Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto  del  Presidente
della  Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa
ad ottenere la modifica del disciplinare di  produzione  dei  vini  a
denominazione  di  origine controllata "Alto Adige", riconosciuto con
decreto del Presidente della  Repubblica  14  aprile  1975  (Gazzetta
Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975) e successivamente modificato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 5 dicembre 1984 (Gazzetta
Ufficiale n. 139  del  14  giugno  1985),  propone  la  modifica  del
disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.
   Le  eventuali  istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
riconoscimento del disciplinare di produzione dovranno essere inviate
dagli interessati al Ministero dell'agricoltura  e  delle  foreste  -
Direzione  generale  della  produzione agricola - Divisione VI, entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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        Disciplinare di produzione della D.O.C. "Alto Adige"
   Art. 1. - La denominazione di origine controllata "Alto Adige"  ed
in lingua tedesca "Sudtirol" e' riservata ai vini che rispondono alle
condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti dal presente disciplinare di
produzione.
   Art. 2. - La denominazione "Alto Adige" con la  specificazione  di
uno dei seguenti vitigni:
    Moscato giallo (Godenmuskateller o Goldmuskateller);
    Pinot bianco (Weissburgunder);
    Chardonnay;
    Pinot grigio (Rulander);
    Riesling italico (Walschriesling);
    Riesling x Sylvaner (Muller - Thurgau);
    Riesling renano (Rheinriesling);
    Sylvaner;
    Sauvignon;
    Traminer aromatico (Gewurztraminer);
    Cabernet;
    Lagrein rosato (L. Kretzer);
    Lagrein scuro (L. Dunkel);
    Malvasia (Malvasier);
    Merlot;
    Moscato rosa (Rosenmuskateller);
    Pinot nero (Blauburgunder);
    Schiave (Vernatsch),
e'   riservata  ai  vini  ottenuti  da  uve  provenienti  da  vigneti
costituiti per almeno il 95% dai corrispondenti vitigni, ad eccezione
che per le Schiave con  sottovarieta'  e  sinonimi  la  cui  presenza
minima nei vigneti puo' essere dell'85%.
   Possono  concorrere  alla produzione di detti vini anche le uve di
altri vitigni a frutto di colore analogo tradizionali e  raccomandati
per la zona, presenti nei vigneti in misura non superiore al 5% ed al
15% per le sole Schiave.
   Nella   presentazione   dei   vini  la  denominazione  di  origine
controllata puo' in alternativa essere riportata facendo precedere il
nome del vitigno alla dicitura "dell'Alto Adige" o "Sudtiroler".
   Art.  3.  - Le uve destinate alla produzione dei vini "Alto Adige"
devono essere prodotte nella parte del territorio della provincia  di
Bolzano  idoneo  alla  produzione  dei  vini di qualita' previsti nel
presente disciplinare.
   In particolare la zona idonea comprende il territorio  dei  comuni
di:  Ariano,  Appiano,  Bolzano,  Bronzolo,  Caines, Caldaro, Cermes,
Cornedo  all'Isarco,  Cortaccia,  Cortina  all'Adige,   Egna,   Fie',
Gargazzone,   Lagundo,  Laives,  Lana,  Magre'  all'Adige,  Marlengo,
Merano, Montagna, Ora, Postal, Renon Rifiano, Salorno,  San  Genesio,
San  Pancrazio,  Scena,  Termeno,  Terlano,  Tesimo,  Tirolo, Vadena,
Nalles.
   Art. 4. - Le  condizioni  ambientali  e  di  coltura  dei  vigneti
destinati  alla  produzione  dei vini di cui all'art. 2 devono essere
quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve
e ai vini le specifiche caratteristiche di qualita'.
   Sono pertanto da considerarsi  idonei  ai  fini  della  iscrizione
nell'albo  previsto  all'art.  10  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i  vigneti  ubicati  in
terreni  di favorevole giacitura ed esposizione, con la esclusione di
quelli posti al di sopra di 700 metri s.l.m. se composti da vitigni a
frutto rosso o da Pinot grigio, o al di sopra di 900 metri s.l.m.  se
composti da vitigni a frutto bianco.
   I  sesti  di  impianto,  le  forme  di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti  a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
   La  produzione  massima di uva ammessa per i vini "Alto Adige" non
deve  essere  superiore,   per   ettaro   di   vigneto   in   coltura
specializzata,  a  q.li  60  per  il  Moscato  rosa; a q.li 80 per il
Moscato giallo; a q.li 110 per il Cabernet e la Malvasia; a q.li  120
per  il Riesling renano, il Muller Thurgau, il Sauvignon, il Traminer
aromatico ed il Pinot nero; a q.li 130 per il Pinot bianco, il  Pinot
grigio, lo Chardonnay, il Riesling italico, il Sylvaner ed il Merlot;
a q.li 140 per il Lagrein rosato, il Lagrein scuro e le Schiave.
