IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il regolamento di polizia sanitaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, Visto l'art. 16 della legge 30 aprile 1976, n. 397, recante norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri Stati membri della CEE; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889; Vista l'ordinanza ministeriale 1 dicembre 1965, relativa alla disciplina dell'importazione di ruminanti e di suini ai fini della profilassi dell'afta epizootica; Vista l'ordinanza ministeriale 27 giugno 1988, n. 281, relativa alla profilassi vaccinale obbligatoria contro l'afta epizootica negli allevamenti dei bovini, bufalini, ovini e caprini; Vista l'ordinanza ministeriale 5 luglio 1988, recante misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro l'afta epizootica; Vista l'ordinanza ministeriale 8 giugno 1974, relativa all'esenzione della vaccinazione antiaftosa per bovini, ovini e caprini in importazione da Danimarca, Irlanda, Regno Unito, Finlandia, Norvegia e Svezia; Viste le decisioni della Commissione CEE del 16 dicembre 1990 (91/13/CEE) e del 26 marzo 1991 con cui vengono disciplinati gli scambi intracomunitari di bovini non vaccinati contro l'afta epizootica; Considerato che la Svizzera e l'Austria sono indenni da afta epizootica da molto tempo e che, a far data dal 1 gennaio 1991, ai sensi della direttiva del Consiglio n. 90/423/CEE del 26 giugno 1990, hanno interrotto ufficialmente la vaccinazione antiaftosa per i bovini esportati verso l'Italia; Tenuto conto che, in base alle disposizioni vigenti, e' ancora obbligatoria la vaccinazione antiaftosa dei bovini nazionali ivi compresi quelli importati dall'estero; Ritenuto necessario non creare discriminazioni tra bovini importati in esenzione all'obbligo della vaccinazione antiaftosa e bovini nazionali; Ordina: Art. 1. 1. Ai sensi dell'art. 16, punto 1, della legge 30 aprile 1976, n. 397, citata in apertura e' autorizzata l'importazione in Italia dai Paesi della CEE, da Austria e Svizzera degli animali della specie bovina che non abbiano subito all'origine la vaccinazione antiaftosa a condizione che, nel Paese speditore ed in quelli di transito interessati, non siano stati accertati ufficialmente casi di afta epizootica da almeno 2 anni a decorrere dalla data del carico. 2. Resta altresi' autorizzata l'importazione di bovini vaccinati da almeno 15 giorni e non oltre 4 mesi prima del carico contro i tipi A, O, C del virus aftoso provenienti dai Paesi sopracitati.