Si comunica che questo Ministero, allo scopo di facilitare l'attivita' degli operatori e per ragioni di correntezza amministrativa - avvalendosi della facolta' prevista dall'art. 14 del regolamento CEE n. 3719/88 del 16 novembre 1988 pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 331 del 2 dicembre 1988 - ha disposto che il rilascio dei certificati di importazione o di esportazione dei prodotti agricoli ha luogo senza che, da parte dei soggetti domiciliati in Italia che richiedono a questo Ministero medesimo tali certificati, venga costituita una cauzione, se l'importo della stessa cauzione e' uguale o inferiore al controvalore di 25 ECU. Coloro che ottengono i certificati in parola sono tenuti a rispedirli a questo Ministero al piu' presto e comunque non oltre la data di scadenza del loro periodo di validita'. Il Ministro: LATTANZIO