IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Vista la legge 22 maggio 1980, n. 209, che modifica gli articoli 398 e 399 del sopracitato testo unico relativamente alla prevenzione e all'eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radio ricezioni; Visti i decreti ministeriali 23 aprile 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 30 aprile 1974, 23 ottobre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 20 novembre 1974, 10 marzo 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 22 marzo 1975, 30 dicembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 5 febbraio 1976, 20 luglio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 24 luglio 1976, 15 luglio 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 20 agosto 1977, 12 dicembre 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 353 del 20 dicembre 1978, 20 luglio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 1 agosto 1979, 29 dicembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 356 del 31 dicembre 1980; Visto il decreto interministeriale 29 dicembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1982; Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 23 novembre 1982; Visto il decreto ministeriale 2 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 18 maggio 1985; Visto il decreto interministeriale 19 dicembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1987; Visto il decreto interministeriale 28 gennaio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1989; Visto il decreto interministeriale 25 giugno 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 1990; Considerato che l'ETSI (Istituto di standardizzazione di norme europee di telecomunicazioni) ha in corso la elaborazione di norme tecniche europee concernenti gli apparati radioelettrici di debole potenza; Riconosciuta l'opportunita' di accordare agli utilizzatori degli apparati radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, gia' muniti del prescritto atto di concessione, un'ulteriore proroga delle deroghe fissate nell'art. 6 del citato decreto interministeriale 2 aprile 1985; Decreta: Il termine di cui all'art. 6 del decreto interministeriale 2 aprile 1985 e' prorogato al 31 dicembre 1991. L'avvenuto pagamento del canone annuo costituisce proroga, a tutti gli effetti, delle concessioni rilasciate a norma delle disposizioni richiamate nell'art. 6 del decreto di cui al comma precedente. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 aprile 1991 Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni MAMMI' Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato BATTAGLIA