1) Il Comitato Nazionale di Coordinamento per l'azione antidroga ha
   deliberato,  nel  corso  della  riunione del 2 maggio 1991, che le
   richieste di finanziamento per interventi di cui all'art. 127 T.U.
   a  valere  sui  fondi  stanziati  per  il  1991,  da  parte  delle
   Amministrazioni  dello  Stato,  delle  Regioni e dei Comuni devono
   essere inviate entro e non oltre il 20 luglio 1991, in originale e
   corredate da n. 8 copie del progetto o dei progetti per i quali si
   richiede il finanziamento. Ai fini del termine di  scadenza  fara'
   fede il timbro postale.
   Le  richieste  di finanziamento di cui all'oggetto dovranno essere
   redatte secondo lo schema allegato alla presente circolare. Si  fa
   presente  che alla richiesta di finanziamento dei progetti, dovra'
   essere,  inoltre,  allegata  la  relativa  delibera  adottata  dal
   competente organo comunale, secondo quanto previsto dalla legge n.
   142 del 1990 in materia di autonomie locali. I progetti che non si
   atterrano  alla  scheda  tipo  o che non seguiranno le indicazioni
   fornite con la presente circolare, non potranno  essere  presi  in
   considerazione.
2) La predisposizione dei progetti dovra' prevedere una descrizione
   analitica   degli   obiettivi  che  si  intendono  perseguire,  la
   dettagliata  esposizione  delle   metodologie   attuative   e   la
   congruita'  delle  previsioni  di  spesa,  evitando  iniziative  a
   pioggia,  non  programmate  e  non   coordinate   fra   le   varie
   Amministrazioni   che   possono,  o  debbono,  svolgere  un  ruolo
   preminente nell'esecuzione dell'iniziativa.
   I progetti dovranno inoltre essere corredati da  indicazioni  pre-
   cise  sulle  competenze  del  personale  impiegato  rispetto  alle
   finalita' che si  propongono  e  fornire,  al  riguardo,  adeguate
   garanzie.
3)  Prevenzione
3.1 Per quanto riguarda le iniziative attinenti al settore della
    prevenzione,  nella predisposizione dei progetti, dovranno essere
    tenute in attenta considerazione le seguenti indicazioni:
    a-dovra'  essere  chiaramente  evidenziato  il  rapporto  tra  le
    finalita'   del   progetto   e  le  attivita'  che  si  intendono
    realizzare,  che  devono  essere  collocate  entro  un   progetto
    finalisticamente orientato;
    b-le  attivita'  stesse  assumono,  infatti,  un  significato  di
    prevenzione soltanto all'interno di un progetto e le finalita' di
    quest'ultimo devono essere  esplicite,  concrete,  specifiche  ed
    individuate in relazione ad un preciso risultato;
    c-sotto  il  profilo organizzativo, si richiedono flessibilita' e
    coordiamento: le  strutture  di  prevenzione  non  devono  essere
    necessariamente  costituite  ex-novo  per  questo  fine,  ma puo'
    essere   sufficiente   un'iniziativa   intesa   semplicemente   a
    coordinare   le   strutture   esistenti   (a  carattere  sociale,
    sanitario,  educativo),  purche'  esse   svolgano   un   servizio
    innovativo e/o sperimentale;
    d-con  il "Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga"
    si  intendono  finanziare  progetti  che  assumano   un   preciso
    significato  solo  in presenza di meccanismi di coordinamento ben
    definiti.  Per  quanto  riguarda  l'attivita'   di   prevenzione,
    inoltre,   le   proposte   non   dovranno  riguardare  iniziative
    episodiche, bensi' dovranno essere in grado di  rientrare  in  un
    quadro  piu'  generale  e  di  garantire  continuita'  nel  tempo
    procedendo  secondo  una  tempistica  precisa,  con  finalita'  e
    obiettivi chiari.
3.2 Nel progetto dovra' essere documentata l'entita' del fenomeno
    delle  tossicodipendenze  nell'area  interessata  e la sua storia
    pregressa, nonche' la conoscenza di  un  quadro  sintetico  delle
    iniziative  gia'  presenti,  in  particolare  a  livello  di Enti
    locali,  UU.SS.LL.,  volontariato,  all'interno  del   quale   il
    progetto presentato dovrebbe inserirsi.
3.3 Sempre ai fini di una valida prevenzione e' opportuno e
    fondamentale  il  coinvolgimento attivo delle strutture educative
    (famiglia, scuola, associazioni giovanili) nonche'  una  efficace
    azione  promozionale  di sensibilizzazione dell'opinione pubblica
    insistendo sulla pericolosita' e sui danni derivanti dal  consumo
    delle   sostanze   stupefacenti,   nonche'   sulla  diffusione  e
    trasmissione dell'AIDS.
3.4 Priorita' deve essere assicurata a quelle zone del Paese nelle
    quali le iniziative  e  le  attivita'  di  prevenzione  risultano
    essere insufficiente o carenti.
