IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto   il   regolamento  CEE  n.  823/87  del  Consiglio  relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
  Visto il regolamento CEE n. 823/87  del  Consiglio  che  stabilisce
disposizioni  particolari  per i vini di qualita' prodotti in regioni
determinate;
  Visti i regolamenti CEE n. 2392/89 del Consiglio e n. 3201/90 della
Commissione,  che  stabiliscono  le  disposizioni   in   materia   di
designazione e presentazione dei vini e dei mosti d'uva;
  Visto  il  regolamento  CEE n. 986/89 della Commissione relativo ai
documenti che scortano il trasporto dei prodotti ed alla  tenuta  dei
registri   nel   settore   vitivinicolo   e  successive  modifiche  e
integrazioni, in applicazione del quale i preesistenti  documenti  di
accompagnamento vengono sostituiti con i documenti commerciali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  20  aprile  1990, n. 184, recante
disposizioni nazionali di attuazione delle norme del regolamento  CEE
n. 986/89;
  Visto  il  decreto  ministeriale  1›  marzo 1991 di adeguamento del
decreto ministeriale 4 maggio 1981 alle disposizioni del  regolamento
CEE  n.  986/89 e del decreto ministeriale 20 aprile 1990, n. 184, in
materia di disciplina comunitaria dei  documenti  di  accompagnamento
dei prodotti vitivinicoli con il quale viene approvato il modello del
documento commerciale omologato;
  Visto  l'art.  9  del  citato  regolamento  n.  986/89, che prevede
l'utilizzazione del documento commerciale omologato o  del  documento
di  accompagnamento  come attestato di denominazione di origine per i
V.Q.P.R.D. o di designazione per i vini da tavola aventi  diritto  ad
un'indicazione   geografica,   qualora   sia  compilato  o  ne  venga
certificata l'esattezza delle sue indicazioni ovvero sia  autenticato
da   parte  dell'organismo  competente  o  da  un  servizio  od  ente
incaricato;
  Visto l'art. 79 del regolamento CEE n.  822/87  che  consente  agli
Stati  membri  di adottare misure atte a garantire l'osservanza delle
disposizioni  comunitarie  nel   settore   vitivinicolo,   designando
all'uopo laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali;
  Vista  la  lista  dei laboratori di analisi italiani autorizzati ai
sensi della citata normativa comunitaria al  rilascio  dei  documenti
validi per la commercializzazione dei V.Q.P.R.D. e dei vini da tavola
nell'ambito dei Paesi comunitari;
  Considerato  che  i predetti laboratori di analisi sono a tutti gli
effetti di legge "servizi" od "enti incaricati" da  questo  Ministero
ad   effettuare   il  servizio  di  analisi  e  certificazione  della
produzione vitivinicola sul territorio nazionale;
  Ritenuto di dover assicurare il servizio di certificazione ai sensi
del citato art. 9 del  regolamento  CEE  n.  986/89,  ai  fini  della
commercializzazione  dei  V.Q.P.R.D.  e  dei  vini da tavola italiani
aventi diritto ad un'indicazione geografica;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  fini dell'art. 9 del regolamento CEE n. 986/89 per "servizi" od
"enti incaricati" si  intendono  i  laboratori  di  analisi  italiani
specificatamente  autorizzati  dal Ministero dell'agricoltura e delle
foreste  al  rilascio  dei   certificati   validi   ai   fini   della
commercializzazione dei vini italiani nell'ambito dei Paesi CEE.