IL RETTORE
  Visto   lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Cagliari,
approvato con regio decreto 20 aprile 1939,  n.  1098,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, modificato  e
aggiornato  al  testo  unico  delle  leggi sull'istruzione superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre  1938,  n.  1652  (Disposizioni
sull'ordinamento     didattico     universitario),    e    successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 (Libera inclusione  di  nuovi
insegnamenti  complementari  negli  statuti delle universita' e degli
istituti di istruzione superiore);
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 (Riordinamento della docenza universitaria,  relativa  fascia  di
formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica);
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1986,
n. 95, di approvazione della vigente tabella  XVIII  dell'ordinamento
didattico  universitario  relativa  al  corso di laurea in medicina e
chirurgia;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  27  luglio  1987,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  270 del 18 novembre 1987,
recante modificazioni allo statuto dell'Universita'  degli  studi  di
Cagliari;
 Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 maggio 1989,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  246  del  20  ottobre  1989,
recante   modificazioni   all'ordinamento   didattico   universitario
relativamente al corso di laurea in medicina e chirurgia;
  Considerata l'opportunita' di procedere ad alcune  modifiche  dello
statuto dell'Universita' di Cagliari relativamente al corso di laurea
in medicina e chirurgia;
  Viste  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate dalle
autorita' accademiche di questa Universita';
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Vista la nota ministeriale n. 4536 del 21 novembre 1990;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale in data  31
ottobre 1990;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli studi di Cagliari, approvato e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso:
                               Art. 1.
  Dopo  il  terzo  comma  dell'art.  54,  lettera B), Scopo, durata e
articolazione del corso, e' inserito il seguente nuovo comma:
  "Fermo restando l'obbligo delle anzidette cinquemilacinquecento ore
totali le  singole  facolta'  hanno  la  possibilita'  di  modificare
rispetto  all'ordinamento  tabellare  la  ripartizione  delle  ore di
didattica tra le varie aree didattico-formative e pertanto  anche  la
ripartizione tra il monte ore del primo triennio e quello del secondo
ai  sensi delle leggi 11 dicembre 1969, n. 910 e 30 novembre 1970, n.
924".
 Nell'art. 56 ( ex 59), Esami (lettera E)  della  tabella  XVIII)  il
primo  e  il  quarto  comma  sono  sostituiti,  rispettivamente,  dai
seguenti commi:
  "Gli esami sono effettuati  al  termine  di  ciascun  semestre  per
ciascuno dei corsi integrati previsti nello stesso semestre".
  "Il  numero  delle  verifiche  di profitto e' fissato in dodici nel
primo triennio e in ventiquattro nel secondo triennio per  un  totale
di trentasei nell'intero corso di laurea. Tale numero viene raggiunto
accorpando  per  una  verifica  di  profitto  contestuale  piu' corsi
integrati dello stesso semestre. I consigli di corso di laurea  ed  i
consigli di facolta', per le rispettive competenze stabiliscono quali
corsi  integrati  debbano  dar luogo ad esami contestuali. Tali esami
contestuali non potranno essere relativi a  corsi  integrati  il  cui
svolgimento  comporti  nel  semestre  oltre  duecentocinquanta ore di
didattica".
  L'art. 57, corso di lingua  inglese,  (lettera  F),  della  tabella
XVIII) e' integrato con il seguente comma:
  "Il  corso di lingua inglese con orientamento medico-scientifico fa
parte  integrante  dell'ordinamento  didattico  universitario   della
facolta' di medicina e chirurgia".