4)  Recupero
4.1 In tema di recupero, il problema principale consiste
    nell'attivazione  dei  servizi nelle zone del Paese che risultano
    esserne prive, con  l'avvertenza  di  curare  che  fra  strutture
    pubbliche e private si realizzi una piena integrazione.
4.2 In secondo luogo, particolare sostegno deve essere fornito a quei
    servizi  operanti  capillarmente  sul  territorio  che, anche con
    forme di  intervento  sperimentale,  favoriscano  l'incontro  fra
    utenza e strutture.
4.3 Specifica attenzione deve essere prestata inoltre a quei servizi
    che, rispettando l'autonomia dei soggetti interessati, ne seguano
    il  reinserimento  sociale  con particolare riguardo all'ambiente
    familiare ed al settore di lavoro.
4.4 Anche al fine di assicurare la migliore utilizzazione delle
    risorse disponibili, si richiama l'attenzione al  fatto  che  non
    verranno  prese in considerazione quelle iniziative che dovessero
    risultare sottoposte anche al finanziamento  dei  fondi  previsti
    dagli  artt. 128, 131, 132, e 134 del T.U. 309 delle leggi contro
    la droga.
5)  Altri settori di intervento
5.1 Dovra' essere incentivata la promozione di iniziative volte ad
    eliminare   il   fenomeno   dello   scambio   di   siringhe   tra
    tossicodipendenti,  promuovendo  la  ricerca  e  l'immissione nel
    mercato di siringhe monouso autobloccanti, ai sensi dell'art.  2,
    comma 1, lettera h), del testo unico n. 309 del 1990.
5.2 La realizzazione di iniziative intese allo scambio e alla
    diffusione   delle   informazioni  scientifiche,  come  anche  la
    creazione di banche dati  sul  fenomeno  della  tossicodipendenza
    nonche'  la promozione di studi e ricerche sui principali aspetti
    medico-farmacologici,  educativi,  psicologici,  riabilitativi  e
    sociali,  potranno  essere  prese in considerazione ai fini di un
    eventuale finanziamento solo allorche' l'ente richiedente intenda
    procedere  con  specifici  progetti  all'uopo  finalizzati.   Gli
    obiettivi,  le finalita' e le modalita' operative dovranno essere
    analiticamente dettagliate e consentire di  ipotizzare  possibili
    risultati  concreti  nell'ambito  dell'attuazione  delle leggi in
    materia di droga.
5.3 La Commissione istruttoria di cui al comma 6 dell'art. 127 del
    T.U.  potra'  richiedere,  ove  necessario,  pareri  o  ulteriori
    elementi   valutativi   alle   Province  ed  alle  Regioni  sulla
    fattibilita' e congruita' delle iniziative proposte dai Comuni.
5.4 Si fa presente che saranno privilegiate quelle iniziative
    eleborate da piu' Comuni  consorziati  per  la  realizzazione  di
    programmi  finalizzati  alla  prevenzione  o  al  recupero  delle
    tossicodipendenze nell'area geografica specifica.
5.5 Nel caso in cui i progetti non vengano gestiti direttamente
    dalle competenti strutture comunali  sara'  necessario  indicare,
    con   chiarezza,  le  altre  strutture  cui  l'iniziativa  verra'
    affidata e la motivazione  dell'affidamento  nonche'  fornire  un
    curriculum  delle  attivita'  svolte,  i  dati sugli operatori di
    riferimento ed il bilancio consuntivo per il 1990 delle strutture
    cui si  ritiene  di  delegare  l'iniziativa  e  le  modalita'  di
    valutazione  previste  per  una  analisi  dei  risultati  che  si
    intendono conseguire.
6)  Aree prioritarie di intervento per i progetti di Formazione -
    Ruolo delle Amministrazioni dello Stato e delle Regioni.
6.1 Particolare attenzione dovra' essere posta alle iniziative mirate
    alla formazione del personale che a vario  titolo  -  nell'ambito
    delle  diverse  Amministrazioni dello Stato e degli enti locali -
    provvede alla elaborazione di strategie connesse alla prevenzione
    contro la droga ed alla riabilitazione del tossicodipendente.
6.2 Saranno privilegiate quelle iniziative tendenti a favorire il
    coordinamento fra i Ministeri e gli Enti locali responsabili,  al
    fine  di  perseguire comuni ed aggiornate metodologie didattiche,
    ottimizzando  le  risorse  finanziarie  ed  utilizzando   -   ove
    possibile - lo stesso personale specialistico, in particolare nel
    campo  della preparazione dei formatori. Per i programmi relativi
    alla prevenzione delle infezioni da HIV tra  i  tossicodipendenti
    si   terra',  altresi',  conto  delle  iniziative  realizzate  in
    attuazione della legge n. 135 del 1990.
