione superiore);
  Vista  la  legge  21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica);
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382  (Riordinamento della docenza universitaria, relativa alla fascia
di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica);
  Vista la legge 9 maggio 1989, n.  168  (Istituzione  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica);
  Vista  la legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti
didattici universitari);
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13  (Determinazione  degli  atti
amministrativi  da  adottarsi  nella forma del decreto del Presidente
della Repubblica);
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1990, di
approvazione   della   tabella   XXI    dell'ordinamento    didattico
universitario,  relativa agli studi per il conseguimento della laurea
in fisica;
  Visti i pareri del Consiglio universitario nazionale del 13  giugno
e 31 ottobre 1990;
  Riconosciuta quindi la necessita' di apportare alla tabella XXI, di
cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 17 aprile 1990, le
modifiche indicate dal Consiglio universitario nazionale  nei  citati
pareri;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Alla   tabella   XXI   dell'ordinamento   didattico  universitario,
approvata con decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1990,
sono apportate le seguenti modifiche:
  Il primo comma che segue l'elenco dei corsi obbligatori e comuni  a
tutti gli indirizzi e' soppresso e cosi' sostituito:
  "Entro  il  secondo  anno  si richiedera' la prova di conoscenza di
almeno una lingua straniera di rilevanza  scientifica  in  base  alle
indicazioni del consiglio del corso di laurea".
  Il terzo comma che segue il predetto elenco dei corsi obbligatori e
comuni  a tutti gli indirizzi e' trasferito come primo comma al testo
che figura sotto il titolo propedeuticita' e sbarramenti.
  Il primo comma che segue l'elenco degli insegnamenti del terzo anno
e' soppresso e sostituito come segue:
  "Per  consentire  ai  consigli  di  corso  di laurea di pianificare
l'organizzazione dei corsi, la scelta dell'indirizzo con il piano  di
studi  deve  essere  effettuata  al  momento dell'iscrizione al terzo
anno. Lo studente potra', all'atto dell'iscrizione  al  quarto  anno,
chiedere con domanda motivata, di cambiare l'indirizzo prescelto".
  Nel punto 15) dell'indirizzo di fisica applicata sono soppressi gli
insegnamenti:
   laboratorio di fisica subnucleare; laboratorio di fisica nucleare;
laboratorio  di  tecniche  ed  analisi  ed e' inserito l'insegnamento
"laboratorio di tecnologie fisiche".
  Nel punto 15) dell'indirizzo di astrofisica e fisica  dello  spazio
e' soppresso l'insegnamento di elettrodinamica cosmica.
  Nel  punto 15) dell'indirizzo didattico e di storia della fisica e'
inserito l'insegnamento "storia della fisica".
  Nel punto 16) del medesimo indirizzo e' soppresso l'insegnamento di
storia della fisica e sostituito con l'insegnamento  "laboratorio  di
strumentazioni fisiche".
  Il  punto  17)  dell'indirizzo  teorico  generale  e'  soppresso  e
sostituito come segue:
  "17) Annuale a scelta".
  Nel punto 16) dell'indirizzo di geofisica e fisica dell'ambiente la
denominazione dell'insegnamento laboratorio di fisica  ambientale  e'
rettificata in quella di "laboratorio di fisica dell'ambiente".
  Nel punto 15) dell'indirizzo elettronico-cibernetico l'insegnamento
di  teoria  ed applicazione dei calcolatori e' soppresso e sostituito
con   l'insegnamento   "teoria   ed   applicazione   delle   macchine
calcolatrici".
  Nel   punto   15)   dell'indirizzo   di   fisica   dei   biosistemi
all'insegnamento di fisica medica deve essere aggiunto quanto  segue:
"sostituibile  in  sede  di modifica di statuto con l'insegnamento di
fisica biomedica".
  Il comma che precede il titolo  propedeuticita'  e  sbarramenti  e'
integrato  con  quanto segue: "In tal caso lo studente puo' chiedere,
in sede di presentazione del piano di studi, di sostenere  nel  terzo
anno uno dei semestrali del quarto anno".
  Il primo comma del testo che figura sotto il titolo propedeuticita'
e  sbarramenti,  che  per  effetto  di  quanto in precedenza disposto
diventa comma secondo, e' soppresso e cosi' riformulato:
  "Possono iscriversi al terzo anno solo  gli  studenti  che  abbiano
superato almeno quattro esami. Possono sostenere esami del terzo anno
solo  gli  studenti  che abbiano superato analisi matematica I e II e
fisica generale I e II. Possono ottenere l'iscrizione al quarto  anno
soltanto quegli studenti che abbiano gia' sostenuto otto esami".
  Nell'allegato   A  -  Elenco  a  carattere  orientativo  dei  corsi
complementari,  ai  singoli  gruppi,  sono  apportate   le   seguenti
modifiche:
   Gruppo A02 - sono soppressi gli insegnamenti:
    Calcolo delle probabilita' e processi stocastici.
    Istituzioni di analisi superiore.
   Gruppo A04 - sono inseriti gli insegnamenti:
    Calcolo operativo.
    Cibernetica.
   Gruppo B01 - e' inserito l'insegnamento:
    Metodologie fisiche nell'archeologia e nell'arte.
   Gruppo B04 - e' inserito l'insegnamento:
    Teorie di gauge in fisica subnucleare.
   Gruppo B05 - e' inserito l'insegnamento:
    Istituzioni di astrofisica.
  Dopo  l'elenco  degli insegnamenti suddivisi per gruppi e' aggiunto
il comma seguente:
  "Sono considerati insegnamenti complementari a scelta, oltre quelli
riportati nell'allegato A, anche quelli indicati negli indirizzi".
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 11 febbraio 1991
                                                 Il Ministro: RUBERTI
 Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1991
Registro n. 5 Universita', foglio n. 184