IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme  per
la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto  il  proprio  decreto  9  gennaio  1970 con il quale e' stata
riconosciuta  la  denominazione  di  origine  controllata  del   vino
"Barbera   del   Monferrato"   ed  e'  stato  approvato  il  relativo
disciplinare di produzione;
  Visto il proprio decreto 11 ottobre 1978 con il  quale  sono  state
apportate  alcune modifiche al disciplinare di produzione del vino in
discorso;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica del disciplinare di produzione sopra citato;
  Visto  il  parere  del  comitato  nazionale  per  la  tutela  delle
denominazioni di origine dei vini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 203 del 31 agosto 1989;
  Viste  le  istanze  e  controdeduzioni presentate dagli interessati
avverso il parere e la proposta di modifica del disciplinare;
  Ritenuta l'opportunita' in relazione alle esigenze  tecniche  della
zona  nonche'  alla  situazione  tradizionale del vino in discorso di
accogliere le istanze suddette;
  Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura  e  delle  foreste  di
concerto   con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato;
                              Decreta:
  Il  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine
controllata  del vino "Barbera del Monferrato", approvato con decreto
del Presidente della Repubblica  9  gennaio  1970  e  modificato  con
decreto   del   Presidente  della  Repubblica  11  ottobre  1978,  e'
sostituito per intero con il seguente testo:
         Disciplinare di produzione del vino a denominazione
           di origine controllata "Barbera del Monferrato"
                               Art. 1.
  La denominazione di origine controllata "Barbera del Monferrato" e'
riservata al vino che risponde ai requisiti  stabiliti  nel  presente
disciplinare di produzione.