IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto il proprio decreto in data 13 aprile 1991, con  il  quale  al
Ministro  senza portafoglio on. avv. Carmelo Conte e' stato conferito
l'incarico per i problemi delle aree urbane;
  Visti gli articoli 5 e 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Viste le vigenti  disposizioni  recanti  attribuzioni  al  Ministro
stesso;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
                              Decreta:
  Il Ministro senza portafoglio per i problemi delle aree urbane, on.
avv.  Carmelo  Conte,  e'  delegato  ad  esercitare  le  funzioni  di
coordinamento, di  indirizzo,  di  promozione  di  iniziative,  anche
normative,  di vigilanza, di verifica e controllo, nonche' ogni altra
funzione attribuita dalle  vigenti  disposizioni  al  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, relative a:
    a)  la  base  conoscitiva  e  progettuale  e gli strumenti per il
potenziamento o la realizzazione delle infrastrutture e  dei  servizi
nelle aree urbane e nelle aree metropolitane del Paese e tra di esse,
ivi comprese le reti di accessibilita' informatica;
    b)  il  raggiungimento  dell'equilibrio tra domanda ed offerta di
abitazioni,  nonche'  il  completamento  ed  il   potenziamento   del
trasporto rapido di massa nelle aree urbane;
    c)   gli  interventi  dell'amministrazione  centrale  volti  alla
delocalizzazione  di  attivita'  amministrative  e   produttive,   al
riutilizzo delle aree dismesse, al contenimento di emissioni e rumori
nocivi,  attraverso  idonee  misure,  nel  rispetto  delle  autonomie
regionali e locali ed anche mediante intese ed accordi di programma;
    d) lo  studio  e  la  realizzazione  di  programmi  integrati  di
residenze, di opere pubbliche, infrastrutture e ogni altro intervento
per  la  soluzione  di  specifici  problemi delle aree urbane, con la
partecipazione,   nei   rispettivi   ambiti   di    competenza,    di
amministrazioni  pubbliche,  di  aziende  autonome, di enti pubblici,
anche economici, ed eventualmente  di  soggetti  privati,  prevedendo
eventuali poteri sostitutivi, in caso di inadempimenti e ritardi;
    e)   le   attivita'   inerenti  lo  sviluppo  delle  aree  urbane
meridionali, ai fini della formulazione del  programma  triennale  di
sviluppo  di  cui alla legge 1› marzo 1986, n. 64, i relativi accordi
di programma e la partecipazione agli stessi;
    f) l'intesa di cui all'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382,
relativamente alle attivita' connesse alla gestione  delle  aree  ur-
bane;
    g) il finanziamento degli interventi di cui ai punti precedenti e
la  determinazione  dei relativi criteri, attivando le disponibilita'
gia' fissate nelle leggi di bilancio e finanziaria, nonche' favorendo
nuove forme di partecipazione del capitale privato ed accordi  quadro
con aziende ed istituti di credito;
    h)  l'attuazione  della  legislazione  vigente  che  riguardi  la
definizione,  l'assetto  e  la   gestione   delle   aree   urbane   e
metropolitane;
    i)  l'istituzione  di comitati ed altri organi collegiali di stu-
dio, di consulenza e di supporto tecnico nelle materie  attinenti  al
trasporto  rapido di massa ed alla gestione delle aree urbane e delle
aree  metropolitane,   nonche'   all'urbanistica,   con   particolare
riferimento  alle aree urbane ad alta tensione abitativa ed ai centri
storici;
    l) l'individuazione di soluzioni ottimali ai problemi delle  aree
urbane  e  metropolitane,  anche  attraverso  l'istituzione  di  sedi
collegiali  di  consultazione,  curando  il  raccordo  tra  gli  enti
territoriali, le amministrazioni pubbliche, le aziende autonome e gli
enti pubblici, anche economici, operanti nelle medesime aree;
    m)   la  designazione  di  rappresentanti  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri in organi, commissioni,  comitati,  gruppi  di
lavoro   ed  altri  organismi  di  studio,  tecnico-amministrativi  e
consultivi, operanti, nelle materie  oggetto  del  presente  decreto,
presso altre amministrazioni ed istituzioni;
    n) intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio
dei  Ministri,  nelle  predette materie, necessari per le iniziative,
anche normative, di altre amministrazioni;
    o) l'Ente esposizione universale (E.U.R.) di Roma e le iniziative
per il potenziamento delle strutture e dell'attivita' del medesimo.
  Il  Ministro  e'  delegato  ad  esercitare  le  predette   funzioni
attribuite  al  Presidente del Consiglio dei Ministri, in particolare
dalla legge 24 marzo 1989, n. 122; dal decreto-legge 8  maggio  1989,
n.  166, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n.
246; dal decreto-legge  1›  aprile  1989,  n.  121,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  maggio 1989, n. 205; dalla legge 15
dicembre 1990, n. 396, e dalla legge 18 marzo 1991, n. 99.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 3 maggio 1991
                                             Il Presidente: ANDREOTTI