IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
  Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963,  concernente  la  disciplina
della pesca marittima ed in particolare l'art. 32 di detta legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, recante il regolamento di esecuzione della predetta legge;
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
  Visti  gli  articoli 1 e 4 della suddetta legge n. 41/1982, i quali
prevedono,  tra  l'altro,  una  razionale  gestione   delle   risorse
biologiche  marine  attraverso  la  regolamentazione  dello sforzo di
pesca in funzione delIe reali ed accertate capacita'  produttive  del
mare;
  Visti  i  propri  decreti 20 luglio 1989, 25 ottobre 1989, 30 marzo
1990, 18 luglio 1990 e 30 luglio 1990 concernenti la pesca del  pesce
spada con reti derivanti;
  Vista  l'ordinanza  n.  914/90  della  III  sezione  del  Tribunale
amministrativo regionale del Lazio del 18 luglio 1990, con  la  quale
e' stata sospesa l'efficacia del suddetto decreto 30 marzo 1990;
  Vista l'ordinanza n. 959/90 della VI sezione del Consiglio di Stato
27   luglio   1990,  che  ha  confermato  l'ordinanza  del  Tribunale
amministrativo regionale;
  Vista la proposta di  regolamento  del  Consiglio  delle  Comunita'
europee  recante undicesima modifica del regolamento (CEE) n. 3094/86
che istituisce misure tecniche per  la  conservazione  delle  risorse
della pesca;
  Visto  il  decreto della regione Sicilia - assessorato alla pesca 9
maggio 1991 concernente la pesca del pesce spada con  reti  da  posta
derivante;
  Considerata  la  necessita' di assumere tutte le iniziative in sede
comunitaria utili a pervenire all'approvazione della citata  proposta
del  regolamento,  che,  attraverso idonee misure intese al razionale
sfruttamento delle risorse ittiche, assicuri una disciplina  omogenea
e  generalizzata  anche nello specifico settore della pesca del pesce
spada;
  Avuto  riguardo   alle   osservazioni   formulate   dal   Tribunale
amministrativo  regionale  del Lazio nella citata ordinanza n. 914/90
del 18 luglio 1990;
  Considerata l'opportunita', avuto anche riguardo alla situazione di
ordine pubblico, di  adottare,  nelle  more  dell'approvazione  della
normativa  comunitaria,  iniziative  idonee  a consentire l'esercizio
dell'attivita' di pesca con reti da posta derivante nei limiti  della
proposta  di  regolamento  comunitario e secondo modalita' di impiego
della rete in questione tali da assicurare la piu' ampia selettivita'
all'attrezzo;
  Ritenuta comunque la necessita'  di  salvaguardare  la  consistenza
degli  stocks  di pesce spada e di impedire la cattura accidentale di
esemplari di specie marine protette;
  Considerato che il mar Ligure  per  caratteristiche  ecologiche  e'
particolarmente  adatto  alla  concentrazione  di  pesce  spada  e di
cetacei ed e' quindi in tale mare che, per consuetudine, e'  piu'  in
uso la pesca con reti pelagiche derivanti;
  Visto    lo    studio    effettuato   dall'istituto   di   biologia
dell'Universita' di Genova che ha individuato come zona  di  mare  da
inibire  all'uso  delle  reti derivanti l'area compresa tra Punta del
Mesco - Capo Corso e Cap d'Antibes;
  Considerato che, per quanto sopra detto, proprio in  tale  zona  di
mare   gli  studi  citati  assumono  particolare  importanza  e  che,
pertanto, al fine di consentirne il completamento, e' necessario  che
l'attivita'  di pesca in questione, sia pure entro determinati limiti
e condizioni, continui ad essere esercitata;
  Visto l'ordine del  giorno  in  data  22  maggio  1991  della  VIII
commissione del Senato con il quale e' stato impegnato il Governo "ad
adottare  un  idoneo provvedimento per disciplinare l'esercizio della
pesca con reti derivanti nelle more dell'approvazione della  proposta
di  regolamento  comunitario  citata  e  nei  limiti  della  proposta
medesima";
  Sentiti la commissione consultiva centrale e il Comitato  nazionale
per  la gestione e la conservazione delle risorse biologiche del mare
e, per gli aspetti concernenti la istituzione di una zona  di  tutela
biologica nel Mar Ligure, le commissioni consultive locali di Genova,
Imperia, La Spezia e Savona;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  presente  decreto  disciplina,  in  via  provvisoria e fino
all'entrata in vigore della normativa comunitaria in materia di  reti
derivanti,   l'esercizio  della  pesca  con  l'impiego  dell'attrezzo
denominato rete da posta derivante.