IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme  per
la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto  il  proprio  decreto  19  maggio  1971 con il quale e' stata
riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Castel
del Monte";
  Visto il proprio decreto 6 maggio 1987  con  il  quale  sono  state
apportate  alcune modifiche al disciplinare di produzione dei vini in
questione;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica del disciplinare di produzione sopra citato;
  Visto  il  parere  del  comitato  nazionale  per  la  tutela  delle
denominazioni di origine dei vini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 192 del 18 agosto 1989;
  Viste  le  istanze  e  controdeduzioni presentate dagli interessati
avverso il parere e la proposta di modifica del disciplinare;
  Ritenuta l'opportunita' in relazione alle esigenze  tecniche  della
zona  nonche'  alla  situazione  tradizionale dei vini in discorso di
accogliere parzialmente le suddette istanze;
  Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura  e  delle  foreste  di
concerto   con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato;
                              Decreta:
  Il  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine
controllata  dei  vini  "Castel  del Monte" approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  19  maggio  1971   e   successivamente
modificato con decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1987,
e' sostituito per intero con il seguente testo:
           Disciplinare di produzione della denominazione
         di origine controllata dei vini "Castel del Monte"
                               Art. 1.
  La  denominazione  di  origine  controllata  "Castel  del Monte" e'
riservata ai vini:
   Bianco;
   Rosso;
   Rosato;
   Chardonnay;
   Sauvignon;
   Pinot bianco;
   Bianco da Pinot nero;
   Pinot nero;
   Aglianico rosso;
   Aglianico rosato,
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare di produzione.