Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Alto Adige", riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1975 (Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975) e successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1984 (Gazzetta Ufficiale n. 139 del 14 giugno 1985), propone la modifica del disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. -------- Disciplinare di produzione della D.O.C. "Alto Adige" Art. 1. - La denominazione di origine controllata "Alto Adige" ed in lingua tedesca "Sudtirol" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Art. 2. - La denominazione "Alto Adige" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Moscato giallo (Godenmuskateller o Goldmuskateller); Pinot bianco (Weissburgunder); Chardonnay; Pinot grigio (Rulander); Riesling italico (Walschriesling); Riesling x Sylvaner (Muller - Thurgau); Riesling renano (Rheinriesling); Sylvaner; Sauvignon; Traminer aromatico (Gewurztraminer); Cabernet; Lagrein rosato (L. Kretzer); Lagrein scuro (L. Dunkel); Malvasia (Malvasier); Merlot; Moscato rosa (Rosenmuskateller); Pinot nero (Blauburgunder); Schiave (Vernatsch), e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno il 95% dai corrispondenti vitigni, ad eccezione che per le Schiave con sottovarieta' e sinonimi la cui presenza minima nei vigneti puo' essere dell'85%. Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve di altri vitigni a frutto di colore analogo tradizionali e raccomandati per la zona, presenti nei vigneti in misura non superiore al 5% ed al 15% per le sole Schiave. Nella presentazione dei vini la denominazione di origine controllata puo' in alternativa essere riportata facendo precedere il nome del vitigno alla dicitura "dell'Alto Adige" o "Sudtiroler". Art. 3. - Le uve destinate alla produzione dei vini "Alto Adige" devono essere prodotte nella parte del territorio della provincia di Bolzano idoneo alla produzione dei vini di qualita' previsti nel presente disciplinare. In particolare la zona idonea comprende il territorio dei comuni di: Ariano, Appiano, Bolzano, Bronzolo, Caines, Caldaro, Cermes, Cornedo all'Isarco, Cortaccia, Cortina all'Adige, Egna, Fie', Gargazzone, Lagundo, Laives, Lana, Magre' all'Adige, Marlengo, Merano, Montagna, Ora, Postal, Renon Rifiano, Salorno, San Genesio, San Pancrazio, Scena, Termeno, Terlano, Tesimo, Tirolo, Vadena, Nalles. Art. 4. - Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini della iscrizione nell'albo previsto all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione, con la esclusione di quelli posti al di sopra di 700 metri s.l.m. se composti da vitigni a frutto rosso o da Pinot grigio, o al di sopra di 900 metri s.l.m. se composti da vitigni a frutto bianco. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. La produzione massima di uva ammessa per i vini "Alto Adige" non deve essere superiore, per ettaro di vigneto in coltura specializzata, a q.li 60 per il Moscato rosa; a q.li 80 per il Moscato giallo; a q.li 110 per il Cabernet e la Malvasia; a q.li 120 per il Riesling renano, il Muller Thurgau, il Sauvignon, il Traminer aromatico ed il Pinot nero; a q.li 130 per il Pinot bianco, il Pinot grigio, lo Chardonnay, il Riesling italico, il Sylvaner ed il Merlot; a q.li 140 per il Lagrein rosato, il Lagrein scuro e le Schiave. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata, attraverso una accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% i limiti medesimi. La provincia autonoma di Bolzano, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, puo' stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quelli fissati dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 65% per il Moscato rosa ed al 70% per tutti gli altri vini. Art. 5. - Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'intero territorio della provincia di Bolzano. E' in facolta' del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta delle ditte interessate, consentire che la vinificazione possa avvenire anche nella provincia di Trento, purche' tali ditte dimostrino che la suddetta pratica sia di uso tradizionale e costante. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini "Alto Adige" i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi: Schiave gradi 10; Moscato giallo, Pinot bianco, Chardonnay, Riesling italico, Riesling renano, Muller Thurgau, Sylvaner, Sauvignon e Merlot gradi 10,5; Pinot grigio, Traminer aromatico, Cabernet, Lagrein rosato, Lagrein scuro, Malvasia e Pinot nero gradi 11; Moscato rosa gradi 12. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. Nella preparazione dei vini "Alto Adige" e' consentita in misura massima del 5% del volume la tradizionale correzione con uve, mosti o vini provenienti dalle uve a colore analogo di vitigni previsti tra i "raccomandati" per la provincia di Bolzano e coltivati nella stessa zona di produzione di cui all'art. 3. Per il vino proveniente da vitigni di Schiave la percentuale di correzione di cui sopra puo' essere elevata al 15%. Art. 6. - I vini a denominazione di origine controllata "Alto Adige" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: Moscato giallo (Goldenmuskateller o Goldmuskateller): colore: giallo paglierino; odore: aromatico, caratteristico, intenso e delicato; sapore: dolce, aromatico, gradevole; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Pinot bianco (Weissburgunder): colore: giallo paglierino; odore: gradevole, caratteristico; sapore: asciutto, sapido, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Chardonnay: colore: giallo verdognolo; odore; delicato, caratteristico, fruttato; sapore: sapido, asciutto, pieno, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Pinot grigio (Rulander): colore: giallo paglierino; odore: non molto spiccato ma gradevole, caratteristico; sapore: asciutto, pieno, armonico, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Riesling italico (Welschriesling): colore: