IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
  Visto l'art. 83 del codice della navigazione, approvato  con  regio
decreto  30  marzo  1942,  n.  327, che attribuisce al Ministro della
marina mercantile il potere di limitare  o  vietare,  per  motivi  di
ordine  pubblico,  il transito e la sosta di navi mercantili nel mare
territoriale;
  Tenuto conto delle esigenze di ordine  pubblico  rappresentate  dal
prefetto   di   Sassari,  dal  Ministero  di  grazia  e  giustizia  -
Dipartimento  dell'Amministrazione  penitenziaria  e  dal   Ministero
dell'interno,   che   ritengono   indispensabile   l'adozione  di  un
provvedimento che vieti il transito e la sosta delle navi nelle acque
circostanti l'isola dell'Asinara, essendo in tale  isola  attualmente
funzionante   una  casa  di  reclusione  dove  i  detenuti  espletano
attivita' lavorativa anche all'aperto;
  Ritenuto pertanto necessario ed urgente  disciplinare  l'uso  delle
zone   di   mare  territoriale  adiacenti  l'isola  dell'Asinara  per
consentire quell'azione di prevenzione e controllo necessaria per  la
tutela della sicurezza della casa di reclusione ivi situata;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                         Uso di zone di mare
  1.  E'  vietato  il  transito,  la sosta, l'ancoraggio e la pesca a
tutte le navi nazionali ed estere di qualsiasi tipo e tonnellaggio  e
qualunque sia il servizio cui esse sono destinate, nelle zone di mare
attorno  all'isola  dell'Asinara  comprese  entro  un  miglio  marino
all'esterno delle seguenti congiungenti:
    a) Punta Colindri-Punta Barbarossa;
    b) Punta Barbarossa-Punta Trabuccato;
    c) Punta Trabuccato-Punta Sabina;
    d) Punta Sabina-Punta dei Corvi;
    e) Punta dei Corvi-Punta dello Scorno (o Caprara);
    f) Punta dello Scorno-Punta Grabara;
    g) Punta Grabara-Punta Tumbarino;
    h) Punta Tumbarino-Punta Pedra Bianca;
    i) Punta Pedra Bianca-Punta Salippi.
  2. Nella zona del  passaggio  dei  "Fornelli"  compresa  tra  Punta
Salippi  e  Punta Barbarossa e' consentita la sola navigazione in ore
diurne, condotta esattamente sull'asse degli allineamenti  costituiti
da  due  coppie di pilastri tronco-conici pitturati in bianco e nero,
sistemati sulla Punta di Luzzu e sulla Punta Arena.
  3. Non sono consentiti alle unita' navali dirottamenti a  nord  dei
suddetti   allineamenti.   E'  consentito,  invece,  in  ore  diurne,
l'approdo all'isola Piana.