IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Visto il proprio decreto 9 gennaio 1970 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino "Barbera del Monferrato" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il proprio decreto 11 ottobre 1978 con il quale sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione del vino in discorso; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione sopra citato; Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1989; Viste le istanze e controdeduzioni presentate dagli interessati avverso il parere e la proposta di modifica del disciplinare; Ritenuta l'opportunita' in relazione alle esigenze tecniche della zona nonche' alla situazione tradizionale del vino in discorso di accogliere le istanze suddette; Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta: Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino "Barbera del Monferrato", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1970 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1978, e' sostituito per intero con il seguente testo: Disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Barbera del Monferrato" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Barbera del Monferrato" e' riservata al vino che risponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.