giallo paglierino chiaro tendente al verdolino; odore; caratteristico, gradevole; sapore: secco, pieno, fresco e gradevole; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 17 per mille. Riesling x Sylvaner (Muller - Thurgau): colore: giallo paglierino tendente al verdognolo; odore; delicato, caratteristico; sapore: asciutto, piacevolmente acidulo, fruttato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Riesling renano (Rheinriesling): colore: giallo paglierino tendente al verdognolo; odore; delicato, gradevole, caratteristico; sapore: asciutto, gradevolmente acidulo, fruttato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 17 per mille. Sylvaner: colore: giallo paglierino tendente al verdognolo; odore; caratteristico, gradevole; sapore: delicato, fresco, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 17 per mille. Sauvignon: colore: giallo tendente al verdognolo; odore; caratteristico, gradevole; sapore: caratteristico, asciutto, fruttato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Traminer aromatico (Gewurztraminer): colore: giallo dorato; odore; intenso, caratteristico; sapore: pieno, lievemente amarognolo, gradevolmente aromatico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Malvasia (Malvasier): colore: rosso rubino con riflessi arancione; odore; gradevole, profumato; sapore: pieno, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 19 per mille. Cabernet: colore: rosso rubino intenso, con riflessi arancione se invecchiato; odore; caratteristico, leggermente erbaceo, etereo, gradevole; sapore: asciutto, pieno, lievemente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 22 per mille. Lagrein rosato (Lagrein Kretzer): colore: rubino chiaro, rosato; odore; non molto intenso, delicato, gradevole; sapore: non molto di corpo, armonico, gradevole; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Lagrein scuro (Lagrein Dunkel): colore: rubino intenso; odore; marcato, gradevole, caratteristico; sapore: morbido, vellutato, pieno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 22 per mille. Merlot (Merlot): colore: rosso rubino; odore; caratteristico, gradevole; sapore: pieno, sapido, asciutto, leggermente erbaceo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 20 per mille. Moscato rosa (Rosenmuskateller): colore: rosato; odore; delicato e gradevole, aromatico; sapore: dolce, gradevole, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5; acidita' totale minima: 5,5 per mille; estratto secco netto minimo: 20 per mille. Pinot nero (Blauburgunder): colore: rubino con sfumature arancione se invecchiato; odore: etereo, gradevole, caratteristico; sapore: asciutto morbido o pieno, con retrogusto, amarognolo, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 21 per mille. Schiave (Vernatsch): colore: da granato a rubino; odore: non molto intenso, gradevole, caratteristico; sapore: morbido, leggermente da mandorla, gradevole; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5; acidita' totale minima: 4 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. E' facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto. Art. 7. - La denominazione "Alto Adige" (in lingua tedesca Sudtiroler) Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero puo' essere utilizzata per designare i vini spumanti naturali ottenuti con mosti o vini dell'omonimo vitigno e rispondenti alle condizioni stabilite dal presente disciplinare. La denominazione "Alto Adige" senza altra qualificazione e' riservata allo spumante ottenuto dalle uve dei seguenti vitigni iscritti all'albo dei vigneti alle condizioni previste dal precedente art. 4: Pinot bianco e/o Chardonnay non meno del 70% e per la restante percentuale, congiuntamente o disgiuntamente, dai vitigni Pinot nero e Pinot grigio. All'atto dell'immissione al consumo lo spumante deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: giallo paglierino; odore: caratteristico, fruttato; sapore: sapido, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 di cui non oltre il 15 per mille di zuccheri riduttori indecomposti; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Le operazioni di elaborazione dei mosti o vini destinati alla produzione degli spumanti, devono essere effettuate entro la zona di vinificazione cui all'art. 5. Art. 8. - La denominazione "Alto Adige" Lagre in scuro e Lagrein rosato per i vini ottenuti con uve provenienti dai vigneti siti nel territorio dell'intero comune di Bolzano puo' portare in etichetta la qualificazione "Lagrein di Gries", o in lingua tedesca "Grieser Lagrein". Art. 9. - I vini "Alto Adige" Lagrein scuro, Merlot, Pinot nero se sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno un anno possono portare in etichetta la qualificazione "riserva". Il vino "Alto Adige" Cabernet se sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni puo' portare in etichetta la qualificazione "riserva". Il periodo di invecchiamento obbligatorio per i vini di cui sopra decorre dal 1 gennaio successivo all'annata di produzione delle uve. Art. 10. - E' vietato usare, assieme alla denominazione "Alto Adige" qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari. Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti i vini "Alto Adige" di cui al presente disciplinare, puo' figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purche' veritiera o documentabile. L'indicazione dell'annata di produzione delle uve deve sempre figurare nei casi in cui i vini "Alto Adige" siano designati con le qualificazioni aggiuntive "riserva", "Gries" e "Grieser". E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente; nonche' di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e localita' comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto. Art. 11. - Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata "Alto Adige" vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, e' punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.