IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 32, lettera f), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691; Vista la delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 20 gennaio 1989 che prevede, tra l'altro, l'obbligo di costituire presso la Banca d'Italia una riserva obbligatoria in lire a fronte della raccolta netta in valuta e demanda al Ministro del tesoro di stabilire, altresi', le aliquote di riserva e la loro decorrenza; Visto il proprio decreto del 17 febbraio 1989 con il quale e' stato stabilito che l'aliquota di riserva obbligatoria relativa agli incrementi della raccolta netta in valuta e' pari al 25 per cento. Visto il proprio decreto del 3 ottobre 1990 con il quale e' stata data attuazione alla richiamata delibera; Vista la proposta del Governatore della Banca d'Italia; Decreta: A partire dal mese di maggio 1991 le aliquote di riserva obbligatoria da applicare alla raccolta netta in valuta sono pari a zero. La Banca d'Italia e' incaricata di emanare le relative istruzioni applicative, anche con riguardo allo svincolo della riserva gia' costituita. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 maggio 1991 Il Ministro: CARLI