IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto il proprio decreto in data 13 aprile 1991, con  il  quale  al
Ministro senza portafoglio on. dott. Nicola Capria e' stato conferito
l'incarico per il coordinamento della protezione civile;
  Visti gli articoli 5 e 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Viste  le  vigenti  disposizioni  recanti  attribuzioni al Ministro
stesso;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
                              Decreta:
  Il Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione
civile, on.  dott.  Nicola  Capria,  e'  delegato  ad  esercitare  le
funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative,
anche normative, nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti
disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a:
    a)  l'attuazione  del servizio nazionale della protezione civile,
le strutture e i mezzi a tali fini necessari;
    b) l'adozione dei provvedimenti volti  alla  realizzazione  delle
iniziative di protezione civile;
    c)  l'attuazione dei piani nazionali e territoriali di protezione
civile;
    d) la pianificazione di emergenza e l'utilizzazione dei mezzi  di
soccorso e di protezione ai fini della difesa civile;
    e)   l'attivita'   di   amministrazioni   e  di  altri  organismi
interessati ai fini degli eventuali interventi di  protezione  civile
nelle fasi successive all'emergenza, in caso di calamita' di notevole
estensione e gravita';
    f)  l'acquisizione  e la divulgazione di dati ed informazioni per
la previsione e prevenzione delle emergenze, anche  attraverso  studi
sulle relative cause;
    g)  i  rapporti  con  gli  enti  e gli organismi che svolgono, in
Italia e all'estero, attivita' scientifica interessante la protezione
civile.
  Il Ministro e' altresi' delegato:
   a designare rappresentanti  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri  in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri
organismi di studio, tecnico-amministrativi e  consultivi,  operanti,
nelle   materie   oggetto   del   presente   decreto,   presso  altre
amministrazioni ed istituzioni;
   a costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro
nelle materie oggetto del presente decreto;
   a provvedere, nelle predette materie,  ad  intese  e  concerti  di
competenza  della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per
le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 3 maggio 1991
                                             Il Presidente: ANDREOTTI