IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 17 dicembre 1990, n. 397 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1990, n. 301), recante disposizioni in materia di collaborazione economica e finanziaria fra l'Italia e l'U.R.S.S. ed in particolare l'art. 2, comma primo, della stessa, che ha dato facolta' al Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero, di autorizzare le aziende e gli istituti di credito, che ne facciano domanda, a concedere al Governo dell'U.R.S.S. o alla Banca per le relazioni economiche con l'estero dell'U.R.S.S. "Vneshekonombank" - anche in deroga a disposizioni legislative o statutarie, singolarmente o in in consorzio con banche ed enti nazionali - crediti finanziari fino ad un importo massimo in linea capitale di 2.200 miliardi di lire italiane, alle condizioni stabilite nell'accordo bilaterale previsto dall'art. 1, secondo comma, della legge n. 397/1990 citata; Visto lo scambio di note e relativi allegati effettuato a Roma fra l'Italia e l'U.R.S.S. in data 12 gennaio 1991 concernente la concessione, da parte di aziende ed istituti di credito italiani, di crediti finanziari a favore del Governo dell'U.R.S.S. tramite la Vneshekonombank agente per conto del Governo stesso, fino ad un ammontare massimo in ECU equivalente (in linea capitale) a 2.200 miliardi di lire italiane da calcolarsi al tasso di cambio medio Lit./ECU fissato alla chiusura delle borse valori di Milano e Roma alla data di entrata in vigore della legge n. 397/1990 anzidetta, cosi' ripartiti: a) fino ad un importo massimo in ECU equivalente a 1.000 miliardi di lire italiane rimborsabili in quattro semestralita' di cui la prima con scadenza il 1 luglio 1994; b) fino ad un importo massimo in ECU equivalente a 1.200 miliardi di lire italiane rimborsabili in sei semestralita' di cui la prima con scadenza anch'essa il 1 luglio 1994; Atteso che, ai sensi di quanto stabilito dal terzo comma dell'art. 1 della richiamata legge n. 397/1990 ed espressamente previsto nel predetto scambio di note, i cennati crediti sono assistiti da garanzia dello Stato per il totale rimborso del capitale e per l'intero pagamento degli interessi; Visto che l'art. 3, primo comma, della piu' volte citata legge n. 397/1990, demanda al Ministro del tesoro di provvedere, con proprio decreto, alla definizione dei criteri e modalita' attuativi della garanzia statale anzidetta; Attesa la necessita' di provvedere in merito; Decreta: Art. 1. Il Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro - Divisione XVII - ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'art. 1 della legge n. 397 del 17 dicembre 1990 - interviene al fine di rendere operativa la garanzia che assiste i crediti finanziari che, in base a quanto stabilito con la cennata legge n. 397/1990 ed in attuazione dello scambio di note italo-sovietico del 12 gennaio 1991, le aziende ed istituti di credito italiani, a cio' autorizzati, possono concedere a favore del Governo dell'U.R.S.S. tramite la Vneshekonombank quale agente del Governo stesso, fino ad un ammontare complessivo massimo in ECU equivalente, in linea capitale, a 2.200 miliardi di lire italiane. L'intervento del Ministero del tesoro di cui al comma precedente si effettua nel rispetto della normativa vigente in Italia in materia di contabilita' generale dello Stato, nei limiti e per le finalita' di cui alla legge n. 397/1990, nonche' delle particolari disposizioni e procedure previste nel presente decreto. L'efficacia della garanzia e' subordinata all'osservanza degli obblighi che il presente provvedimento pone a carico dell'azienda o istituto di credito finanziatore, in proprio o in qualita' di "capofila", "Manager" o "Lead Manager" nei casi di pool (in seguito denominato indifferentemente: istituto di credito o capofila).