IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Visto l'atto pervenuto in data  23  marzo  1989  con  il  quale  la
Tubisud  S.p.a., in persona del legale rappresentante, ha chiesto, in
via  principale,  che  venisse   dichiarata   l'insussistenza   della
condizione  di  reciprocita' tra l'Italia e la Somalia ai sensi della
legge 15 luglio 1926, n.  1263,  al  fine  di  poter  assoggettare  a
sequestro conservativo beni del detto Stato, a garanzia di un proprio
credito;
  Ritenuto  che dalle indagini esperite per l'occasione dal Ministero
degli affari esteri tramite l'ambasciata italiana in  Mogadiscio  non
risulta   nell'ordinamento  somalo  l'esistenza  di  alcun  complesso
normativo che escluda o consenta la piena assoggettabilita' a  misure
esecutive  o cautelari di beni degli Stati esteri, ne' la sussistenza
di situazioni di fatto o di diritto  assimilabili  in  via  analogica
alla  procedura prevista dalla menzionata legge; che tale assetto non
appare mutato dal 1987, allorche' in  relazione  ad  altra  procedura
cautelare,  a  seguito  degli  accertamenti  compiuti  all'epoca  dal
Ministero  degli   affari   esteri,   era   gia'   stata   verificata
l'insussistenza  della  condizione  di  reciprocita', come da nota n.
141/1425 del 22 agosto 1987; che  quindi  tuttora  non  sussiste  nei
rapporti  tra  l'Italia  e  la  Somalia la condizione di reciprocita'
prevista dal regio decreto-legge 30  agosto  1925,  convertito  nella
legge 15 luglio 1926, n. 1263;
                              Decreta:
  Dichiara  la  insussitenza  della  condizione  di  reciprocita' tra
l'Italia e la Somalia, ai sensi e per gli effetti del regio  decreto-
legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito nella legge 15 luglio 1926,
n. 1263.
   Roma, 26 aprile 1991
                                                Il Ministro: MARTELLI