IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la legge 17 dicembre 1990, n. 397 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 28 dicembre 1990,  n.  301),  recante  disposizioni  in
materia  di  collaborazione  economica  e  finanziaria fra l'Italia e
l'U.R.S.S. ed in particolare l'art. 2, comma primo, della stessa, che
ha dato facolta' al Ministro del tesoro, di concerto con  i  Ministri
degli  affari  esteri e del commercio con l'estero, di autorizzare le
aziende e gli  istituti  di  credito,  che  ne  facciano  domanda,  a
concedere  al  Governo  dell'U.R.S.S.  o  alla Banca per le relazioni
economiche con l'estero dell'U.R.S.S. "Vneshekonombank"  -  anche  in
deroga a disposizioni legislative o statutarie, singolarmente o in in
consorzio  con  banche ed enti nazionali - crediti finanziari fino ad
un importo massimo in  linea  capitale  di  2.200  miliardi  di  lire
italiane,  alle condizioni stabilite nell'accordo bilaterale previsto
dall'art. 1, secondo comma, della legge n. 397/1990 citata;
  Visto lo scambio di note e relativi allegati effettuato a Roma  fra
l'Italia  e  l'U.R.S.S.  in  data  12  gennaio  1991  concernente  la
concessione, da parte di aziende ed istituti di credito italiani,  di
crediti  finanziari  a  favore  del  Governo dell'U.R.S.S. tramite la
Vneshekonombank agente per conto  del  Governo  stesso,  fino  ad  un
ammontare  massimo  in  ECU  equivalente  (in linea capitale) a 2.200
miliardi di lire italiane da calcolarsi  al  tasso  di  cambio  medio
Lit./ECU  fissato  alla  chiusura delle borse valori di Milano e Roma
alla data di entrata in vigore della  legge  n.  397/1990  anzidetta,
cosi' ripartiti:
    a) fino ad un importo massimo in ECU equivalente a 1.000 miliardi
di  lire  italiane  rimborsabili  in  quattro semestralita' di cui la
prima con scadenza il 1› luglio 1994;
    b) fino ad un importo massimo in ECU equivalente a 1.200 miliardi
di lire italiane rimborsabili in sei semestralita' di  cui  la  prima
con scadenza anch'essa il 1› luglio 1994;
  Atteso  che, ai sensi di quanto stabilito dal terzo comma dell'art.
1 della richiamata legge n. 397/1990 ed  espressamente  previsto  nel
predetto  scambio  di  note,  i  cennati  crediti  sono  assistiti da
garanzia dello Stato per  il  totale  rimborso  del  capitale  e  per
l'intero pagamento degli interessi;
  Visto  che  l'art. 3, primo comma, della piu' volte citata legge n.
397/1990, demanda al Ministro del tesoro di provvedere,  con  proprio
decreto,  alla  definizione  dei  criteri e modalita' attuativi della
garanzia statale anzidetta;
  Attesa la necessita' di provvedere in merito;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro - Divisione
XVII - ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'art.  1  della
legge  n.  397  del  17 dicembre 1990 - interviene al fine di rendere
operativa la garanzia che assiste i crediti finanziari che, in base a
quanto stabilito con la cennata legge n. 397/1990  ed  in  attuazione
dello scambio di note italo-sovietico del 12 gennaio 1991, le aziende
ed   istituti  di  credito  italiani,  a  cio'  autorizzati,  possono
concedere   a   favore   del   Governo   dell'U.R.S.S.   tramite   la
Vneshekonombank quale agente del Governo stesso, fino ad un ammontare
complessivo massimo in ECU equivalente, in linea  capitale,  a  2.200
miliardi di lire italiane.
  L'intervento del Ministero del tesoro di cui al comma precedente si
effettua nel rispetto della normativa vigente in Italia in materia di
contabilita'  generale  dello Stato, nei limiti e per le finalita' di
cui alla legge n. 397/1990, nonche' delle particolari disposizioni  e
procedure previste nel presente decreto.
  L'efficacia  della  garanzia  e'  subordinata  all'osservanza degli
obblighi che il presente provvedimento pone a carico  dell'azienda  o
istituto  di  credito  finanziatore,  in  proprio  o  in  qualita' di
"capofila", "Manager" o "Lead Manager" nei casi di pool  (in  seguito
denominato indifferentemente: istituto di credito o capofila).