IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Visto il proprio decreto 19 maggio 1971 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Castel del Monte"; Visto il proprio decreto 6 maggio 1987 con il quale sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione dei vini in questione; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione sopra citato; Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1989; Viste le istanze e controdeduzioni presentate dagli interessati avverso il parere e la proposta di modifica del disciplinare; Ritenuta l'opportunita' in relazione alle esigenze tecniche della zona nonche' alla situazione tradizionale dei vini in discorso di accogliere parzialmente le suddette istanze; Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta: Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Castel del Monte" approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1971 e successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1987, e' sostituito per intero con il seguente testo: Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Castel del Monte" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Castel del Monte" e' riservata ai vini: Bianco; Rosso; Rosato; Chardonnay; Sauvignon; Pinot bianco; Bianco da Pinot nero; Pinot nero; Aglianico rosso; Aglianico rosato, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.