   A  detti  limiti,  anche  in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa dovra' essere riportata, attraverso una accurata  cernita  delle
uve, purche' la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.
   La  provincia autonoma di Bolzano, con proprio decreto, sentite le
organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della
vendemmia, puo' stabilire un limite massimo di produzione di uva  per
ettaro  inferiore a quelli fissati dal presente disciplinare, dandone
immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste
ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini.
   La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al  65%
per il Moscato rosa ed al 70% per tutti gli altri vini.
   Art.  5. - Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
nell'intero territorio della provincia di Bolzano. E' in facolta' del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta delle  ditte
interessate,  consentire  che  la  vinificazione possa avvenire anche
nella provincia di Trento,  purche'  tali  ditte  dimostrino  che  la
suddetta pratica sia di uso tradizionale e costante.
   Le  uve  destinate  alla  vinificazione  devono assicurare ai vini
"Alto Adige" i seguenti titoli alcolometrici volumici totali  minimi:
Schiave  gradi 10; Moscato giallo, Pinot bianco, Chardonnay, Riesling
italico, Riesling  renano,  Muller  Thurgau,  Sylvaner,  Sauvignon  e
Merlot  gradi  10,5;  Pinot  grigio,  Traminer  aromatico,  Cabernet,
Lagrein rosato, Lagrein  scuro,  Malvasia  e  Pinot  nero  gradi  11;
Moscato rosa gradi 12.
   Nella  vinificazione  sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro  peculiari
caratteristiche.
   Nella  preparazione  dei vini "Alto Adige" e' consentita in misura
massima del 5% del volume la tradizionale correzione con uve, mosti o
vini provenienti dalle uve a colore analogo di vitigni previsti tra i
"raccomandati" per la provincia di Bolzano e coltivati  nella  stessa
zona  di  produzione  di  cui  all'art. 3. Per il vino proveniente da
vitigni di Schiave la percentuale di correzione  di  cui  sopra  puo'
essere elevata
al 15%.
   Art.  6.  -  I  vini  a denominazione di origine controllata "Alto
Adige" all'atto dell'immissione al  consumo  devono  rispondere  alle
seguenti caratteristiche:
   Moscato giallo (Goldenmuskateller o Goldmuskateller):
    colore: giallo paglierino;
    odore: aromatico, caratteristico, intenso e delicato;
    sapore: dolce, aromatico, gradevole;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
  Pinot bianco (Weissburgunder):
    colore: giallo paglierino;
    odore: gradevole, caratteristico;
    sapore: asciutto, sapido, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
  Chardonnay:
    colore: giallo verdognolo;
    odore; delicato, caratteristico, fruttato;
    sapore: sapido, asciutto, pieno, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   Pinot grigio (Rulander):
    colore: giallo paglierino;
    odore: non molto spiccato ma gradevole, caratteristico;
    sapore: asciutto, pieno, armonico, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
  Riesling italico (Welschriesling):
    colore: giallo paglierino chiaro tendente al verdolino;
    odore; caratteristico, gradevole;
    sapore: secco, pieno, fresco e gradevole;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 17 per mille.
  Riesling x Sylvaner (Muller - Thurgau):
    colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
    odore; delicato, caratteristico;
    sapore: asciutto, piacevolmente acidulo, fruttato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
  Riesling renano (Rheinriesling):
    colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
    odore; delicato, gradevole, caratteristico;
    sapore: asciutto, gradevolmente acidulo, fruttato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 17 per mille.
   Sylvaner:
    colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
    odore; caratteristico, gradevole;
    sapore: delicato, fresco, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 17 per mille.
  Sauvignon:
    colore: giallo tendente al verdognolo;
    odore; caratteristico, gradevole;
    sapore: caratteristico, asciutto, fruttato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
  Traminer aromatico (Gewurztraminer):
    colore: giallo dorato;
    odore; intenso, caratteristico;
    sapore: pieno, lievemente amarognolo, gradevolmente aromatico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
  Malvasia (Malvasier):
    colore: rosso rubino con riflessi arancione;
    odore; gradevole, profumato;
    sapore: pieno, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 19 per mille.
  Cabernet:
    colore:   rosso   rubino   intenso,  con  riflessi  arancione  se
invecchiato;
    odore; caratteristico, leggermente erbaceo, etereo, gradevole;
    sapore: asciutto, pieno, lievemente tannico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 22 per mille.
  Lagrein rosato (Lagrein Kretzer):
    colore: rubino chiaro, rosato;
    odore; non molto intenso, delicato, gradevole;
    sapore: non molto di corpo, armonico, gradevole;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
  Lagrein scuro (Lagrein Dunkel):
    colore: rubino intenso;
    odore; marcato, gradevole, caratteristico;
    sapore: morbido, vellutato, pieno;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 22 per mille.
