IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271, recante misure cautelari a tutela dei beni e degli interessi economici dello Stato del Kuwait, ed in particolare il disposto dell'art. 4; Visto il decreto-legge 23 agosto 1990, n. 247, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1990, n. 298, recante provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi nel Golfo Persico, ed in particolare il disposto dell'art. 1; Visto il regolamento CEE n. 542/91 del 4 marzo 1991 che ha abrogato i regolamenti CEE n. 2340/90 e n. 3155/90, per quanto riguarda il Kuwait; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 1990 recante deroga al divieto di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216; Viste anche le istanze presentate dai soggetti interessati tendenti ad ottenere una deroga ai sensi dell'art. 4 della citata legge n. 271/1990 e dell'art. 1 della citata legge n. 298/1990; Su proposta del Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero, che hanno espresso il loro parere favorevole; Decreta: Articolo unico 1. I divieti di cui all'art. 1 dei decreti-legge 4 agosto 1990, n. 216, convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271, e 23 agosto 1990, n. 247, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1990, n. 298, non si applicano, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, ai rapporti con i sottoindicati soggetti, ivi comprese le filiali dislocate in Paesi terzi dall'Iraq: The Inter Arab Investment Guarantee Corporation (Il Cairo); International Bank of Asia (Hong Kong); Nigeria Arab Bank (Lagos). 2. I divieti di cui all'art. 1 dei decreti-legge 4 agosto 1990, n. 216, convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271, e 23 agosto 1990, n. 247, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1990, n. 298, non si applicano, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, ai rapporti con le societa' controllate, collegate o partecipate dalla Kuwait Petroleum Corporation. 3. A modifica di quanto disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 1990 la societa' Kuwait Petroleum Italia S.p.a. e le sue controllate, collegate o partecipate sono autorizzate, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, a svolgere tutte le operazioni e le attivita' rientranti nel proprio oggetto sociale, ivi compresi gli atti di straordinaria amministrazione. 4. In deroga ai divieti di cui all'art. 1 dei decreti-legge 4 agosto 1990, n. 216, convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271, e 23 agosto 1990, n. 247, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1990, n. 298, l'Interbanca S.p.a. e' autorizzata, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, a compiere tutte le operazioni relative alla concessione di un finanziamento di L. 7.019.000.000 alla societa' "Aerhotel" S.p.a. di Roma. 5. In deroga ai divieti di cui all'art. 1 dei decreti-legge 4 agosto 1990, n. 216, convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271, e 23 agosto 1990, n. 247, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1990, n. 298, la societa' De Poli S.p.a. e' autorizzata, a decorrere dal 6 marzo 1991, data di presentazione della domanda, a compiere tutte le operazioni finanziarie relative alla fornitura di due imbarcazioni anti-incendio al Governo del Kuwait. 6. Resta comunque fermo il divieto di porre in essere operazioni che comportino il trasferimento di fondi o di altre attivita' in favore di soggetti in Iraq, nonche' ogni altro divieto previsto nell'art. 1 della richiamata legge n. 298/1990, limitatamente ai rapporti con l'Iraq. 7. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 maggio 1991 Il Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI Il Ministro degli affari esteri DE MICHELIS