IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme  per
la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto  il  proprio  decreto  8  aprile  1976  con il quale e' stata
riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Salice
Salentino"  ed  e'  stato  approvato  il  relativo  disciplinare   di
produzione;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica del disciplinare di produzione sopra citato;
  Visto  il  parere  del  comitato  nazionale  per  la  tutela  delle
denominazioni di origine dei vini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 195 del 22 agosto 1989;
  Viste le istanze e  controdeduzioni  presentate  dagli  interessati
avverso il parere e la proposta di modifica del disciplinare;
  Ritenuta  l'opportunita'  in relazione alle esigenze tecniche della
zona nonche' alla situazione tradizionale dei  vini  in  discorso  di
accogliere parzialmente le istanze suddette;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'agricoltura e delle foreste di
concerto  con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
                              Decreta:
  Il  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine
controllata dei vini "Salice Salentino"  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  8 aprile 1976 e' sostituito per intero
con il seguente testo:
         Disciplinare di produzione dei vini a denominazione
              di origine controllata "Salice Salentino"
                               Art. 1.
  La denominazione  di  origine  controllata  "Salice  Salentino"  e'
riservata  ai  vini  che  rispondono  alle  condizioni e ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione.