IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonche' alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale, e in particolare l'art. 18, comma quarto, che prevede la determinazione, con decreto del Ministro del tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, delle condizioni, modalita' e tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito all'esportazione; Visto l'art. 22 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito nella legge 29 luglio 1981, n. 394, in base al quale il Mediocredito centrale e' stato autorizzato a concedere, da solo o in consorzio con istituti e banche nazionali ed estere crediti finanziari ai sensi dell'art. 15, lettera g), nonche' dell'art. 27, comma terzo, della legge 24 maggio 1977, n. 227; Vista la legge 6 marzo 1987, n. 78, con la quale sono stati estesi alle filiali all'estero degli istituti ed aziende di credito nazionali i benefici previsti dagli articoli 16 e 24, lettera c), della legge 24 maggio 1977, n. 227, a condizione che la raccolta di mezzi finanziari venga effettuata sull'estero; Visto il decreto del Ministro del tesoro 1 marzo 1988, n. 123, recante condizioni, modalita' e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti all'esportazione di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero; Considerata l'opportunita' di permettere agli istituti di credito speciale nazionali di operare con istituti e banche estere nel quadro della normativa del credito all'esportazione, in un contesto di progressiva equiparazione di trattamento tra istituti e banche nazionali e banche estere; Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio nella prossima adunanza; Decreta: Art. 1. I consorzi di credito di nazionalita' mista, costituiti da istituti e banche italiani ed esteri, possono comunicare al Mediocredito centrale, ai fini dell'intervento di cui all'art. 2 del decreto del Ministro del tesoro 1 marzo 1988, n. 123, le condizioni dei finanziamenti, direttamente concessi alla controparte estera, di cui all'art. 20 del medesimo decreto n. 123 del 1988 e tutti i dati idonei ad accertare la congruita' delle condizioni stesse. Per tali finanziamenti non e' riconosciuta alcuna commissione.