IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Visto l'atto pervenuto in data 23 marzo 1989 con il quale la Tubisud S.p.a., in persona del legale rappresentante, ha chiesto, in via principale, che venisse dichiarata l'insussistenza della condizione di reciprocita' tra l'Italia e la Somalia ai sensi della legge 15 luglio 1926, n. 1263, al fine di poter assoggettare a sequestro conservativo beni del detto Stato, a garanzia di un proprio credito; Ritenuto che dalle indagini esperite per l'occasione dal Ministero degli affari esteri tramite l'ambasciata italiana in Mogadiscio non risulta nell'ordinamento somalo l'esistenza di alcun complesso normativo che escluda o consenta la piena assoggettabilita' a misure esecutive o cautelari di beni degli Stati esteri, ne' la sussistenza di situazioni di fatto o di diritto assimilabili in via analogica alla procedura prevista dalla menzionata legge; che tale assetto non appare mutato dal 1987, allorche' in relazione ad altra procedura cautelare, a seguito degli accertamenti compiuti all'epoca dal Ministero degli affari esteri, era gia' stata verificata l'insussistenza della condizione di reciprocita', come da nota n. 141/1425 del 22 agosto 1987; che quindi tuttora non sussiste nei rapporti tra l'Italia e la Somalia la condizione di reciprocita' prevista dal regio decreto-legge 30 agosto 1925, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263; Decreta: Dichiara la insussitenza della condizione di reciprocita' tra l'Italia e la Somalia, ai sensi e per gli effetti del regio decreto- legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263. Roma, 26 aprile 1991 Il Ministro: MARTELLI