IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  24  maggio  1977,  n.  227,  recante disposizioni
sull'assicurazione e sul  finanziamento  dei  crediti  inerenti  alle
esportazioni  di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero
nonche'  alla  cooperazione  economica   e   finanziaria   in   campo
internazionale, e in particolare l'art. 18, comma quarto, che prevede
la  determinazione,  con  decreto  del Ministro del tesoro sentito il
Comitato interministeriale per  il  credito  e  il  risparmio,  delle
condizioni,   modalita'  e  tempi  dell'intervento  del  Mediocredito
centrale nelle operazioni di credito all'esportazione;
  Visto  l'art.  22  del  decreto-legge  28  maggio  1981,  n.   251,
convertito  nella  legge  29 luglio 1981, n. 394, in base al quale il
Mediocredito centrale e' stato autorizzato a concedere, da solo o  in
consorzio   con   istituti  e  banche  nazionali  ed  estere  crediti
finanziari ai sensi dell'art. 15, lettera g), nonche'  dell'art.  27,
comma terzo, della legge 24 maggio 1977, n. 227;
  Vista  la legge 6 marzo 1987, n. 78, con la quale sono stati estesi
alle  filiali  all'estero  degli  istituti  ed  aziende  di   credito
nazionali  i  benefici  previsti  dagli articoli 16 e 24, lettera c),
della legge 24 maggio 1977, n. 227, a condizione che la  raccolta  di
mezzi finanziari venga effettuata sull'estero;
  Visto  il  decreto  del  Ministro del tesoro 1› marzo 1988, n. 123,
recante condizioni, modalita' e tempi di intervento del  Mediocredito
centrale  nelle  operazioni  di  credito inerenti all'esportazione di
merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero;
  Considerata l'opportunita' di permettere agli istituti  di  credito
speciale nazionali di operare con istituti e banche estere nel quadro
della  normativa  del  credito  all'esportazione,  in  un contesto di
progressiva  equiparazione  di  trattamento  tra  istituti  e  banche
nazionali e banche estere;
  Ritenuta  l'urgenza,  ai  sensi dell'art. 6 del decreto legislativo
del Capo  provvisorio  dello  Stato  17  luglio  1947,  n.  691,  con
l'impegno  di  dare  comunicazione  del  presente decreto al Comitato
interministeriale per  il  credito  e  il  risparmio  nella  prossima
adunanza;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I consorzi di credito di nazionalita' mista, costituiti da istituti
e  banche  italiani  ed  esteri,  possono  comunicare al Mediocredito
centrale, ai fini dell'intervento di cui all'art. 2 del  decreto  del
Ministro  del  tesoro  1›  marzo  1988,  n.  123,  le  condizioni dei
finanziamenti, direttamente concessi alla controparte estera, di  cui
all'art.  20  del  medesimo  decreto  n.  123 del 1988 e tutti i dati
idonei ad accertare la congruita' delle condizioni stesse.
  Per tali finanziamenti non e' riconosciuta alcuna commissione.