IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Visto il proprio decreto 9 gennaio 1970 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino "Barbera d'Asti" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visti i propri decreti 7 settembre 1977 e 22 giugno 1987 con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione del vino in discorso; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione sopra citato; Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1989; Viste le istanze e controdeduzioni presentate dagli interessati avverso il parere e la proposta di modifica del disciplinare; Ritenuta l'opportunita' in relazione alle esigenze tecniche della zona nonche' alla situazione tradizionale del vino in discorso di accogliere le istanze suddette; Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta: Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino "Barbera d'Asti", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1970 e modificato con i decreti del Presidente della Repubblica 7 settembre 1977 e 22 giugno 1987, e' sostituito per intero con il seguente testo: Disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Barbera d'Asti" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Barbera d'Asti" e' riservata al vino che risponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.