Alle      direzioni      generali,
                                  ispettorati   e   servizio  per  la
                                  scuola materna
                                  All'ufficio studi e programmazione
                                  Ai provveditori agli studi
                                  Ai    sovrintendenti     scolastici
                                  regionali
                                  Al sovrintendente agli studi per la
                                  Valle d'Aosta
                                  Al sovrintendente scolastico per la
                                  provincia di Bolzano
                                  Al sovrintendente scolastico per la
                                  provincia di Trento
                                  All'intendente  scolastico  per  la
                                  scuola in lingua tedesca
                                  All'intendente  scolastico  per  le
                                  scuole delle localita' ladine
             I - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA CIRCOLARE
  1. La legge n. 241 del 1990 e' sostanzialmente divisa in due parti:
l'una  concerne il procedimento amministrativo, l'altra il diritto di
accesso ai documenti amministrativi; e mentre la prima  parte  e'  di
immediata attuazione, la seconda entrera' in vigore dopo l'emanazione
dei  decreti  che  il  Governo  dovra'  emanare  entro  sei mesi, per
disciplinare le modalita' di esercizio  del  diritto  ed  i  casi  di
esclusione  del diritto stesso in relazione a particolari esigenze da
salvaguardare. Pertanto, la presente circolare e'  riferita  soltanto
al  primo  aspetto,  facendosi  riserva  di  trattare il problema del
diritto all'accesso non appena saranno emanati i decreti  governativi
ai quali si e' fatto cenno.
              II - CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE
  2.  Limitando  l'analisi  alle norme che riguardano il procedimento
amministrativo, sono opportune, innanzitutto,  talune  considerazioni
di  carattere  generale.  In primo luogo e' da osservare che la legge
dispone una tutela degli interessi legittimi individuali ponendosi in
una prospettiva diversa da  un'altra  legge,  la  n.  349  del  1986,
relativa  all'istituzione del Ministero dell'ambiente, la quale aveva
introdotto nel nostro ordinamento la figura dell'interesse  legittimo
collettivo,    riconoscendo    alle   associazioni   ambientalistiche
individuate dal Ministero dell'ambiente, il potere di adire il TAR ed
il  Consiglio  di  Stato  a  tutela  dell'interesse  collettivo  alla
salvaguardia  dell'ambiente.  La  legge  in  questione  non contempla
questo  aspetto  e  si  limita  a  riconoscere  un   intervento   nel
procedimento  amministrativo  da  parte  dei  portatori  di interessi
diffusi, soltanto in via di eccezione e nell'ambito  di  procedimenti
instaurati per la cura di interessi individuali (art. 9, comma 1). Il
piano  dell'interesse  collettivo e' anzi posto deliberatamente fuori
causa affermandosi che e' esclusa qualsiasi forma  di  partecipazione
al procedimento quando trattasi, oltre che di atti normativi, di atti
amministrativi  a  carattere generale, quando cioe' si tratta di atti
concernenti interessi collettivi (art. 13, comma  1).  Cio'  peraltro
non  incide  sulla  partecipazione delle OO.SS. alla formazione degli
atti generali di questo Ministero, gia' prevista da apposite norme di
legge.
  3.   Da   questa   affermazione  emerge  un  dato  di  fondamentale
importanza:  la  tutela  dell'interesse  pubblico  resta  pur  sempre
affidata   ai  competenti  organi  dell'amministrazione,  che  devono
comunque perseguirlo in maniera ottimale, mentre devono nel  contempo
valutare anche l'interesse dei singoli (si guardi, ad esempio, l'art.
2, comma 1).
  4.  Altro  aspetto che va sottolineato sul piano generale e' quello
che  concerne  la  finalita'  e   la   struttura   del   procedimento
amministrativo.  Con la presente legge le norme sul procedimento, che
erano gia' previste da varie leggi speciali per singole  fattispecie,
diventano  ora  di  applicazione generale e concernono i procedimenti
relativi  all'emanazione  di  qualsiasi  atto,  sia  vincolato,   sia
discrezionale.  La  finalita'  e'  quella  di  fare  in  modo che gli
interessi  legittimi  dei   singoli   vengano   sempre   e   comunque
salvaguardati.   La   validita'  dell'atto  amministrativo,  infatti,
dipendera' ora non solo dalla  considerazione  dell'atto  in  se,  ma
anche  dalla  necessita'  di  seguire  un certo ordine nella sequenza
degli atti necessari all'emanazione dell'atto finale. Cio'  significa
che  in  caso  di  invalidita' di un atto il procedimento deve essere
rinnovato per tutta la sequenza che va da quell'atto alla fine.
