IL PRESIDENTE
  Visto l'art. 10 del decreto-legge 5 marzo 1991, n. 65, con il quale
sono  state  conferite  le  competenze relative alle attivita' per la
concreta realizzazione delle opere, previste dall'art. 2 del decreto-
legge 1› febbraio 1988, n. 19, convertito, con modifiche, dalla legge
28 marzo 1988, n. 99, aventi la necessaria  copertura  finanziaria  e
gia' affidate in appalto o per le quali siano state avviate le proce-
dure di gara;
  Vista  l'ordinanza  n.  41/91  del  26 marzo 1991 con la quale sono
state adottate immediate  misure  di  coordinamento  per  l'esercizio
delle  competenze  medesime, prendendo atto del subentro nel rapporto
con il concessionario Italispaca;
  Ritenuto che successivamente all'adozione  dell'ordinanza  predetta
e'  maturato il termine di scadenza della convenzione con la nominata
societa' concessionaria, la quale ha  provveduto  all'espletamento  e
definizione  dell'affidamento  di opere, per le quali risultano, al 5
febbraio 1991, gia' avviate le procedure di gara;
  Vista la nota n. 2042 dell'8 aprile 1991 con la quale  la  societa'
Italispaca  ha comunicato di ritenere concluso il proprio impegno per
maturazione del termine triennale dalla stipula con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri della  convenzione  di  concessione  datata  8
aprile 1988;
  Ritenuta  la  necessita'  e  l'urgenza  di  provvedere  a tutti gli
adempimenti conseguenti all'effettuazione delle gare di appalto, onde
pervenire ad una  sollecita  consegna  dei  lavori  e  consentire  la
realizzazione delle opere commesse;
  Ritenuto  che i predetti adempimenti debbono necessariamente essere
realizzati per il tramite del soggetto cui, in  virtu'  del  rapporto
convenzionale  scaduto, erano gia' state trasferite tutte le funzioni
relative;
  Ritenuto altresi'  che,  per  l'accelerazione  delle  procedure  di
esecuzione   delle   opere  in  relazione  ad  esigenze  di  varianti
progettuali nonche' ad eventuali interferenze con  servizi  pubblici,
e'  opportuno  procedere  in  conformita' alla legislazione regionale
vigente;
  Avvalendosi dei poteri conferiti dagli articoli 3 e 4 del  decreto-
legge 1› febbraio 1988 convertito dalla legge 28 marzo 1988, n. 99;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  A  decorrere  dall'8  aprile 1991 l'affidamento in concessione alla
S.p.a. Italispaca e' prorogato di  mesi  cinque,  limitatamente  alle
attivita'  comunque  connesse  alla  realizzazione delle opere di cui
all'art. 2 del decreto-legge 1› febbraio 1988, n. 19, convertito, con
modificazione, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, aventi la necessaria
copertura finanziaria ed affidate in appalto o  per  le  quali,  alla
data del 5 febbraio 1991, erano state avviate le procedure di gara.
  Il  rapporto  resta disciplinato dagli stessi patti e condizioni di
cui alla convenzione stipulata in data 8 aprile 1988 tra la  predetta
societa' concessionaria e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.