AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO BOLZANO AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO TRENTO AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA e, p.c.: ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Dipartimento per gli affari sociali ROMA AL MINISTERO DELLA SANITA' Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti e psicotrope ROMA AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Direzione generale impiego ROMA AL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI Comitato per la edilizia residenziale ROMA AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO LORO SEDI AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA TRIESTE AL SIGNOR COMMISSARIO DELLO STATO NELLA REGIONE SICILIANA PALERMO AL SIG. RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER LA REGIONE SARDA CAGLIARI AL SIG. PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO NELLA VALLE D'AOSTA AOSTA Gli articoli 131 e 132 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (gia' art. 34 della legge 26 giugno 1990 n. 162) prevedono per l'anno 1991 uno stanziamento di L. 50.000 milioni da erogare ad organismi che operano per il recupero ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti. Di tale stanziamento, il 40% (pari a 20.000 milioni) e' destinato a progetti per l'occupazione di tossicodipendenti; per questa parte, le domande dovranno essere inviate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale (art. 134 del T.U. n. 309), secondo modalita' che quel Dicastero indichera' a tale proposito. Pertanto, in analogia a quanto a suo tempo fatto in sede di applicazione delle leggi 297/1985, 176/1988 e 162/1990, si forniscono indicazioni idonee ad orientare gli organismi aventi diritto nella formulazione delle domande di contributo per fruire delle disponibilita' finanziarie previste dalle norme citate. 1. Destinatari dei contributi Destinatari dei contributi sono: - i comuni singoli ed associati; - le unita' sanitarie locali, limitatamente alle tipologie di di spese gia' ammesse a contributo negli scorsi anni; - altri enti, associazioni di volontariato, cooperative e privati che operino senza scopo di lucro per le finalita' sopra richiamate. 2. Criteri e tipologia di iniziative ammesse a contributo 2.1 Criteri La Commissione di cui all'art. 132, punto 4 ha sostanzialmente confermato l'insieme dei criteri fino ad ora adottati, salvo una modifica concernente l'utenza delle comunita'. La stessa e' stata infatti elevata ad un minimo di 10 utenti, di cui almeno 6 residenti. Detta utenza dovra' essere riferita alla data della domanda. E' stata confermata inoltre una maggiorazione del contributo in favore delle comunita' residenziali che ospitino soggetti tossicodipendenti detenuti in affidamento. Per le stutture che intervengono nella fase dell'accoglienza, l'ammissione al finanziamento resta anche per quest'anno subordinata all'esistenza di un effettivo collegamento con le comunita' terapeutiche. Si intende, dunque, per "accoglienza" la prima fase di un unico percorso terapeutico da concludersi in comunita' residenziale. 2.1 Tipologia Per offrire ai potenziali destinatari delle agevolazioni un concreto e pratico orientamento, viene riportata di seguito una articolata tipologia di opere e di iniziative potenzialmente finanziabili: - opere di ristrutturazione edilizia (impianti di riscaldamento, idraulici, sanitari, elettrici, antincendio e fognari) o di straordinaria manutenzione il cui progetto, anche se frazionato in varie voci, non potra' superare il tetto massimo di 50.000.000; - attrezzature ed arredi interni ed esterni della comunita'; - elettrodomestici; - automezzi purche' strettamente necessari alla vita di comunita' o alle attivita' lavorative (furgoni, ecc.) o agricole (autocarri, ecc.); - attrezzature e macchinari per laboratori artigianali o comunque per attivita' lavorative o di addestramento professionale; - strumenti per avviare od ampliare il settore "informatica" da utilizzare nell'ambito della comunita' o come addestramento professionale degli utenti (computer, telefax, ecc); - creazione di strutture per attivita' lavorative (prefabbricati o capannoni), il cui costo non sia di elevata entita'; - macchinari per inizio o potenziamento di attivita' agricole, ortofrutticole, florovivaistiche, zootecniche, di giardinaggio, fungicultura, ecc.; - spese per corsi di addestramento professionale esclusivamente per tossicodipendenti (pagamento docenti, materiale