  5. Sul piano della struttura va sottolineato  che  il  procedimento
amministrativo  va  distinto  in  tre  fasi.  La  prima  fase,  detta
preparatoria, comprende il momento dell'iniziativa, che  puo'  essere
d'ufficio  o  a istanza di parte, il momento dell'istrutturia, per la
quale si parla di "informalita'", nel senso che  non  si  determinano
preclusioni  all'azione  amministrativa  e  vale  il  principio della
libera valutazione delle prove, il momento dello stato  predecisorio,
al   quale   appartengono  l'emanazione  dei  pareri  non  vincolanti
(rientranti  quelli  vincolanti  nella  fase   decisoria   e   quindi
determinativa   degli  effetti),  nonche'  l'attivita'  diretta  alla
determinazione del contenuto  del  provvedimento.  La  seconda  fase,
detta    costitutiva,   e'   quella   dell'adozione   del   cosidetto
provvedimento  finale,   di   quel   provvedimento   cioe'   che   e'
determinativo  della  produzione  degli effetti giuridici, e che puo'
essere, come e' noto, un atto semplice o un atto composto.  La  terza
fase,  detta  di integrazione dell'efficacia, e' costituita da quegli
atti, ove richiesti, che occorrono alla fattispecie perche' l'effetto
giuridico possa diventare operante. Rientrano in questa fase gli atti
di controllo preventivo e gli atti di
adesione dei privati. La legge in questione regola soltanto la  prima
e  la  seconda fase, concludendosi, come si e' visto, il procedimento
con l'atto finale, cioe' con l'atto  perfetto  anche  se  non  ancora
operante.  E' necessario ancora precisare che sovente il procedimento
amministrativo si articola in piu' sub-procedimenti, secondo  le  di-
verse  autorita'  e  i  diversi uffici che debbono emettere i singoli
atti della sequenza procedimentale.
  Un caso evidente di sub-procedimento e'  quello  che  attiene  alla
acquisizione  dei  pareri,  per  il  quale,  come si vedra', la legge
dispone termini diversi.
  6.  Un'ultima  considerazione  di   carattere   generale   concerne
l'assetto    delle    competenze    ed    il   potere   discrezionale
dell'amministrazione. Certamente immutate  rimangono  le  competenze.
Quanto alla discrezionalita' amministrativa si rinvengono riferimenti
in  tema di iniziativa del procedimento d'ufficio, di motivazione dei
provvedimenti,  di  valutazione  e  ponderazione  degli  interessi in
gioco, di determinazione del contenuto del  provvedimento  finale,  e
cosi' via dicendo.
  7.  Anche se si tratta di riferimenti impliciti, se ne deve dedurre
che le norme sul procedimento  amministrativo,  pur  imponendo  nuovi
obblighi all'amministrazione, non incidono sull'assetto preesistente,
per  cui  il  ricorso  alle  norme  non  giuridiche di opportunita' e
convenienza, che sempre hanno regolato l'azione amministrativa, resta
valido ed intatto. A maggior ragione si deve  ritenere  che  l'azione
amministrativa   resta   vincolata  al  principio  dell'imparzialita'
amministrativa,  sancito,  come   e'   noto,   dall'art.   97   della
Costituzione.
  8.  E'  da notare, tuttavia, che la legge in questione non richiama
ne' il principio di imparzialita',  ne'  le  norme,  non  giuridiche,
costituenti  il  merito  amministrativo,  ma  fa  cenno  soltanto  al
principio di legalita', sottolineando che l'attivita'  amministrativa
e'  retta  da  criteri di economicita', di efficacia e di pubblicita'
(art. 1, comma 1). Cio' non significa, come si e' detto, un mutamento
dei  principi  e  dei  criteri  ai  quali   va   informata   l'azione
amministrativa;  significa  piuttosto che, accanto a quei criteri, il
legislatore ne specifica altri, che  sono  quelli  dell'economicita',
dell'efficacia  e  della  pubblicita'.  A  ben vedere si tratta della
specificazione di un altro principio costituzionale, quello del  buon
andamento   dell'amministrazione,   di  cui  parla  l'art.  97  della
Costituzione. Il buon andamento, infatti,  si  verifica  se  l'azione
amministrativa  e'  "economica",  raggiunge cioe' il massimo dei fini
con il minimo dei mezzi, ed e' "efficace", riesce  cioe'  a  produrre
effetti  realmente  corrispondenti  all'interesse pubblico perseguito
con l'emanazione dell'atto. A cio' si aggiunge la "pubblicita'",  che
concorre, ovviamente, a dare trasparenza all'azione amministrativa in
quanto improntata al buon andamento e al principio dell'imparzialita'
amministrativa.
