IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto il decreto-legge 4 agosto  1990,  n.  216,  convertito  dalla
legge  3  ottobre 1990, n. 271, recante misure cautelari a tutela dei
beni e degli interessi  economici  dello  Stato  del  Kuwait,  ed  in
particolare il disposto dell'art. 4;
  Visto  il  decreto-legge  23  agosto  1990, n. 247, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  19  ottobre  1990,  n.   298,   recante
provvedimenti  urgenti  in  ordine  alla situazione determinatasi nel
Golfo Persico, ed in particolare il disposto dell'art. 1;
  Visto il regolamento CEE n. 542/91 del 4 marzo 1991 che ha abrogato
i regolamenti CEE n. 2340/90 e n. 3155/90,  per  quanto  riguarda  il
Kuwait;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto
1990  recante deroga al divieto di cui all'art. 1 del decreto-legge 4
agosto 1990, n. 216;
  Viste anche le istanze presentate dai soggetti interessati tendenti
ad ottenere una deroga ai sensi dell'art. 4  della  citata  legge  n.
271/1990 e dell'art. 1 della citata legge n. 298/1990;
  Su  proposta  del  Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri
del tesoro e del commercio con l'estero, che hanno espresso  il  loro
parere favorevole;
                              Decreta:
                           Articolo unico
 1.  I  divieti di cui all'art. 1 dei decreti-legge 4 agosto 1990, n.
216, convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271, e 23 agosto 1990,
n. 247, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  ottobre  1990,
n.  298,  non  si  applicano, a decorrere dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del presente  decreto,  ai  rapporti  con  i
sottoindicati  soggetti,  ivi  comprese le filiali dislocate in Paesi
terzi dall'Iraq:
   The Inter Arab Investment Guarantee Corporation (Il Cairo);
   International Bank of Asia (Hong Kong);
   Nigeria Arab Bank (Lagos).
  2. I divieti di cui all'art. 1 dei decreti-legge 4 agosto 1990,  n.
216, convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271, e 23 agosto 1990,
n.  247,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1990,
n. 298, non si applicano, a decorrere  dalla  data  di  pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale  del  presente decreto, ai rapporti con le
societa' controllate, collegate o partecipate dalla Kuwait  Petroleum
Corporation.
  3.  A modifica di quanto disposto con il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 9 agosto 1990 la societa' Kuwait Petroleum
Italia S.p.a. e le sue  controllate,  collegate  o  partecipate  sono
autorizzate,  a  decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto, a svolgere tutte le operazioni  e  le
attivita'  rientranti  nel  proprio oggetto sociale, ivi compresi gli
atti di straordinaria amministrazione.
  4.  In  deroga  ai  divieti  di  cui all'art. 1 dei decreti-legge 4
agosto 1990, n. 216, convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271, e
23 agosto 1990, n. 247, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
ottobre 1990, n. 298, l'Interbanca S.p.a. e' autorizzata, a decorrere
dalla data di pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  del  presente
decreto,  a compiere tutte le operazioni relative alla concessione di
un finanziamento di L.  7.019.000.000 alla societa' "Aerhotel" S.p.a.
di Roma.
  5. In deroga ai divieti di  cui  all'art.  1  dei  decreti-legge  4
agosto 1990, n. 216, convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271, e
23 agosto 1990, n. 247, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
ottobre  1990,  n.  298, la societa' De Poli S.p.a. e' autorizzata, a
decorrere dal 6 marzo 1991, data di presentazione  della  domanda,  a
compiere  tutte  le operazioni finanziarie relative alla fornitura di
due imbarcazioni anti-incendio al Governo del Kuwait.
  6. Resta comunque fermo il divieto di porre  in  essere  operazioni
che  comportino  il  trasferimento  di  fondi o di altre attivita' in
favore di soggetti in  Iraq,  nonche'  ogni  altro  divieto  previsto
nell'art.  1  della  richiamata  legge  n. 298/1990, limitatamente ai
rapporti con l'Iraq.
  7. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 2 maggio 1991
                             Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                             ANDREOTTI
Il Ministro degli affari esteri
         DE MICHELIS