IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme  per
la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto  il  proprio  decreto  9  gennaio  1970 con il quale e' stata
riconosciuta  la  denominazione  di  origine  controllata  del   vino
"Barbera  d'Asti"  ed  e' stato approvato il relativo disciplinare di
produzione;
  Visti i propri decreti 7 settembre 1977 e  22  giugno  1987  con  i
quali  sono  state  apportate  alcune  modifiche  al  disciplinare di
produzione del vino in discorso;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica del disciplinare di produzione sopra citato;
  Visto  il  parere  del  comitato  nazionale  per  la  tutela  delle
denominazioni di origine dei vini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 203 del 31 agosto 1989;
  Viste  le  istanze  e  controdeduzioni presentate dagli interessati
avverso il parere e la proposta di modifica del disciplinare;
  Ritenuta l'opportunita' in relazione alle esigenze  tecniche  della
zona  nonche'  alla  situazione  tradizionale del vino in discorso di
accogliere le istanze suddette;
  Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura  e  delle  foreste  di
concerto   con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato;
                              Decreta:
  Il  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine
controllata  del  vino  "Barbera  d'Asti",  approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 gennaio 1970 e modificato con i decreti
del Presidente della Repubblica 7 settembre 1977 e 22 giugno 1987, e'
sostituito per intero con il seguente testo:
         Disciplinare di produzione del vino a denominazione
               di origine controllata "Barbera d'Asti"
                               Art. 1.
  La  denominazione  di  origine  controllata  "Barbera  d'Asti"   e'
riservata  al  vino  che risponde ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare di produzione.