       III - INNOVAZIONI E ADEMPIMENTI INTRODOTTI DALLA LEGGE
  9.  Alla  luce  di  queste  premesse, sara' ora agevole chiarire le
principali novita' ed i principali adempimenti introdotti dalla legge
n.  241   del   1990.   La   prima   novita'   sostanziale   consiste
nell'imposizione  all'amministrazione  dell'obbligo  generalizzato di
individuare i tipi di procedimento e di renderli pubblici con i mezzi
piu' opportuni (art. 2, comma 2).
  10. L'individuazione  dei  procedimenti  rinvia,  ovviamente,  alla
disciplina  primaria  o  secondaria  vigente in proposito. Si dispone
pertanto che  i  direttori  generali,  i  capi  degli  ispettorati  e
servizio,  il  capo dell'ufficio studi e programmazione, i capi degli
uffici preriferici procedano a tale individuazione entro  il  termine
massimo  di  sessanta giorni dalla data di ricezione della presente e
comunichino il quadro  completo  dei  procedimenti  individuati  alla
Direzione   generale   del  personale  e  degli  affari  generali  ed
amministrativi.
  11. In relazione ai procedimenti individuati, occorre poi procedere
alla determinazione del  termine  entro  il  quale  ciascun  tipo  di
procedimento  deve  concludersi,  ove  detto  termine  non  sia  gia'
stabilito per normazione primaria  o  secondaria.  A  tale  fine  gli
organi  di  cui  al  precedente  comma formuleranno concrete proposte
inviandole alla Direzione  generale  del  personale  e  degli  affari
generali  e  amministrativi  entro  il  predetto  termine di sessanta
giorni.
  12. E' da chiedersi, se  l'obbligo  di  prevedere  un  termine  per
ciascun  tipo  di procedimento di cui all'art. 2, comma 2, unitamente
all'obbligo di concludere  in  ogni  caso  il  procedimento  con  "un
provvedimento  espresso",  di  cui  all'art.  2, comma 1, implichi un
mutamento  del  regime  giuridico  attualmente   esistente   per   la
formazione  del silenzio rifiuto. In proposito si e' posto un quesito
al Dipartimento per la funzione pubblica.
  13. E' da precisare inoltre che, se non da' luogo a nessun problema
l'indentificazione del termine finale (essendo  questo  disposto  per
legge  o  con atto dell'amministrazione), problemi possono nascere in
ordine  alla  individuazione  del  termine  iniziale.  La  questione,
ovviamente,  si  pone  in  relazione  al  momento dell'iniziativa. Se
questa avviene d'ufficio, il termine iniziale coincidera' con la data
dell'inizio del procedimento, data che, come si vedra',  deve  essere
comunicata  all'interessato. Se invece si tratta di un procedimento a
richiesta di parte, e' evidente che il  termine  iniziale  decorrera'
dal  momento  del  ricevimento  della  domanda da parte dell'ufficio,
momento che sara' certificato dal timbro di arrivo. Poiche'  esistono
tempi  tecnici  insuperabili  tra  il  momento  della ricezione della
richiesta, la sua  protocollazione  e  la  sua  consegna  all'ufficio
competente,  le autorita' competenti ad individuare il termine, nello
stabilire il termine stesso, dovranno tener  conto  anche  di  queste
necessita',   da  valutarsi  ovviamente  alla  luce  dei  criteri  di
economicita' ed efficacia  sopra  riferiti  e  non  in  relazione  ai
ritardi  colposi  dell'amministrazione.  E'  da notare inoltre che la
domanda relativa ad un procedimento ad istanza  di  parte  va  tenuta
distinta   dalle   segnalazioni,  denunce,  ecc.,  che  attengono  ai
procedimenti ad iniziativa d'ufficio, per i quali la data  di  inizio
sara'  quella  dell'inizio  del procedimento, coma sopra detto, e non
quella della ricezione della denuncia, dell'esposto e simili.
