IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Visto l'art. 83 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che attribuisce al Ministro della marina mercantile il potere di limitare o vietare, per motivi di ordine pubblico, il transito e la sosta di navi mercantili nel mare territoriale; Tenuto conto delle esigenze di ordine pubblico rappresentate dal prefetto di Sassari, dal Ministero di grazia e giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dal Ministero dell'interno, che ritengono indispensabile l'adozione di un provvedimento che vieti il transito e la sosta delle navi nelle acque circostanti l'isola dell'Asinara, essendo in tale isola attualmente funzionante una casa di reclusione dove i detenuti espletano attivita' lavorativa anche all'aperto; Ritenuto pertanto necessario ed urgente disciplinare l'uso delle zone di mare territoriale adiacenti l'isola dell'Asinara per consentire quell'azione di prevenzione e controllo necessaria per la tutela della sicurezza della casa di reclusione ivi situata; Decreta: Art. 1. Uso di zone di mare 1. E' vietato il transito, la sosta, l'ancoraggio e la pesca a tutte le navi nazionali ed estere di qualsiasi tipo e tonnellaggio e qualunque sia il servizio cui esse sono destinate, nelle zone di mare attorno all'isola dell'Asinara comprese entro un miglio marino all'esterno delle seguenti congiungenti: a) Punta Colindri-Punta Barbarossa; b) Punta Barbarossa-Punta Trabuccato; c) Punta Trabuccato-Punta Sabina; d) Punta Sabina-Punta dei Corvi; e) Punta dei Corvi-Punta dello Scorno (o Caprara); f) Punta dello Scorno-Punta Grabara; g) Punta Grabara-Punta Tumbarino; h) Punta Tumbarino-Punta Pedra Bianca; i) Punta Pedra Bianca-Punta Salippi. 2. Nella zona del passaggio dei "Fornelli" compresa tra Punta Salippi e Punta Barbarossa e' consentita la sola navigazione in ore diurne, condotta esattamente sull'asse degli allineamenti costituiti da due coppie di pilastri tronco-conici pitturati in bianco e nero, sistemati sulla Punta di Luzzu e sulla Punta Arena. 3. Non sono consentiti alle unita' navali dirottamenti a nord dei suddetti allineamenti. E' consentito, invece, in ore diurne, l'approdo all'isola Piana.