1) Il Comitato Nazionale di Coordinamento per l'azione antidroga ha deliberato, nel corso della riunione del 2 maggio 1991, che le richieste di finanziamento per interventi di cui all'art. 127 T.U. a valere sui fondi stanziati per il 1991, da parte delle Amministrazioni dello Stato, delle Regioni e dei Comuni devono essere inviate entro e non oltre il 20 luglio 1991, in originale e corredate da n. 8 copie del progetto o dei progetti per i quali si richiede il finanziamento. Ai fini del termine di scadenza fara' fede il timbro postale. Le richieste di finanziamento di cui all'oggetto dovranno essere redatte secondo lo schema allegato alla presente circolare. Si fa presente che alla richiesta di finanziamento dei progetti, dovra' essere, inoltre, allegata la relativa delibera adottata dal competente organo comunale, secondo quanto previsto dalla legge n. 142 del 1990 in materia di autonomie locali. I progetti che non si atterrano alla scheda tipo o che non seguiranno le indicazioni fornite con la presente circolare, non potranno essere presi in considerazione. 2) La predisposizione dei progetti dovra' prevedere una descrizione analitica degli obiettivi che si intendono perseguire, la dettagliata esposizione delle metodologie attuative e la congruita' delle previsioni di spesa, evitando iniziative a pioggia, non programmate e non coordinate fra le varie Amministrazioni che possono, o debbono, svolgere un ruolo preminente nell'esecuzione dell'iniziativa. I progetti dovranno inoltre essere corredati da indicazioni pre- cise sulle competenze del personale impiegato rispetto alle finalita' che si propongono e fornire, al riguardo, adeguate garanzie. 3) Prevenzione 3.1 Per quanto riguarda le iniziative attinenti al settore della prevenzione, nella predisposizione dei progetti, dovranno essere tenute in attenta considerazione le seguenti indicazioni: a-dovra' essere chiaramente evidenziato il rapporto tra le finalita' del progetto e le attivita' che si intendono realizzare, che devono essere collocate entro un progetto finalisticamente orientato; b-le attivita' stesse assumono, infatti, un significato di prevenzione soltanto all'interno di un progetto e le finalita' di quest'ultimo devono essere esplicite, concrete, specifiche ed individuate in relazione ad un preciso risultato; c-sotto il profilo organizzativo, si richiedono flessibilita' e coordiamento: le strutture di prevenzione non devono essere necessariamente costituite ex-novo per questo fine, ma puo' essere sufficiente un'iniziativa intesa semplicemente a coordinare le strutture esistenti (a carattere sociale, sanitario, educativo), purche' esse svolgano un servizio innovativo e/o sperimentale; d-con il "Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga" si intendono finanziare progetti che assumano un preciso significato solo in presenza di meccanismi di coordinamento ben definiti. Per quanto riguarda l'attivita' di prevenzione, inoltre, le proposte non dovranno riguardare iniziative episodiche, bensi' dovranno essere in grado di rientrare in un quadro piu' generale e di garantire continuita' nel tempo procedendo secondo una tempistica precisa, con finalita' e obiettivi chiari. 3.2 Nel progetto dovra' essere documentata l'entita' del fenomeno delle tossicodipendenze nell'area interessata e la sua storia pregressa, nonche' la conoscenza di un quadro sintetico delle iniziative gia' presenti, in particolare a livello di Enti locali, UU.SS.LL., volontariato, all'interno del quale il progetto presentato dovrebbe inserirsi. 3.3 Sempre ai fini di una valida prevenzione e' opportuno e fondamentale il coinvolgimento attivo delle strutture educative (famiglia, scuola, associazioni giovanili) nonche' una efficace azione promozionale di sensibilizzazione dell'opinione pubblica insistendo sulla pericolosita' e sui danni derivanti dal consumo delle sostanze stupefacenti, nonche' sulla diffusione e trasmissione dell'AIDS. 3.4 Priorita' deve essere assicurata a quelle zone del Paese nelle quali le iniziative e le attivita' di prevenzione risultano essere insufficiente o carenti. 