IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Vista  la legge 12 agosto 1977, n. 675, che istituisce il Fondo per
la mobilita' della manodopera;
  Visto  l'art.  18  della  legge  21  dicembre  1978,  n.  845,  che
disciplina  le  competenze  dello  Stato  in  materia  di  formazione
professionale;
  Vista la legge 14 febbraio 1987, n. 40;
  Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 406;
  Visto  l'art.  8, secondo comma, del decreto-legge 2 marzo 1989, n.
65, convertito nella legge 26 aprile 1989, n. 155;
  Visto   il   proprio  decreto  15  febbraio  1979,  concernente  la
disciplina per l'amministrazione del Fondo sopracitato;
  Considerato che l'avanzo presunto di amministrazione dell'esercizio
finanziario 1990 ammonta complessivamente a L. 8.556.690.669;
  Accertato  che  il fabbisogno di cassa occorrente per provvedere ai
pagamenti  a  carico del Fondo in parola, per l'esercizio finanziario
1991, e' stato previsto nella misura di L. 31.404.000.000;
  Ritenuto  necessario  procedere  all'approvazione  dello  stato  di
previsione  delle  entrate e delle spese sia in termini di competenza
che  di  cassa  del  Fondo  per  la  mobilita'  della  manodopera per
l'esercizio  finanziario  1991  al  fine  di dare concreto avvio alla
gestione finanziaria;
                              Decreta:
  E' approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del
Fondo per la mobilita' della manodopera, in termini sia di competenza
che  di cassa, per l'esercizio finanziario 1991, allegato al presente
decreto.
   Roma, 28 febbraio 1991
                                               p. Il Ministro: GRIPPO