IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  testo  unico  delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Visto il regolamento di polizia sanitaria approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320,
  Visto l'art. 16 della legge 30 aprile 1976, n. 397,  recante  norme
sanitarie  sugli  scambi  di  animali  tra l'Italia e gli altri Stati
membri della CEE;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n. 889;
  Vista l'ordinanza ministeriale  1›  dicembre  1965,  relativa  alla
disciplina  dell'importazione  di  ruminanti e di suini ai fini della
profilassi dell'afta epizootica;
  Vista l'ordinanza ministeriale 27 giugno  1988,  n.  281,  relativa
alla profilassi vaccinale obbligatoria contro l'afta epizootica negli
allevamenti dei bovini, bufalini, ovini e caprini;
  Vista  l'ordinanza  ministeriale  5  luglio  1988,  recante  misure
urgenti  di   profilassi   vaccinale   obbligatoria   contro   l'afta
epizootica;
  Vista    l'ordinanza   ministeriale   8   giugno   1974,   relativa
all'esenzione della  vaccinazione  antiaftosa  per  bovini,  ovini  e
caprini   in   importazione   da  Danimarca,  Irlanda,  Regno  Unito,
Finlandia, Norvegia e Svezia;
  Viste le decisioni della  Commissione  CEE  del  16  dicembre  1990
(91/13/CEE)  e  del  26  marzo  1991 con cui vengono disciplinati gli
scambi  intracomunitari  di  bovini  non  vaccinati   contro   l'afta
epizootica;
  Considerato  che  la  Svizzera  e  l'Austria  sono  indenni da afta
epizootica da molto tempo e che, a far data dal 1› gennaio  1991,  ai
sensi della direttiva del Consiglio n. 90/423/CEE del 26 giugno 1990,
hanno  interrotto  ufficialmente  la  vaccinazione  antiaftosa  per i
bovini esportati verso l'Italia;
  Tenuto conto che, in base  alle  disposizioni  vigenti,  e'  ancora
obbligatoria  la  vaccinazione  antiaftosa  dei  bovini nazionali ivi
compresi quelli importati dall'estero;
  Ritenuto necessario non creare discriminazioni tra bovini importati
in esenzione  all'obbligo  della  vaccinazione  antiaftosa  e  bovini
nazionali;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1.  Ai  sensi dell'art. 16, punto 1, della legge 30 aprile 1976, n.
397, citata in apertura e' autorizzata l'importazione in  Italia  dai
Paesi  della  CEE,  da  Austria e Svizzera degli animali della specie
bovina che non abbiano subito all'origine la vaccinazione  antiaftosa
a  condizione  che,  nel  Paese  speditore  ed  in quelli di transito
interessati, non siano stati accertati  ufficialmente  casi  di  afta
epizootica da almeno 2 anni a decorrere dalla data del carico.
  2. Resta altresi' autorizzata l'importazione di bovini vaccinati da
almeno 15 giorni e non oltre 4 mesi prima del carico contro i tipi A,
O, C del virus aftoso provenienti dai Paesi sopracitati.