didattico, ecc.); - attrezzature per attivita' sportive, culturali e per il tempo libero (libri, televisori, videoregistratori, impianti HI-FI ecc., purche' i costi risultino congrui rispetto al numero degli utenti); - spese connesse ad attivita' di inserimento lavorativo: borse di studio, borse di lavoro, sgravi di oneri sociali per assunzioni di giovani tossicodipendenti, compresi ad artigiani per tirocini lavorativi di tossicodipendenti; - impianto e potenziamento di laboratori artigianali (es. falegnameria, tipografia, tessitura, carpenteria, ecc.). L'elenco riguarda specificatamente le attivita' di recupero e di reinserimento sociale di cui agli artt. 131 e 132 del T.U.. Lo stesso riveste, peraltro, un carattere esemplificativo, in quanto le possibili aree di intervento sono state individuate sulla base delle richieste piu' frequentemente avanzate dalle strutture di recupero e non hanno quindi valore esaustivo. Se per una o piu' tipologie di spesa sopra elencate sara' richiesto un contributo finanziario a valere sulla disponibilita' di L. 30.000 milioni di cui agli artt. 131 e 132, non sara' consentito ripetere la richiesta ricorrendo alle altre ipotesi di finanziamento previste dallo stesso T.U. 3. Modalita' delle domande Le domande vanno quest'anno predisposte utilizzando lo schema tipo (allegato A), che - per accelerare i tempi di istruttoria - e' stato informatizzato. Il modello della domanda sara' compilato dal legale rappresentante dell'ente, ed ovviamente sara' sempre corredato dalla documentazione indicata in calce al modello stesso. Le domande prodotte in difformita' dal modulo informatico non saranno prese in considerazione. Le domande di contributo dovranno essere firmate (in forma autenticata) dall'attuale rappresentante legale, il quale produrra' gli atti formali idonei a dimostrare le variazioni eventualmente intervenute nella rappresentanza dell'ente nel corso del tempo. I certificati penali e dei carichi pendenti dovranno risultare rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda. Si precisa infine che: a) le sedi operative di associazioni a carattere nazionale o lo- cale dovranno inoltrare singole domande; b) per le strutture di un'unica associazione operanti nella medesima provincia, la determinazione della misura del contributo sara' effettuata in forma complessiva. 3.1 Termini La Commissione soprarichiamata, avvertendo la necessita' di avviare il piu' rapidamente possibile le procedure relative alla ripartizione dei fondi disponibili per il 1991 ed ottenere che le strutture interessate dispongano dei finanziamenti loro concessi nel piu' breve tempo, ha formulato le seguenti indicazioni innovative. Domande degli enti privati - le domande, redatte in conformita' all'apposito modulo informatico (all. A) e corredate della prevista documentazione, dovranno essere inoltrate al comune territorialmente competente entro il termine perentorio del 1o luglio 1991 (il comune sara' quello nel cui ambito territoriale ha sede la "struttura operativa" dell'organismo richiedente, a beneficio della quale sara' utilizzata la sovvenzione); - i comuni dovranno trasmettere, a loro volta, le istanze, corredate del proprio parere, alla prefettura entro e non oltre il 15 luglio 1991. Si ricorda che il parere del comune dovra' essere riferito sia al merito delle istanze, sia ad eventuali risultanze circa l'impiego di "forme di interventi che non rispettino il diritto all'autodeterminazione dei tossicodipendenti con interventi violenti o coattivi contrari allo spirito e alle norme dell'ordinamento". Le istanze saranno quest'anno oggetto di una prima verifica istruttoria da parte di funzionari della prefettura all'uopo espressamente incaricati dalle Signorie Loro. Come meglio illustrato nelle note dell'allegato A, la parte riservata alla prefettura, dovra' essere completata con i dati relativi al rispetto del termine del 1o luglio 1991, nonche' con il parere favorevole o negativo del comune e con ogni altra osservazione relativa al contenuto della domanda. Cosi' compilato, il modulo-domanda sara' trasmesso al Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi civili con ogni immediatezza e, comunque, non oltre il 30 luglio 1991. Domande degli enti pubblici I comuni e le uu.ss.ll. dovranno inoltrare alla prefettura le eventuali domande entro lo stesso perentorio termine del 1o luglio 1991. Anche gli enti pubblici dovranno riempire l'apposito modello informatizzato (all. A), secondo le