IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
         PRESIDENTE DEL COMITATO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
  Visto il decreto del Presidene della Repubblica 30  dicembre  1972,
n. 1036;
  Vista  la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia
residenziale in particolare;
  Visto l'art. 3, lettera n), della legge n. 457/1978 per il quale il
Comitato per  l'edilizia  residenziale  ha  competenza  di  stabilire
periodicamente i limiti massimi che le regioni
e  le  province  autonome  di Trento e Bolzano devono osservare nella
determinazione dei costi ammissibili per gli interventi  di  edilizia
residenziale pubblica;
  Visto l'art. 4, lettera g), della legge 5 agosto 1978, n. 457;
  Visti gli articoli 42 e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457, per i
quali   il   Comitato   per  l'edilizia  residenziale  provvede  alla
formulazione della normativa tecnica nazionale;
  Visti i:
   decreto ministeriale n. 821 del 21 dicembre 1978;
   decreto ministeriale n. 13052 del 23 novembre 1979;
   decreto ministeriale n. 137 del 15 luglio 1980;
   decreto ministeriale n. 90 del 24 marzo 1981;
   decreto ministeriale n. 1660 del 24 aprile 1982;
   decreto ministeriale n. 257 del 23 maggio 1984;
   decreto ministeriale n. 307 del 19 luglio 1988;
   decreto ministeriale n. 117 del 9 aprile 1990,
con i quali nel tempo sono stati fissati i limiti  massimi  di  costo
per l'edilizia sovvenzionata;
  Vista  la  delibera  del  26  marzo  1991  del  Comitato esecutivo,
ratificata dal C.E.R. nella seduta del 24 aprile 1991, con  la  quale
sono  stati  determinati  i nuovi limiti massimi di costo riferiti al
metro quadrato per gli interventi di edilizia sovvenzionata;
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 lettera n)  della  legge  n.
457/1978;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  fini  della  determinazione  del  limite massimo di costo della
nuova edificazione valgono le seguenti definizioni:
    a) costo di elevazione (C.E.) - si intende il  costo  riferito  a
tutte   le   opere  realizzate  al  di  sopra  dell'estradosso  delle
fondazioni;
    b) costo di costruzione (C.C.) - si intende la somma del costo di
elevazione e dei seguenti  addendi:  costo  delle  fondazioni,  costo
delle sistemazioni esterne, costo degli allacciamenti. L'incidenza di
detti  addendi  sul  costo  di  elevazione, che sara' stabilita dalle
regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano e  dal  Comitato
esecutivo   del  C.E.R.,  non  potra'  eccedere  complessivamente  la
percentuale massima del 30%;
    c) costo globale dell'intervento (C.G.) - si intende la somma del
costo  di costruzione e degli oneri complementari pari al 50% massimo
del C.C., costituiti da:
    spese tecniche generali:
     le regioni, le province autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  il
Comitato  esecutivo  del C.E.R. determineranno, ai sensi dell'art. 5,
lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica  30  dicembre
1972,  n.  1036,  la  percentuale spettante agli enti esecutori quale
rimborso  delle  spese  incontrate  per  l'attuazione  dei  programmi
costruttivi;
     prospezioni geognostiche;
     acquisizione  area  ed  urbanizzazioni:  i  relativi oneri vanno
calcolati sulla base delle disposizioni vigenti;
     accantonamento per imprevisti, revisione prezzi ed I.V.A.;
    d) superficie utile abitabile (Su) - si intende la superficie del
pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali  e  di
quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli
sguinci di porte e finestre;
    e)  superficie  non residenziale (Snr) - si intende la superficie
risultante dalla somma delle superfici  di  pertinenza  dell'alloggio
quali  logge, balconi, cantinole e soffitte e di quelle di pertinenza
dell'organismo abitativo quali androne d'ingresso, porticati  liberi,
volumi  tecnici,  centrali  termiche ed altri locali a servizio della
residenza, misurate  al  netto  dei  muri  perimetrali  e  di  quelli
interni.
  Tale   superficie  dovra'  essere  contenuta  entro  il  45%  della
superficie utile abitabile. Tale limite del 45% si  intende  non  per
singolo   alloggio  ma  riferito  alla  superficie  complessiva  (Su)
dell'organismo abitativo;
    f) superficie parcheggi  (Sp)  -  si  intende  la  superficie  da
destinare  ad  autorimesse  o  posti  macchina  coperti di pertinenza
dell'organismo abitativo, comprensiva degli spazi di manovra.
  Tale  superficie  dovra'  essere  contenuta  entro  il  45%   della
superficie  utile  abitabile.  Tale limite del 45% si intende non per
singolo  alloggio  ma  riferito  alla  superficie  complessiva   (Su)
dell'organismo   abitativo.   Alla  suddetta  percentuale  si  potra'
derogare in presenza di organismi abitativi composti  prevalentemente
da alloggi di superficie inferiore a 60 mq;
    g)  superficie  complessiva (Sc) - si intende la superficie utile
abitabile  aumentata  del  60%  della  somma  della  superficie   non
residenziale e della superficie parcheggi:
                      Sc = Su + 60% (Snr + Sp)