  14. Ultimo problema da esaminare a  proposito  del  termine  e'  il
rapporto  tra il termine previsto per ogni tipo di procedimento ed il
termine di novanta giorni, previsto  dall'art.  16  in  relazione  ai
pareri  degli organi consultivi. E' evidente, a questo proposito, che
il procedimento relativo all'emanazione di un parere si presenta come
un  sub-procedimento  nel   quale   si   articola   il   procedimento
amministrativo.  Pertanto,  il termine in questione in un certo senso
sospende il termine previsto per il procedimento, il quale ricomincia
a decorrere dopo che siano trascorsi i novanta giorni previsti per il
procedimento relativo al rilascio del parere. In altre parole, i  due
termini,  quello  del  tipo  di procedimento e quello previsto per il
parere,  non  sono  in  contrasto  fra  loro,  ma  si  sommano  l'uno
all'altro.  Altrettanto  e'  da  dire  a  proposito delle valutazioni
tecniche di cui al successivo art. 17.
  15. Quanto ai rapporti tra i termini in questione e  le  figure  di
reato  previste  dall'art.  16  della  legge  26  aprile  1990, n. 86
(rifiuto di atti di ufficio ed omissioni), si precisa che  si  tratta
di  questioni  diverse,  ma fra loro strettamente collegate. Infatti,
occorre  distinguere  l'aspetto  amministrativo  dall'aspetto   della
responsabilita'  penale.  Sul  piano  amministrativo, la scadenza del
termine puo' dar luogo all'impugnativa degli atti dinanzi al  giudice
amministrativo,  ovvero,  nei  casi in cui e' previsto, la formazione
del  cosidetto silenzio-rifiuto, silenzio-rigetto e silenzio-assenso.
E  non  e'  da  trascurare  in  proposito  che  l'azione  sul   piano
giurisdizionale  puo'  dar luogo a maggiori spese e quindi al sorgere
di profili di responsabilita' amministrativa e contabile.  Sul  piano
penale,  e'  da  osservare che la norma incriminatrice considera come
condotta del reato non solo  la  omissione  dell'atto,  ma  anche  la
mancata  risposta sulle ragioni del ritardo. In altri termini occorre
che, con  la  omissione,  concorra  la  mancata  giustificazione  del
ritardo di cui si tratta. In proposito si richiama la circolare della
Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione
pubblica - n. 58245/454 in data 4  dicembre  1990,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 290 del 13 dicembre 1990.
  16.  Per  quanto  concerne  l'individuazione  del  responsabile del
procedimento,  cioe'  dell'unita'  organizzativa  competente  per  la
istruttoria,  ogni  altro  adempimento e l'adozione del provvedimento
finale (art. 4) e' chiaro che  si  tratta  di  una  operazione  della
stessa  natura  di  quella  relativa  all'individuazione  del tipo di
procedimento e di quella relativa all'individuazione del termine;  ne
consegue  che  le  autorita'  competenti  a  tale individuazione e le
modalita' relative debbano essere le stesse previste per i  due  casi
precedenti.   Si   deve   tuttavia   sottolineare   al  riguardo  che
l'individuazione dell'unita' responsabile  implica  un'analisi  delle
competenze  ed  una  individuazione  dei  vari  uffici che vengono in
evidenza in relazione al tipo  di  procedimento  di  cui  si  tratta.
L'indagine   si   tradurra'  quindi  nella  individuazione  di  tanti
organigrammi quanti sono i tipi di procedimenti individuati, in  modo
da  far  rilevare  l'ufficio  o  gli  uffici competenti a trattare la
pratica. E' appena il  caso  di  precisare  che  lo  stesso  tipo  di
procedimento  puo'  interessare piu' di una unita' organizzativa, per
cui, nel suo ambito, vanno individuati, come sopra si e' precisato, i
vari sub-procedimenti nei  quali  si  articola.  Tale  articolazione,
ovviamente avra' riflessi anche sul problema della individuazione dei
termini   che  sopra  si  e'  trattato,  nel  senso  che,  dopo  aver
individuato il termine iniziale e finale del  tipo  di  procedimento,
vanno  altresi' individuati i termini entro i quali debbono svolgersi
i singoli sub-procedimenti.
