Con regolamento CEE n. 1157/91, che modifica il regolamento CEE n. 570/88, sono state introdotte alcune importanti innovazioni nel re- gime degli aiuti destinati a favorire l'utilizzazione di materie grasse butirriche nella fabbricazione di prodotti di pasticceria, gelati e altri prodotti alimentari. In particolare e' stata introdotta la possibilita' di utilizzare la panna, preventivamente tracciata, nella fabbricazione dei gelati, nonche' di ricondizionare in imballaggi chiusi il burro concentrato. Sono state inoltre apportate alcune modifiche di minore importanza tecnica. Con la presente circolare vengono impartite disposizioni in merito alle procedure di autorizzazione e di controllo per l'utilizzazione della panna e per il ricondizionamento del burro concentrato. Vengono inoltre divulgate le ulteriori modifiche intervenute nella normativa comunitaria e viene fornito un quadro coordinato ed esaustivo delle disposizioni gia' emanate in precedenza dalla scrivente in applicazione del regolamento CEE n. 570/88. Pertanto tutti i soggetti interessati all'applicazione del regolamento CEE n. 570/88 dovranno attenersi, fatto salvo quant'altro disposto per i prodotti importati, alle disposizioni di seguito riportate. Art. 1. 1. Ai sensi del regolamento CEE n. 570/88, in seguito denominato "regolamento", e' messo in vendita, con la procedura della gara permanente, burro detenuto dagli organismi d'intervento, destinato ad essere utilizzato per la fabbricazione dei prodotti della pasticceria, dei gelati e degli altri prodotti alimentari. 2. E' altresi' concesso un aiuto secondo la stessa procedura: a) al burro di mercato classificato nei Paesi comunitari di produzione secondo quanto prescritto all'art. 1, paragrafo 3, lettera b), del regolamento CEE n. 985/68 e il cui imballaggio sia contrassegnato in conformita'; b) al burro concentrato, prodotto con burro o crema di latte, che possiede i requisiti fissati all'allegato IV del "regolamento"; c) alla crema di latte che possiede i requisiti previsti all'art. 1, secondo comma, lettera c), del "regolamento" e viene utilizzata conformemente alle disposizioni del medesimo. 3. Il burro, il burro concentrato e la crema di latte che usufruiscono di una riduzione di prezzo o di un aiuto ai sensi del "regolamento" debbono essere incorporati esclusivamente, fatti salvi, se del caso, i prodotti intermedi di cui all'art. 9 del "regolamento", nei prodotti finiti previsti all'art. 4 del medesimo. 4. A tal fine, ai sensi dell'art. 3 del "regolamento", la crema di latte, il burro e il burro concentrato di cui al comma precedente devono essere utilizzati: a) previa aggiunta dei rivelatori prescritti all'art. 6, paragrafo 1, del "regolamento": durante la fabbricazione del burro concentrato effettuata conformemente alle disposizioni del "regolamento"; nel burro allo stato in cui si trova; nella crema di latte; b) oppure, limitatamente al burro e al burro concentrato ottenuto conformemente alle disposizioni del "regolamento", senza aggiunta di rivelatori. In tal caso nello stabilimento devono essere utilizzati almeno i quantitativi indicati all'art. 3, lettera b), del "regolamento".