IL PRESIDENTE Visto l'art. 10 del decreto-legge 5 marzo 1991, n. 65, con il quale sono state conferite le competenze relative alle attivita' per la concreta realizzazione delle opere, previste dall'art. 2 del decreto- legge 1 febbraio 1988, n. 19, convertito, con modifiche, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, aventi la necessaria copertura finanziaria e gia' affidate in appalto o per le quali siano state avviate le proce- dure di gara; Vista l'ordinanza n. 41/91 del 26 marzo 1991 con la quale sono state adottate immediate misure di coordinamento per l'esercizio delle competenze medesime, prendendo atto del subentro nel rapporto con il concessionario Italispaca; Ritenuto che successivamente all'adozione dell'ordinanza predetta e' maturato il termine di scadenza della convenzione con la nominata societa' concessionaria, la quale ha provveduto all'espletamento e definizione dell'affidamento di opere, per le quali risultano, al 5 febbraio 1991, gia' avviate le procedure di gara; Vista la nota n. 2042 dell'8 aprile 1991 con la quale la societa' Italispaca ha comunicato di ritenere concluso il proprio impegno per maturazione del termine triennale dalla stipula con la Presidenza del Consiglio dei Ministri della convenzione di concessione datata 8 aprile 1988; Ritenuta la necessita' e l'urgenza di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti all'effettuazione delle gare di appalto, onde pervenire ad una sollecita consegna dei lavori e consentire la realizzazione delle opere commesse; Ritenuto che i predetti adempimenti debbono necessariamente essere realizzati per il tramite del soggetto cui, in virtu' del rapporto convenzionale scaduto, erano gia' state trasferite tutte le funzioni relative; Ritenuto altresi' che, per l'accelerazione delle procedure di esecuzione delle opere in relazione ad esigenze di varianti progettuali nonche' ad eventuali interferenze con servizi pubblici, e' opportuno procedere in conformita' alla legislazione regionale vigente; Avvalendosi dei poteri conferiti dagli articoli 3 e 4 del decreto- legge 1 febbraio 1988 convertito dalla legge 28 marzo 1988, n. 99; Dispone: Art. 1. A decorrere dall'8 aprile 1991 l'affidamento in concessione alla S.p.a. Italispaca e' prorogato di mesi cinque, limitatamente alle attivita' comunque connesse alla realizzazione delle opere di cui all'art. 2 del decreto-legge 1 febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazione, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, aventi la necessaria copertura finanziaria ed affidate in appalto o per le quali, alla data del 5 febbraio 1991, erano state avviate le procedure di gara. Il rapporto resta disciplinato dagli stessi patti e condizioni di cui alla convenzione stipulata in data 8 aprile 1988 tra la predetta societa' concessionaria e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.