IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 7, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233, che prevede l'istituzione, per gli assicurati iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e suc- cessive modificazioni ed integrazioni, di quattro fasce di reddito convenzionale individuate in base alla tabella D allegata alla richiamata legge n. 233/1990 ai fini del calcolo dei contributi e della determinazione della misura delle pensioni; Visto l'art. 7, comma 5, della sopra indicata legge n. 233/1990, che prevede la determinazione annuale, su base nazionale, del reddito medio convenzionale per ciascuna fascia di reddito agrario di cui alla citata tabella D con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con riferimento alle retribuzioni medie giornaliere di cui al primo comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488; Visti i decreti ministeriali 31 luglio 1990 (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 1990) di determinazione delle retribuzioni medie giornaliere provinciali dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1990, ai sensi dell'art. 28, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488; Ritenuta l'opportunita' di determinare il reddito medio convenzionale per ciascuna fascia di reddito agrario di cui alla tabella D allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, con riferimento alle retribuzioni medie da valere per gli operai agricoli a tempo indeterminato comuni; Decreta: Il reddito medio convenzionale giornaliero da valere per l'anno 1990 ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni per ciascuna fascia di reddito agrario di cui alla tabella D allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e' determinato in misura pari a L. 55.537. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 maggio 1991 Il Ministro: MARINI