IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Visto il proprio decreto 21 agosto 1968 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino "Valpolicella" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visti i propri decreti 1 marzo 1975 e 3 giugno 1976 con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione del vino in questione; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione sopra citato; Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 luglio 1990; Ritenuta l'opportunita' in relazione alle esigenze tecniche della zona nonche' alla situazione tradizionale del vino in discorso di accogliere la domanda suddetta; Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta: Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino "Valpolicella" approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968, successivamente modificato con i decreti del Presidente della Repubblica 1 marzo 1975 e 3 giugno 1976, e' sostituito per intero con il seguente testo: Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino "Valpolicella" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Valpolicella" e' riservata ai vini Valpolicella, Recioto della Valpolicella e Amarone della Valpolicella che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.