AI DIRETTORI DEGLI UFFICI
                                     REGIONALI E PROVINCIALI DEL
                                     LAVORO          LORO SEDI
                                     AI DIRETTORI DELLE AGENZIE
                                     PER L'IMPIEGO
                                                     LORO SEDI
                             e.p.c.: AI CAPI DEGLI ISPETTORATI
                                     REGIONALI E PROVINCIALI DEL
                                     LAVORO          LORO SEDI
                                     AL MINISTERO PER GLI AFFARI
                                     SOCIALI - GABINETTO -
                                                         ROMA
                                   - AI SEGRETARI PREFETTI
                                                     LORO SEDI
                                   - AI SIGNORI COMMISSARI DI GOVERNO
                                     PER LE PROVINCIE AUTONOME DI
                                                     TRENTO - BOLZANO
                                   - AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                                     REG.LE DELLA VAL D'AOSTA
                                                          AOSTA
                                   - ALL'ASSESSORE AL LAVORO DELLA
                                     REGIONE SICILIA
                                                          PALERMO
   L'articolo 134 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, (gia' art. 35
della legge n. 162/90)  prevede  il  finanziamento  di  progetti  per
l'occupazione   di   tossicodipendenti   che  abbiano  completato  il
programma terapeutico e debbano inserirsi o reinserirsi nel mondo del
lavoro. In  sede  di  interpretazione  della  norma  da  parte  della
Commissione  per  l'individuazione dei criteri e dei requisiti per la
ripartizione  dei  contributi  da  erogare  per  il  sostegno   delle
attivita'    di    recupero    e   di   reinserimento   sociale   dei
tossicodipendenti che ha tenuto conto dei lavori parlamentari, si  e'
stabilito  che  devono  considerarsi  progetti  tesi al reinserimento
lavorativo anche quelli che  prevedono  la  formazione  professionale
degli    ex    T.D.   finalizzata   peraltro,   all'acquisizione   di
professionalita' spendibile sul mercato del lavoro.
   I progetti possono essere elaborati dalle comunita' terapeutiche
e dalle cooperative operanti per l'inserimento  lavorativo  anche  in
collaborazione con imprese pubbliche e private e con cooperative.
   Le comunita' terapeutiche e le cooperative devono essere iscritte
nell'albo  regionale ed avere in atto la convenzione con le strutture
delle UU.SS.LL.
   Per le cooperative, invece, che si occupano esclusivamente
dell'inserimento lavorativo degli ex T.D., si prescinde dal  possesso
dei  predetti  requisiti,  essendo  necessaria  soltanto l'iscrizione
nello schedario generale della cooperazione.
   Le Agenzie per l'impiego sono chiamate a svolgere un ruolo
propositivo e di assistenza nell'elaborazione dei progetti.
   Nelle regioni nelle quali le Agenzie non siano previste o
operanti  saranno  gli Uffici del lavoro a svolgere il predetto ruolo
di assistenza.
   Pertanto i richiedenti possono rivolgersi all'Agenzia per
l'impiego all'Ufficio Provinciale  del  Lavoro  per  farsi  assistere
nella predisposizione dei progetti.
   I progetti devono essere redatti seguendo lo schema allegato e
devono  essere  fornite  le notizie richieste al fine di permettere a
questo Ministero di esprimere il parere previsto dalla legge.
   I progetti completati delle informazioni e con allegata la
documentazione richiesta dovranno pervenire al Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale - Direzione Generale per  l'Impiego  -  Div.
VII - Via Flavia, 6 00100 Roma - entro il 1o luglio 1991.
L'inoltro delle istanze potra' avvenire con le seguenti modalita':
   - attraverso spedizione postale a mezzo di raccomandata con avviso
   di ricevimento;
   - mediante presentazione diretta al Ministero.
In  entrambi  i  casi  agli  atti  dovra'  risultare  la  prova della
presentazione della domanda  in  tempo  utile  (ricevuta  di  ritorno
ovvero timbro a protocollo leggibile del Ministero).
   Al progetto va allegata una dichiarazione dalla quale risulti
che le spese per le quali il contributo e' richiesto non sono coperte
da altri finanziamenti e contributi dello Stato, della Regione o Enti
pubblici  locali  e  che l'istituzione che si rappresenta non impiega
forme  di   intervento   coattivo   tali   da   ledere   il   diritto
dell'autodeterminazione dei tossicodipendenti.
                                                  Il Ministro: MARINI