IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle universita' e degli istituti di istruzione superiore; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989, con il quale e' stato approvato il piano di sviluppo universitario per il periodo 1986-90; Vista la relazione conclusiva dell'apposita commissione di studio incaricata di formulare proposte in ordine alla definizione dell'ordinamentodidattico del corso di laurea in biotecnologie agro- industriali e dell'omonimo corso di diploma universitario, entrambi non previsti dal vigente ordinamento didattico universitario; Sentito l'ordine nazione dei biologi; Riconosciuta pertanto la necessita' di modificare le tabelle I e II dell'ordinamento didattico universitario e di aggiungere alle succes- sive tabelle del medesimo le tabelle XXXVIII, relativa al corso di laurea in biotecnologie agro-industriali, e XXXVIII-bis, relativa al corso di diploma universitario in biotecnologie agro-industriali; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale; Decreta: Articolo unico All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e' aggiunta la laurea in biotecnologie agro-industriali e il diploma universitario in biotecnologie agro-industriali. La tabella II annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, citato nelle premesse e' integrata nel senso che la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e la facolta' di agraria possono rilasciare anche la laurea in biotecnologie agro-industriali e il diploma universitario in biotecnologie agro-industriali. Dopo la tabella XXXVII, annessa al citato regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, sono aggiunte le tabelle XXXVIII e XXXVIII-bis, relative, rispettivamente, al corso di laurea in biotecnologie agro-industriali e al corso di diploma universitario in biotecnologie agro-industrali. Le anzidette tabelle sono allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 novembre 1991 Il Ministro: RUBERTI Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1992 Registro n. 5 Universita' e ricerca, foglio n. 360