  Merlot (Merlot):
    colore: rosso rubino;
    odore; caratteristico, gradevole;
    sapore: pieno, sapido, asciutto, leggermente erbaceo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 20 per mille.
  Moscato rosa (Rosenmuskateller):
    colore: rosato;
    odore; delicato e gradevole, aromatico;
    sapore: dolce, gradevole, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5;
    acidita' totale minima: 5,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 20 per mille.
   Pinot nero (Blauburgunder):
    colore: rubino con sfumature arancione se invecchiato;
    odore: etereo, gradevole, caratteristico;
    sapore:  asciutto  morbido  o  pieno, con retrogusto, amarognolo,
armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 21 per mille.
  Schiave (Vernatsch):
    colore: da granato a rubino;
    odore: non molto intenso, gradevole, caratteristico;
    sapore: morbido, leggermente da mandorla, gradevole;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5;
    acidita' totale minima: 4 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   E'  facolta'  del  Ministro  dell'agricoltura  e   delle   foreste
modificare,   con  proprio  decreto,  i  limiti  sopra  indicati  per
l'acidita' totale e l'estratto secco netto.
   Art. 7.  -  La  denominazione  "Alto  Adige"  (in  lingua  tedesca
Sudtiroler)  Pinot  bianco,  Pinot  grigio,  Pinot  nero  puo' essere
utilizzata per designare i vini spumanti naturali ottenuti con  mosti
o  vini  dell'omonimo vitigno e rispondenti alle condizioni stabilite
dal presente disciplinare.
   La  denominazione  "Alto  Adige"  senza  altra  qualificazione  e'
riservata  allo  spumante  ottenuto  dalle  uve  dei seguenti vitigni
iscritti all'albo dei vigneti alle condizioni previste dal precedente
art. 4: Pinot bianco e/o  Chardonnay  non  meno  del  70%  e  per  la
restante  percentuale,  congiuntamente  o disgiuntamente, dai vitigni
Pinot nero e Pinot grigio.
   All'atto  dell'immissione  al  consumo lo spumante deve rispondere
alle seguenti caratteristiche:
    colore: giallo paglierino;
    odore: caratteristico, fruttato;
    sapore: sapido, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 di cui non  oltre
il 15 per mille di zuccheri riduttori indecomposti;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   Le  operazioni  di  elaborazione  dei  mosti o vini destinati alla
produzione degli spumanti, devono essere effettuate entro la zona  di
vinificazione cui all'art. 5.
   Art.  8.  - La denominazione "Alto Adige" Lagre in scuro e Lagrein
rosato per i vini ottenuti con uve provenienti dai vigneti  siti  nel
territorio dell'intero comune di Bolzano puo' portare in etichetta la
qualificazione  "Lagrein  di  Gries",  o  in  lingua tedesca "Grieser
Lagrein".
   Art. 9. - I vini "Alto Adige" Lagrein scuro, Merlot, Pinot nero se
sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno un anno  possono
portare in etichetta la qualificazione "riserva".
   Il  vino  "Alto  Adige"  Cabernet  se  sottoposto ad un periodo di
invecchiamento di almeno  due  anni  puo'  portare  in  etichetta  la
qualificazione "riserva".
   Il  periodo di invecchiamento obbligatorio per i vini di cui sopra
decorre dal 1› gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.
   Art. 10. - E' vietato  usare,  assieme  alla  denominazione  "Alto
Adige" qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste
dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli  aggettivi  "extra",
"fine", "scelto", "selezionato" e similari.
   Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti i vini "Alto Adige"
di  cui  al  presente  disciplinare,  puo'   figurare   l'indicazione
dell'annata   di   produzione   delle   uve,   purche'   veritiera  o
documentabile.
   L'indicazione dell'annata di  produzione  delle  uve  deve  sempre
figurare  nei  casi in cui i vini "Alto Adige" siano designati con le
qualificazioni aggiuntive "riserva", "Gries" e "Grieser".
   E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi
o ragioni sociali o marchi privati, purche' non  abbiano  significato
laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente; nonche'
di  indicazioni  che  facciano  riferimento a comuni, frazioni, aree,
fattorie,  zone  e  localita'  comprese  nella  zona  delimitata  nel
precedente  art.  3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da
cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.
   Art. 11. - Chiunque produce, vende, pone  in  vendita  o  comunque
distribuisce   per   il  consumo  con  la  denominazione  di  origine
controllata "Alto Adige" vini che non rispondono alle  condizioni  ed
ai  requisiti  stabiliti dal presente disciplinare, e' punito a norma
dell'art. 28 del decreto del Presidente della  Repubblica  12  luglio
1963, n. 930.