IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI PRESIDENTE DEL COMITATO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE Visto il decreto del Presidene della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036; Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale in particolare; Visto l'art. 3, lettera n), della legge n. 457/1978 per il quale il Comitato per l'edilizia residenziale ha competenza di stabilire periodicamente i limiti massimi che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano devono osservare nella determinazione dei costi ammissibili per gli interventi di edilizia residenziale pubblica; Visto l'art. 4, lettera g), della legge 5 agosto 1978, n. 457; Visti gli articoli 42 e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457, per i quali il Comitato per l'edilizia residenziale provvede alla formulazione della normativa tecnica nazionale; Visti i: decreto ministeriale n. 821 del 21 dicembre 1978; decreto ministeriale n. 13052 del 23 novembre 1979; decreto ministeriale n. 137 del 15 luglio 1980; decreto ministeriale n. 90 del 24 marzo 1981; decreto ministeriale n. 1660 del 24 aprile 1982; decreto ministeriale n. 257 del 23 maggio 1984; decreto ministeriale n. 307 del 19 luglio 1988; decreto ministeriale n. 117 del 9 aprile 1990, con i quali nel tempo sono stati fissati i limiti massimi di costo per l'edilizia sovvenzionata; Vista la delibera del 26 marzo 1991 del Comitato esecutivo, ratificata dal C.E.R. nella seduta del 24 aprile 1991, con la quale sono stati determinati i nuovi limiti massimi di costo riferiti al metro quadrato per gli interventi di edilizia sovvenzionata; Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 lettera n) della legge n. 457/1978; Decreta: Art. 1. Ai fini della determinazione del limite massimo di costo della nuova edificazione valgono le seguenti definizioni: a) costo di elevazione (C.E.) - si intende il costo riferito a tutte le opere realizzate al di sopra dell'estradosso delle fondazioni; b) costo di costruzione (C.C.) - si intende la somma del costo di elevazione e dei seguenti addendi: costo delle fondazioni, costo delle sistemazioni esterne, costo degli allacciamenti. L'incidenza di detti addendi sul costo di elevazione, che sara' stabilita dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano e dal Comitato esecutivo del C.E.R., non potra' eccedere complessivamente la percentuale massima del 30%; c) costo globale dell'intervento (C.G.) - si intende la somma del costo di costruzione e degli oneri complementari pari al 50% massimo del C.C., costituiti da: spese tecniche generali: le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano ed il Comitato esecutivo del C.E.R. determineranno, ai sensi dell'art. 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, la percentuale spettante agli enti esecutori quale rimborso delle spese incontrate per l'attuazione dei programmi costruttivi; prospezioni geognostiche; acquisizione area ed urbanizzazioni: i relativi oneri vanno calcolati sulla base delle disposizioni vigenti; accantonamento per imprevisti, revisione prezzi ed I.V.A.; d) superficie utile abitabile (Su) - si intende la superficie del pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre; e) superficie non residenziale (Snr) - si intende la superficie risultante dalla somma delle superfici di pertinenza dell'alloggio quali logge, balconi, cantinole e soffitte e di quelle di pertinenza dell'organismo abitativo quali androne d'ingresso, porticati liberi, volumi tecnici, centrali termiche ed altri locali a servizio della residenza, misurate al netto dei muri perimetrali e di quelli interni. Tale superficie dovra' essere contenuta entro il 45% della superficie utile abitabile. Tale limite del 45% si intende non per singolo alloggio ma riferito alla superficie complessiva (Su) dell'organismo abitativo; f) superficie parcheggi (Sp) - si intende la superficie da destinare ad autorimesse o posti macchina coperti di pertinenza dell'organismo abitativo, comprensiva degli spazi di manovra. Tale superficie dovra' essere contenuta entro il 45% della superficie utile abitabile. Tale limite del 45% si intende non per singolo alloggio ma riferito alla superficie complessiva (Su) dell'organismo abitativo. Alla suddetta percentuale si potra' derogare in presenza di organismi abitativi composti prevalentemente da alloggi di superficie inferiore a 60 mq; g) superficie complessiva (Sc) - si intende la superficie utile abitabile aumentata del 60% della somma della superficie non residenziale e della superficie parcheggi: Sc = Su + 60% (Snr + Sp)