IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme  per
la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto  il  proprio  decreto  21  agosto  1968 con il quale e' stata
riconosciuta  la  denominazione  di  origine  controllata  del   vino
"Valpolicella"  ed  e'  stato  approvato  il relativo disciplinare di
produzione;
  Visti i propri decreti 1› marzo 1975 e 3 giugno 1976  con  i  quali
sono  state  apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione
del vino in questione;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica del disciplinare di produzione sopra citato;
 Visto  il  parere  del  comitato  nazionale  per  la  tutela   delle
denominazioni di origine dei vini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 164 del 16 luglio 1990;
  Ritenuta  l'opportunita'  in relazione alle esigenze tecniche della
zona nonche' alla situazione tradizionale del  vino  in  discorso  di
accogliere la domanda suddetta;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'agricoltura e delle foreste di
concerto  con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
                              Decreta:
  Il  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine
controllata  del  vino  "Valpolicella"  approvato  con  decreto   del
Presidente   della   Repubblica   21   agosto  1968,  successivamente
modificato con i decreti del Presidente  della  Repubblica  1›  marzo
1975 e 3 giugno 1976, e' sostituito per intero con il seguente testo:
           Disciplinare di produzione della denominazione
           di origine controllata del vino "Valpolicella"
                               Art. 1.
  La denominazione di origine controllata "Valpolicella" e' riservata
ai  vini  Valpolicella,  Recioto  della  Valpolicella e Amarone della
Valpolicella che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti
dal presente disciplinare di produzione.