6.3 I progetti dei corsi di formazione da finanziare dovranno essere
    conformi ai seguenti criteri di massima:
A)
Corsi di formazione per gli Operatori di  Servizi  di  Assistenza  ai
Tossicodipendenti Pubblici e Privati
Finalita':  favorire  la  maturazione  e  l'acquisizione di capacita'
attitudinali   che   permettano   un   corretto   rapporto   con    i
tossicodipendenti  nonche'  una  costruttiva  collaborazione  con gli
altri  operatori,  anche  al  fine  di  una  maggiore   informazione,
partecipazione  e  coinvolgimento,  sia  a  livello preventivo che di
recupero, del loro ambiente familiare.
La   formazione  dovra'  essere  impartita  da  persone  o  enti  che
garantiscano un adeguato livello culturale per quanto riguarda sia le
singole  professionalita'  sia  le  aree  di   interazione   tra   le
professionalita' interessate.
Destinatari:    gruppi    di   operatori   con   diversa   formazione
professionale, prevedendo sottogruppi  di  professionalita'  omogenee
per conseguire specifici obiettivi.
B)
Corsi di formazione per operatori di prevenzione.
Finalita':  fornire  la  conoscenza  degli  aspetti teorici e pratici
della prevenzione in modo tale da formulare  e  attuare  progetti  di
intervento  efficaci,  ed  oggettivamente  valutabili, in ordine alla
prevenzione delle tossicodipendenze e dell'AIDS.
Destinatari: educatori, animatori  culturali,  operatori  pubblici  e
privati dei servizi per le tossicodipendenze.
C)
Corsi  di  Formazione per la prevenzione delle infezioni da HIV tra i
tossicodipendenti e per la gestione della sieropositivita'.
Finalita': fornire la conoscenza  degli  aspetti  teorici  e  pratici
della  prevenzione  in  modo  tale da formulare e attuare progetti di
intervento efficaci, ed  oggettivamente  valutabili  in  ordine  alla
prevenzione delle tossicodipendenze e dell'AIDS.
Destinatari:  Operatori  di  servizi  pubblici  e  privati di diversa
professionalita', prevedendo sottogruppi di professionalita' omogenee
per conseguire specifici obiettivi.
D)
Corso sperimentale di formazione per operatori che si devono inserire
nel contesto sociale di aree  altamente  urbanizzate  ai  fini  della
prevenzione  dell'AIDS  tra i tossicodipendenti non in trattamento ed
altri gruppi ad alto rischio
Finalita': il  corso,  deve  garantire  la  conoscenza  dei  problemi
teorici  e  pratici nonche' l'acquisizione di specifiche competenze e
sensibilita' nello svolgimento delle funzioni peculiari  che  debbono
affrontare gli operatori sociali come, ad esempio gli operatori della
strada (outreach workers).
In particolare deve:
   a)   garantire   competenza  per  rilevare  gli  indicatori  delle
   situazioni di rischio;
   b) fornire gli strumenti conoscitivi ed operativi per  intervenire
   nelle situazioni in cui il fenomeno appaia emergente;
   c)  garantire  la  presenza  e l'integrazione di gruppi o enti che
   costituiscano il punto di  riferimento  e  di  controllo  di  tali
   operatori.
Destinatari:  educatori,  animatori  culturali,  operatori pubblici e
privati dei servizi per le tossicodipendenze.
7)  Ripartizione del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla
    droga per il 1991
7.1 Fermo restando che il Comitato nazionale di coordinamento per
    l'azione antidroga - anche alla  luce  delle  esperienze  che  si
    acquisiranno nel corso delle attivita' previste - potra' rivedere
    ed  aggiornare le priorita' di intervento, la ripartizione per il
    1991, tenuto anche conto dei residui del 1990, sara' la seguente:
a)- Finanziamenti per le iniziative
    proposte dai Ministeri
    e dai Comuni L. 166.792.170.963+
b)- Finanziamento per le iniziative
    di formazione delle Regioni
    (al comma 3 art. 127 del T.U.) L. 13.793.344.400 =
Totale finanziamenti
disponibili per il 1991 L. 180.585.515.363
7.2 Per l'anno in corso le Amministrazioni interessate dovranno
    inviare le richieste di finanziamento, con la relativa necessaria
    dicumentazione,  entro  il  20  luglio  1991  alla Presidenza del
    Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli  Affari  Sociali  -
    Fondo  nazionale  di  intervento  per  la  lotta  alla droga, via
    Barberini, 47 - 00100 ROMA.
7.3 Si richiama particolare attenzione a quanto previsto dal comma 7
    dell'art. 127 del testo  unico  n.  309  del  1990,  relativo  al
    mancato  avvio  della realizzazione dei progetti entro i tre mesi
    dalla erogazione del finanziamento: in tal caso la Presidenza del
    Consiglio dovra' provvedere al recupero ed  alla  ridistribuzione
    delle somme su altri progetti meritevoli di accoglimento.
                                         Il Ministro: JERVOLINO RUSSO