modalita' enunciate nelle note del predetto allegato. Le domande provenienti dagli enti pubblici dovranno essere deliberate dagli organi collegiali competenti a norma della legge 142/1990 ovvero adottate dal comitato dei garanti con atto recante l'esatta destinazione del contributo richiesto, che dovra' trovare piena corrispondenza con le finalita' indicate nella istanza inoltrata. Nel caso in cui il costo della iniziativa sia di rilevante entita', dovra' essere elaborato uno specifico progetto, precisando se lo stesso risulti gia' parzialmente realizzato ovvero sussistano, comunque, risorse finanziarie integrative utili per la completa realizzazione dell'opera. Non saranno favorevolmente esaminate le istanze prive dell'atto dell'organo deliberativo competente. 3.2 Presentazione L'inoltro delle istanze potra' avvenire con le seguenti modalita': - attraverso spedizione postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; - mediante presentazione diretta al comune, se trattasi di organismo privato, o alla prefettura, se trattasi di ente pubblico. In entrambi i casi agli atti dovra' risultare la prova della presentazione della domanda in tempo utile (ricevuta di spedizione ovvero timbro a protocollo leggibile del comune o della prefettura). 4. Convenzioni ed iscrizione agli albi regionali L'art. 117 del T.U. n. 309 stabilisce che "l'esercizio delle funzioni di prevenzione, di riabilitazione e reinserimento ... potranno essere attuati mediante apposite convenzioni da stipularsi tra le unita' sanitarie locali ... e gli enti, le cooperative di solidarieta' sociale o le associazioni iscritti nell'albo regionale o provinciale". L'art. 132 del T.U. n. 309 prevede, in particolare, che i contributi "sono destinati ai comuni, alle uu.ss.ll., nonche' ad altri enti, associazioni di volontariato, cooperative e privati ... che si coordinino con le strutture delle uu.ss.ll. con apposite convenzioni ... ". Il comma 6 dell'art. 116 del T.U. n. 309 inoltre stabilisce che "l'iscrizione all'albo e' condizione necessaria, oltre che per la stipula delle convenzioni di cui all'art. 117, per: .......c) l'accesso ai contributi di cui agli articoli 131 e 132". In conclusione, per accedere ai contributi di cui trattasi e' necessario: a) l'iscrizione agli albi regionali o provinciali (lettera c), comma 6, art. 116 del T.U. n. 309), ovvero la registrazione temporanea prevista dal comma 9 del medesimo art. 116; b) la convezione con le strutture delle uu.ss.ll. (art. 132 del T.U. n. 309). 5. Raccomandazioni finali Nell'esercizio dei compiti previsti per il sostegno finanziario delle attivita' sociali finalizzate al recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti, trovano applicazione i principi ed i criteri normativi sul procedimento amministrativo indicati dalla L. 241 del 1990, nel quadro della trasparenza amministrativa e della responsabilita'. Coerentemente a tale indicazione, e' assolutamente necessario che la presente circolare, unitamente agli allegati redatti per l'anno in corso, sia portata a conoscenza e messa a disposizione degli organismi ed enti interessati. Sara' particolarmente utile che ne venga data diffusione sulla stampa alocale, segnalando la disponibilita' dei propri uffici a fornire ogni idoneo chiarimento. Converra' ribadire agli organismi interessati che non si fara' luogo a supplementi di istruttoria, cosicche' le istanze non sufficientemente documentate saranno respinte per mancanza di idonea documentazione. Il ritardo nell'invio delle istanze e la eventuale incompletezza della documentazione, oltre a comportare l'esclusione dal piano di ripartizione dei fondi per il 1991, potra' essere fonte di responsabilita' personali a carico di chi ha causato l'omissione o il ritardo nello svolgimento degli adempimenti richiesti. Ai fini della piu' sollecita predisposizione del piano di ripartizione, questa Direzione generale dovra' essere posta in grado di disporre di tutte le domande originali al massimo entro il 30 luglio 1991. Si pregano percio' le SS.LL. di voler cortesemente disporre affinche' il termine sia scrupolosamente rispettato, in modo da evitare ingiustificabili ritardi e, conseguentemente, colpevoli esclusioni. Nel fornire assicurazione circa la puntuale ricezione della presente circolare, le SS.LL. vorranno precisare il nominativo del funzionario preposto all'istruttoria demandata a codesta prefettura nel procedimento per la concessione dei contributi nella materia considerata. Il Ministro: SCOTTI