AI DIRETTORI DEGLI UFFICI REGIONALI E PROVINCIALI DEL LAVORO LORO SEDI AI DIRETTORI DELLE AGENZIE PER L'IMPIEGO LORO SEDI e.p.c.: AI CAPI DEGLI ISPETTORATI REGIONALI E PROVINCIALI DEL LAVORO LORO SEDI AL MINISTERO PER GLI AFFARI SOCIALI - GABINETTO - ROMA - AI SEGRETARI PREFETTI LORO SEDI - AI SIGNORI COMMISSARI DI GOVERNO PER LE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO - BOLZANO - AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REG.LE DELLA VAL D'AOSTA AOSTA - ALL'ASSESSORE AL LAVORO DELLA REGIONE SICILIA PALERMO L'articolo 134 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, (gia' art. 35 della legge n. 162/90) prevede il finanziamento di progetti per l'occupazione di tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico e debbano inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro. In sede di interpretazione della norma da parte della Commissione per l'individuazione dei criteri e dei requisiti per la ripartizione dei contributi da erogare per il sostegno delle attivita' di recupero e di reinserimento sociale dei tossicodipendenti che ha tenuto conto dei lavori parlamentari, si e' stabilito che devono considerarsi progetti tesi al reinserimento lavorativo anche quelli che prevedono la formazione professionale degli ex T.D. finalizzata peraltro, all'acquisizione di professionalita' spendibile sul mercato del lavoro. I progetti possono essere elaborati dalle comunita' terapeutiche e dalle cooperative operanti per l'inserimento lavorativo anche in collaborazione con imprese pubbliche e private e con cooperative. Le comunita' terapeutiche e le cooperative devono essere iscritte nell'albo regionale ed avere in atto la convenzione con le strutture delle UU.SS.LL. Per le cooperative, invece, che si occupano esclusivamente dell'inserimento lavorativo degli ex T.D., si prescinde dal possesso dei predetti requisiti, essendo necessaria soltanto l'iscrizione nello schedario generale della cooperazione. Le Agenzie per l'impiego sono chiamate a svolgere un ruolo propositivo e di assistenza nell'elaborazione dei progetti. Nelle regioni nelle quali le Agenzie non siano previste o operanti saranno gli Uffici del lavoro a svolgere il predetto ruolo di assistenza. Pertanto i richiedenti possono rivolgersi all'Agenzia per l'impiego all'Ufficio Provinciale del Lavoro per farsi assistere nella predisposizione dei progetti. I progetti devono essere redatti seguendo lo schema allegato e devono essere fornite le notizie richieste al fine di permettere a questo Ministero di esprimere il parere previsto dalla legge. I progetti completati delle informazioni e con allegata la documentazione richiesta dovranno pervenire al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Generale per l'Impiego - Div. VII - Via Flavia, 6 00100 Roma - entro il 1o luglio 1991. L'inoltro delle istanze potra' avvenire con le seguenti modalita': - attraverso spedizione postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; - mediante presentazione diretta al Ministero. In entrambi i casi agli atti dovra' risultare la prova della presentazione della domanda in tempo utile (ricevuta di ritorno ovvero timbro a protocollo leggibile del Ministero). Al progetto va allegata una dichiarazione dalla quale risulti che le spese per le quali il contributo e' richiesto non sono coperte da altri finanziamenti e contributi dello Stato, della Regione o Enti pubblici locali e che l'istituzione che si rappresenta non impiega forme di intervento coattivo tali da ledere il diritto dell'autodeterminazione dei tossicodipendenti. Il Ministro: MARINI