  17. Come si nota, l'individuazione del tipo  di  procedimento,  del
termine  e  dell'unita'  organizzativa  responsabile del procedimento
stesso sono operazioni tra loro strettamente collegate, per  cui  non
possono  non  essere attribuite alla stessa autorita'. E si tratta di
individuazioni, si  ripete,  che  vanno  fatte  in  via  generale  ed
astratta  e  che  saranno  formalizzate  con  decreto  ministeriale e
pubblicate nel Bollettino del Ministero. La legge in questione,  dopo
aver   trattato   dell'individuazione   in   generale   dei  tipi  di
procedimento, dei termini e dell'unita'  organizzativa  responsabile,
si occupa poi delle operazioni che occorre compiere nello svolgimento
di  ciascun  procedimento  o sub-procedimento. La prima operazione da
compiere   e'   quella   dell'assegnazione   della    responsabilita'
dell'istruttoria,   di   ogni   altro  adempimento  ed  eventualmente
dell'adozione   del   provvedimento   finale.   Competente   a   tale
assegnazione  e'  il  dirigente  di ciascuna unita' organizzativa, il
quale,  se  non  assegna  ad  altri  il  compito  dell'adozione   del
provvedimento   finale  e'  egli  il  responsabile  di  quest'ultimo.
Naturalmente cio' non toglie che l'atto finale sia firmato da  organi
diversi,  quando  cio'  sia  previsto  dalle  norme  vigenti. Si deve
precisare in proposito che, distinguendosi nell'ambito  del  tipo  di
procedimento  vari sub-procedimenti, l'assegnazione e' una operazione
che  si  verifica  nell'ambito  di   ogni   sub-procedimento,   cioe'
nell'ambito   di   ciascuna   unita'   organizzativa   competente  ad
intervenire nello svolgimento del tipo di procedimento (art. 5).  Sul
responsabile   del  procedimento  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri - Dipartimento per la  funzione  pubblica,  ha  diramato  la
circolare  n.  58307/7  -  463  del 5 dicembre 1990, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 296 del 20 dicembre 1990.
  18.  Altra  operazione  imposta  dalla  legge   e'   quella   della
comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento (art. 7).
  L'avvio  del  procedimento, ovviamente, non coincide con il termine
iniziale, ma con l'assegnazione  dell'istruttoria  e  di  ogni  altro
adempimento.  Secondo  quanto  si  evince  dal  comma  3  dell'art. 5
responsabile della comunicazione e' il dirigente di  ciascuna  unita'
organizzativa interessata al procedimento.
  19. I destinatari della comunicazione sono i soggetti nei confronti
dei  quali  il  provvedimento  finale  e' destinato a produrre i suoi
effetti, nonche' i soggetti individuati  o  facilmente  individuabili
che possono riceverne un pregiudizio (art. 7, comma 1).
  La   comunicazione   deve   essere   personale   e  deve  indicare:
l'amministrazione competente, l'oggetto  del  procedimento  promosso,
l'ufficio  o  gli  uffici,  la  persona o le persone responsabili del
procedimento o del sub-procedimento, l'ufficio o gli uffici in cui si
puo'  prendere  visione  degli  atti.  Qualora  per  il  numero   dei
destinatari  la  comunicazione  personale non sia possibile o risulti
particolarmente  gravosa,   l'amministrazione   usa   le   forme   di
pubblicita'  di  volta  in volta idonee. Sara' quindi il dirigente di
ciascuna unita' organizzativa a scegliere la forma di pubblicita'  da
adottare nei casi concreti.
  20.  Importante  novita'  introdotta  dalla  legge  e' quella della
partecipazione del privato interessato al procedimento, attraverso la
presentazione di memorie e documenti scritti (art. 10). In  relazione
a  quest'ultima ipotesi, e considerata la complessita' della connessa
problematica,  saranno  chiesti  chiarimenti  alla   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica.
  21.  Altra novita' introdotta dalla legge e' la predeterminazione e
la pubblicazione da parte dell'amministrazione dei  criteri  e  delle
modalita'  per  la  concessione  di sovvenzioni, contributi, sussidi,
ausili finanziari e vantaggi economici. La predeterminazione di  tali
criteri,  anche  se  la legge non dispone espressamente in proposito,
deve intendersi rimessa alla responsabilita' dell'organo  di  vertice
dell'amministrazione  cioe'  al  Ministro. A questo fine, i direttori
generali,  i  capi  degli  ispettorati  e  del  servizio,   il   capo
dell'ufficio  studi  e  programmazione,  i capi delle amministrazioni
periferiche faranno pervenire alla Direzione generale del personale e
degli affari generali e amministrativi concrete  proposte  in  ordine
agli  atti  di  propria competenza. L'adozione di detti criteri sara'
effettuata con decreto ministeriale  da  pubblicarsi  nel  Bollettino
ufficiale del Ministero.
