IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                   RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto 20 giugno  1935,  n.  1071  -  Modifiche  ed
aggiornamenti  al  testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652  -  Disposizioni
sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;
  Vista  la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi
insegnamenti complementari negli statuti delle  universita'  e  degli
istituti di istruzione superiore;
  Vista  la  legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382  - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la  riforma  degli
ordinamenti didattici universitari;
  Vista  la  legge  12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti
amministrativi da adottarsi nella forma del  decreto  del  Presidente
della Repubblica;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 12
maggio 1989, con il quale e' stato approvato  il  piano  di  sviluppo
universitario per il periodo 1986-90;
  Vista  la  relazione conclusiva dell'apposita commissione di studio
incaricata  di  formulare  proposte  in   ordine   alla   definizione
dell'ordinamentodidattico  del corso di laurea in biotecnologie agro-
industriali e dell'omonimo corso di diploma  universitario,  entrambi
non previsti dal vigente ordinamento didattico universitario;
  Sentito l'ordine nazione dei biologi;
  Riconosciuta pertanto la necessita' di modificare le tabelle I e II
dell'ordinamento didattico universitario e di aggiungere alle succes-
sive  tabelle  del  medesimo le tabelle XXXVIII, relativa al corso di
laurea in biotecnologie agro-industriali, e XXXVIII-bis, relativa  al
corso di diploma universitario in biotecnologie agro-industriali;
  Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  All'elenco  delle  lauree  e  dei  diplomi  di  cui alla tabella I,
annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e'  aggiunta  la
laurea  in  biotecnologie agro-industriali e il diploma universitario
in biotecnologie agro-industriali.
  La tabella II annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,
citato  nelle  premesse  e'  integrata  nel  senso che la facolta' di
scienze matematiche, fisiche e naturali  e  la  facolta'  di  agraria
possono  rilasciare anche la laurea in biotecnologie agro-industriali
e il diploma universitario in biotecnologie agro-industriali.
  Dopo  la  tabella  XXXVII,  annessa  al  citato  regio  decreto  30
settembre  1938,  n.  1652,  sono  aggiunte  le  tabelle  XXXVIII   e
XXXVIII-bis,   relative,  rispettivamente,  al  corso  di  laurea  in
biotecnologie agro-industriali e al corso di diploma universitario in
biotecnologie agro-industrali. Le anzidette tabelle sono allegate  al
presente decreto di cui costituiscono parte integrante.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 23 novembre 1991
                                                 Il Ministro: RUBERTI
Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1992
Registro n. 5 Universita' e ricerca, foglio n. 360