Con  decreto ministeriale 29 aprile 1991 la riscossione del carico
tributario di L. 216.600.900 dovuto alla S.r.l. (gia'  S.p.a.)  Tiber
attrezzature   ufficio  di  Roma,  e'  stata  sospesa  ai  sensi  del
terzultimo comma  dell'art.  39  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre  1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della
legge 28 febbraio 1980, n. 46, per  un  periodo  di  dodici  mesi,  a
decorrere  dalla  data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di
Roma nel provvedimento di esecuzione determinera'  l'ammontare  degli
interessi  ai  sensi  dell'ultimo  comma dell'art. 39 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 introdotto  dal  medesimo  art.  4
della  legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterra' in
vita  gli  atti  esecutivi  posti  in  essere  sui  beni  immobili  e
strumentali  della  sopramenzionata  societa',  la  quale,  comunque,
dovra' prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la  eventuale
parte  del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi.
La sospensione sara' revocata con successivo decreto  ove  vengano  a
cessare  i  presupposti  in base ai quali e' stata concessa o venga a
manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.
   Con decreto ministeriale 29 aprile 1991 la riscossione del  carico
tributario  di  L.  41.105.685  dovuto alla ditta Sportelli Pietro di
Acquaviva delle Fonti e' stata sospesa ai sensi del terzultimo  comma
dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n.
46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto
stesso.   L'intendenza  di  finanza  di  Bari  nel  provvedimento  di
esecuzione  determinera'  l'ammontare  degli   interessi   ai   sensi
dell'ultimo  comma  dell'art.  39  del  decreto  del Presidente della
Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge  n.  46.
Il  concessionario,  in  via  cautelare,  manterra'  in vita gli atti
esecutivi posti in essere  sui  beni  immobili  e  strumentali  della
sopramenzionata  ditta,  la  quale,  comunque, dovra' prestare idonea
garanzia anche fidejussoria,  per  la  eventuale  parte  del  credito
erariale  non  tutelato  dai  predetti atti esecutivi. La sospensione
sara' revocata  con  successivo  decreto  ove  vengano  a  cessare  i
presupposti in base ai quali e' stata concessa o venga a manifestarsi
fondato pericolo per la riscossione.