  22.  Ulteriore  novita'  introdotta  dalla legge in esame e' quella
relativa  alla   conferenza   dei   servizi.   Si   tratta   di   una
semplificazione  della  procedura  amministrativa  che sta diventando
sempre piu' frequente nella legislazione  attuale.  In  proposito  si
deve   rilevare   che   la  partecipazione  simultanea  di  tutte  le
amministrazioni per l'esame di  un  unico  problema  puo'  indurre  i
singoli    rappresentanti    delle   amministrazioni   a   soggiacere
all'indirizzo della  maggioranza.  E'  necessario  percio'  che  alla
conferenza  partecipino  funzionari altamente qualificati e capaci di
far valere le ragioni di pubblico interesse di cui sono titolari.  Un
problema    particolare   attiene   all'individuazione   dell'ufficio
competente ad indire la conferenza dei servizi. Come ha precisato  la
Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione
pubblica, con  circolare  n.  57342/7.  463  del  13  novembre  1990,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 296 del 20
dicembre 1990, l'amministrazione competente  e'  quella  che  risulta
essere  attributaria  delle competenze primarie o comunque prevalenti
sugli interventi da attuare. E' da aggiungere che  l'indizione  della
conferenza  comporta  a  carico  dell'amministrazione  competente una
serie  di  oneri  tra  cui  la  messa  a  disposizione  di  tutta  la
documentazione tecnica occorrente (art. 14).
  23.  Nello  stesso  senso  della  semplificazione  delle  procedure
amministrative si iscrive  la  possibilita',  prevista  dall'art.  15
della  legge,  per  le varie amministrazioni pubbliche, di concludere
tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di
attivita'  di  interesse  comune.  Anche  a  questo  proposito   sono
richiamate  le  norme  del  codice  civile  sui contratti, per quanto
applicabili.
  24. Sempre in tema di  semplificazione  delle  procedure  la  legge
(art. 18) impone di adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge stessa, le misure organizzative idonee a garantire
l'applicazione  delle disposizioni in materia di autocertificazione e
di presentazione  di  atti  e  documenti  da  parte  di  cittadini  a
pubbliche  amministrazioni.  A  questo  fine  si dispone che entro il
termine massimo di sessanta giorni  dalla  ricezione  della  presente
circolare, i direttori generali, i capi degli ispettorati e servizio,
il   capo   dell'ufficio   studi   e  programmazione,  i  capi  delle
amministrazioni  periferiche  facciano   pervenire   alla   Direzione
generale  del  personale  e  degli affari generali ed amministrativi,
incaricato  della  raccolta  dei  dati,  le  proposte  delle   misure
organizzative  da  adottare  per  ogni  tipo  di ufficio interessato.
L'adozione delle misure organizzative sara' autorizzata  con  decreto
ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino.
  25.   La   materia  dell'accesso  ai  documenti  amministrativi  e'
rinviata, come si e' detto, all'emanazione da parte  del  Governo  di
appositi  decreti;  la  legge impone tuttavia un adempimento anche in
questo settore. Si tratta di adottare, entro sei mesi dall'entrata in
vigore  della  presente  legge,  le  misure  organizzative  idonee  a
garantire  il  diritto  di accesso ai documenti dandone comunicazione
alla commissione per l'accesso ai documenti. A questo fine si dispone
che i direttori generali, i capi degli  ispettorati  e  servizio,  il
capo   dell'ufficio   studi   e   programmazione   e   i  capi  delle
amministrazioni periferiche comunichino alla Direzione  generale  del
personale  e  degli  affari  generali  ed  amministrativi,  le misure
organizzative da adottare per ogni tipo di ufficio  rientrante  nella
propria  competenza,  entro  sessanta  giorni  dalla  ricezione della
presente  circolare.  L'adozione  delle  misure  organizzative  sara'
approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino.
  26. I responsabili degli uffici periferici sono delegati ad emanare
analoga  circolare  a  tutte  le scuole ed istituti scolastici per la
regolamentazione dei procedimenti amministrativi di loro competenza.
  27. I destinatari della presente  circolare  sono  invitati  a  far
pervenire  tempestivamente  alla  Direzione  generale del personale e
degli affari generali  ed  amministrativi,  notizia  delle  eventuali
difficolta' incontrate in sede di applicazione.
                                                  Il Ministro: BIANCO