IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 32, lettera f), del regio decreto-legge 12 marzo 1936,
n. 375, e successive modificazioni e integrazioni;
  Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio  dello  Stato  17
luglio 1947, n. 691;
  Vista  la  delibera del Comitato interministeriale per il credito e
il risparmio del 20 gennaio 1989 che prevede, tra l'altro,  l'obbligo
di  costituire  presso  la Banca d'Italia una riserva obbligatoria in
lire a fronte della raccolta netta in valuta e  demanda  al  Ministro
del  tesoro  di stabilire, altresi', le aliquote di riserva e la loro
decorrenza;
  Visto il proprio decreto del 17 febbraio 1989 con il quale e' stato
stabilito  che  l'aliquota  di  riserva  obbligatoria  relativa  agli
incrementi della raccolta netta in valuta e' pari al 25 per cento.
  Visto  il  proprio decreto del 3 ottobre 1990 con il quale e' stata
data attuazione alla richiamata delibera;
  Vista la proposta del Governatore della Banca d'Italia;
                              Decreta:
  A  partire  dal  mese  di  maggio  1991  le  aliquote  di   riserva
obbligatoria  da  applicare alla raccolta netta in valuta sono pari a
zero.
  La Banca d'Italia e' incaricata di emanare le  relative  istruzioni
applicative,  anche  con  riguardo  allo  svincolo della riserva gia'
costituita.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 12 maggio 1991
                                                   Il Ministro: CARLI