IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il regolamento CEE n. 823/87 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; Visto il regolamento CEE n. 823/87 del Consiglio che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualita' prodotti in regioni determinate; Visti i regolamenti CEE n. 2392/89 del Consiglio e n. 3201/90 della Commissione, che stabiliscono le disposizioni in materia di designazione e presentazione dei vini e dei mosti d'uva; Visto il regolamento CEE n. 986/89 della Commissione relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti ed alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo e successive modifiche e integrazioni, in applicazione del quale i preesistenti documenti di accompagnamento vengono sostituiti con i documenti commerciali; Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1990, n. 184, recante disposizioni nazionali di attuazione delle norme del regolamento CEE n. 986/89; Visto il decreto ministeriale 1 marzo 1991 di adeguamento del decreto ministeriale 4 maggio 1981 alle disposizioni del regolamento CEE n. 986/89 e del decreto ministeriale 20 aprile 1990, n. 184, in materia di disciplina comunitaria dei documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli con il quale viene approvato il modello del documento commerciale omologato; Visto l'art. 9 del citato regolamento n. 986/89, che prevede l'utilizzazione del documento commerciale omologato o del documento di accompagnamento come attestato di denominazione di origine per i V.Q.P.R.D. o di designazione per i vini da tavola aventi diritto ad un'indicazione geografica, qualora sia compilato o ne venga certificata l'esattezza delle sue indicazioni ovvero sia autenticato da parte dell'organismo competente o da un servizio od ente incaricato; Visto l'art. 79 del regolamento CEE n. 822/87 che consente agli Stati membri di adottare misure atte a garantire l'osservanza delle disposizioni comunitarie nel settore vitivinicolo, designando all'uopo laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali; Vista la lista dei laboratori di analisi italiani autorizzati ai sensi della citata normativa comunitaria al rilascio dei documenti validi per la commercializzazione dei V.Q.P.R.D. e dei vini da tavola nell'ambito dei Paesi comunitari; Considerato che i predetti laboratori di analisi sono a tutti gli effetti di legge "servizi" od "enti incaricati" da questo Ministero ad effettuare il servizio di analisi e certificazione della produzione vitivinicola sul territorio nazionale; Ritenuto di dover assicurare il servizio di certificazione ai sensi del citato art. 9 del regolamento CEE n. 986/89, ai fini della commercializzazione dei V.Q.P.R.D. e dei vini da tavola italiani aventi diritto ad un'indicazione geografica; Decreta: Art. 1. Ai fini dell'art. 9 del regolamento CEE n. 986/89 per "servizi" od "enti incaricati" si intendono i laboratori di analisi italiani specificatamente autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste al rilascio dei certificati validi ai fini della commercializzazione dei vini italiani nell'ambito dei Paesi CEE.