4) Recupero 4.1 In tema di recupero, il problema principale consiste nell'attivazione dei servizi nelle zone del Paese che risultano esserne prive, con l'avvertenza di curare che fra strutture pubbliche e private si realizzi una piena integrazione. 4.2 In secondo luogo, particolare sostegno deve essere fornito a quei servizi operanti capillarmente sul territorio che, anche con forme di intervento sperimentale, favoriscano l'incontro fra utenza e strutture. 4.3 Specifica attenzione deve essere prestata inoltre a quei servizi che, rispettando l'autonomia dei soggetti interessati, ne seguano il reinserimento sociale con particolare riguardo all'ambiente familiare ed al settore di lavoro. 4.4 Anche al fine di assicurare la migliore utilizzazione delle risorse disponibili, si richiama l'attenzione al fatto che non verranno prese in considerazione quelle iniziative che dovessero risultare sottoposte anche al finanziamento dei fondi previsti dagli artt. 128, 131, 132, e 134 del T.U. 309 delle leggi contro la droga. 5) Altri settori di intervento 5.1 Dovra' essere incentivata la promozione di iniziative volte ad eliminare il fenomeno dello scambio di siringhe tra tossicodipendenti, promuovendo la ricerca e l'immissione nel mercato di siringhe monouso autobloccanti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h), del testo unico n. 309 del 1990. 5.2 La realizzazione di iniziative intese allo scambio e alla diffusione delle informazioni scientifiche, come anche la creazione di banche dati sul fenomeno della tossicodipendenza nonche' la promozione di studi e ricerche sui principali aspetti medico-farmacologici, educativi, psicologici, riabilitativi e sociali, potranno essere prese in considerazione ai fini di un eventuale finanziamento solo allorche' l'ente richiedente intenda procedere con specifici progetti all'uopo finalizzati. Gli obiettivi, le finalita' e le modalita' operative dovranno essere analiticamente dettagliate e consentire di ipotizzare possibili risultati concreti nell'ambito dell'attuazione delle leggi in materia di droga. 5.3 La Commissione istruttoria di cui al comma 6 dell'art. 127 del T.U. potra' richiedere, ove necessario, pareri o ulteriori elementi valutativi alle Province ed alle Regioni sulla fattibilita' e congruita' delle iniziative proposte dai Comuni. 5.4 Si fa presente che saranno privilegiate quelle iniziative eleborate da piu' Comuni consorziati per la realizzazione di programmi finalizzati alla prevenzione o al recupero delle tossicodipendenze nell'area geografica specifica. 5.5 Nel caso in cui i progetti non vengano gestiti direttamente dalle competenti strutture comunali sara' necessario indicare, con chiarezza, le altre strutture cui l'iniziativa verra' affidata e la motivazione dell'affidamento nonche' fornire un curriculum delle attivita' svolte, i dati sugli operatori di riferimento ed il bilancio consuntivo per il 1990 delle strutture cui si ritiene di delegare l'iniziativa e le modalita' di valutazione previste per una analisi dei risultati che si intendono conseguire. 6) Aree prioritarie di intervento per i progetti di Formazione - Ruolo delle Amministrazioni dello Stato e delle Regioni. 6.1 Particolare attenzione dovra' essere posta alle iniziative mirate alla formazione del personale che a vario titolo - nell'ambito delle diverse Amministrazioni dello Stato e degli enti locali - provvede alla elaborazione di strategie connesse alla prevenzione contro la droga ed alla riabilitazione del tossicodipendente. 6.2 Saranno privilegiate quelle iniziative tendenti a favorire il coordinamento fra i Ministeri e gli Enti locali responsabili, al fine di perseguire comuni ed aggiornate metodologie didattiche, ottimizzando le risorse finanziarie ed utilizzando - ove possibile - lo stesso personale specialistico, in particolare nel campo della preparazione dei formatori. Per i programmi relativi alla prevenzione delle infezioni da HIV tra i tossicodipendenti si terra', altresi', conto delle iniziative realizzate in attuazione della legge n. 135 del 1990. 6.3 I progetti dei corsi di formazione da finanziare dovranno essere conformi ai seguenti criteri di massima: A) Corsi di formazione per gli Operatori di Servizi di Assistenza ai Tossicodipendenti Pubblici e Privati Finalita': favorire la maturazione e l'acquisizione di capacita' attitudinali che permettano un corretto rapporto con i tossicodipendenti nonche' una costruttiva collaborazione con gli altri operatori, anche al fine di una maggiore informazione, partecipazione e coinvolgimento, sia a livello preventivo che di recupero, del loro ambiente familiare. La formazione dovra' essere impartita da persone o enti che garantiscano un adeguato livello culturale per quanto riguarda sia le singole professionalita' sia le aree di interazione tra le professionalita' interessate. Destinatari: gruppi di operatori con diversa formazione professionale, prevedendo sottogruppi di professionalita' omogenee per conseguire specifici obiettivi. B) Corsi di formazione per operatori di prevenzione. Finalita': fornire la conoscenza degli aspetti teorici e pratici della prevenzione in modo tale da formulare e attuare progetti di intervento efficaci, ed oggettivamente valutabili, in ordine alla prevenzione delle tossicodipendenze e dell'AIDS. Destinatari: educatori, animatori culturali, operatori pubblici e privati dei servizi per le tossicodipendenze. C) Corsi di Formazione per la prevenzione delle infezioni da HIV tra i tossicodipendenti e per la gestione della sieropositivita'. Finalita': fornire la conoscenza degli aspetti teorici e pratici della prevenzione in modo tale da formulare e attuare progetti di intervento efficaci, ed oggettivamente valutabili in ordine alla prevenzione delle tossicodipendenze e dell'AIDS. Destinatari: Operatori di servizi pubblici e privati di diversa professionalita', prevedendo sottogruppi di professionalita' omogenee per conseguire specifici obiettivi. D) Corso sperimentale di formazione per operatori che si devono inserire nel contesto sociale di aree altamente urbanizzate ai fini della prevenzione dell'AIDS tra i tossicodipendenti non in trattamento ed altri gruppi ad alto rischio Finalita': il corso, deve garantire la conoscenza dei problemi teorici e pratici nonche' l'acquisizione di specifiche competenze e sensibilita' nello svolgimento delle funzioni peculiari che debbono affrontare gli operatori sociali come, ad esempio gli operatori della strada (outreach workers). In particolare deve: a) garantire competenza per rilevare gli indicatori delle situazioni di rischio; b) fornire gli strumenti conoscitivi ed operativi per intervenire nelle situazioni in cui il fenomeno appaia emergente; c) garantire la presenza e l'integrazione di gruppi o enti che costituiscano il punto di riferimento e di controllo di tali operatori. Destinatari: educatori, animatori culturali, operatori pubblici e privati dei servizi per le tossicodipendenze. 7) Ripartizione del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per il 1991 7.1 Fermo restando che il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga - anche alla luce delle esperienze che si acquisiranno nel corso delle attivita' previste - potra' rivedere ed aggiornare le priorita' di intervento, la ripartizione per il 1991, tenuto anche conto dei residui del 1990, sara' la seguente: a)- Finanziamenti per le iniziative proposte dai Ministeri e dai Comuni L. 166.792.170.963+ b)- Finanziamento per le iniziative di formazione delle Regioni (al comma 3 art. 127 del T.U.) L. 13.793.344.400 = Totale finanziamenti disponibili per il 1991 L. 180.585.515.363 7.2 Per l'anno in corso le Amministrazioni interessate dovranno inviare le richieste di finanziamento, con la relativa necessaria dicumentazione, entro il 20 luglio 1991 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Sociali - Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, via Barberini, 47 - 00100 ROMA. 7.3 Si richiama particolare attenzione a quanto previsto dal comma 7 dell'art. 127 del testo unico n. 309 del 1990, relativo al mancato avvio della realizzazione dei progetti entro i tre mesi dalla erogazione del finanziamento: in tal caso la Presidenza del Consiglio dovra' provvedere al recupero ed alla ridistribuzione delle somme su altri progetti meritevoli di accoglimento. Il Ministro: JERVOLINO RUSSO