IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima ed in particolare l'art. 32 di detta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento di esecuzione della predetta legge; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visti gli articoli 1 e 4 della suddetta legge n. 41/1982, i quali prevedono, tra l'altro, una razionale gestione delle risorse biologiche marine attraverso la regolamentazione dello sforzo di pesca in funzione delIe reali ed accertate capacita' produttive del mare; Visti i propri decreti 20 luglio 1989, 25 ottobre 1989, 30 marzo 1990, 18 luglio 1990 e 30 luglio 1990 concernenti la pesca del pesce spada con reti derivanti; Vista l'ordinanza n. 914/90 della III sezione del Tribunale amministrativo regionale del Lazio del 18 luglio 1990, con la quale e' stata sospesa l'efficacia del suddetto decreto 30 marzo 1990; Vista l'ordinanza n. 959/90 della VI sezione del Consiglio di Stato 27 luglio 1990, che ha confermato l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale; Vista la proposta di regolamento del Consiglio delle Comunita' europee recante undicesima modifica del regolamento (CEE) n. 3094/86 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca; Visto il decreto della regione Sicilia - assessorato alla pesca 9 maggio 1991 concernente la pesca del pesce spada con reti da posta derivante; Considerata la necessita' di assumere tutte le iniziative in sede comunitaria utili a pervenire all'approvazione della citata proposta del regolamento, che, attraverso idonee misure intese al razionale sfruttamento delle risorse ittiche, assicuri una disciplina omogenea e generalizzata anche nello specifico settore della pesca del pesce spada; Avuto riguardo alle osservazioni formulate dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio nella citata ordinanza n. 914/90 del 18 luglio 1990; Considerata l'opportunita', avuto anche riguardo alla situazione di ordine pubblico, di adottare, nelle more dell'approvazione della normativa comunitaria, iniziative idonee a consentire l'esercizio dell'attivita' di pesca con reti da posta derivante nei limiti della proposta di regolamento comunitario e secondo modalita' di impiego della rete in questione tali da assicurare la piu' ampia selettivita' all'attrezzo; Ritenuta comunque la necessita' di salvaguardare la consistenza degli stocks di pesce spada e di impedire la cattura accidentale di esemplari di specie marine protette; Considerato che il mar Ligure per caratteristiche ecologiche e' particolarmente adatto alla concentrazione di pesce spada e di cetacei ed e' quindi in tale mare che, per consuetudine, e' piu' in uso la pesca con reti pelagiche derivanti; Visto lo studio effettuato dall'istituto di biologia dell'Universita' di Genova che ha individuato come zona di mare da inibire all'uso delle reti derivanti l'area compresa tra Punta del Mesco - Capo Corso e Cap d'Antibes; Considerato che, per quanto sopra detto, proprio in tale zona di mare gli studi citati assumono particolare importanza e che, pertanto, al fine di consentirne il completamento, e' necessario che l'attivita' di pesca in questione, sia pure entro determinati limiti e condizioni, continui ad essere esercitata; Visto l'ordine del giorno in data 22 maggio 1991 della VIII commissione del Senato con il quale e' stato impegnato il Governo "ad adottare un idoneo provvedimento per disciplinare l'esercizio della pesca con reti derivanti nelle more dell'approvazione della proposta di regolamento comunitario citata e nei limiti della proposta medesima"; Sentiti la commissione consultiva centrale e il Comitato nazionale per la gestione e la conservazione delle risorse biologiche del mare e, per gli aspetti concernenti la istituzione di una zona di tutela biologica nel Mar Ligure, le commissioni consultive locali di Genova, Imperia, La Spezia e Savona; Decreta: Art. 1. 1. Il presente decreto disciplina, in via provvisoria e fino all'entrata in vigore della normativa comunitaria in materia di reti derivanti, l'esercizio della pesca con l'impiego dell'attrezzo denominato rete da posta derivante.