IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  regolamento  CEE n. 2727/75 del Consiglio del 29 ottobre
1975, e successive modifiche  ed  integrazioni,  in  particolare  gli
articoli   4   e   4-   ter   che  hanno  istituito  un  prelievo  di
corresponsabilita' ed un prelievo di corresponsabilita' supplementare
sui cereali;
  Visto il regolamento CEE n. 1432/88 della Commissione del 26 maggio
1988, e successive modifiche ed integrazioni,  recante  modalita'  di
applicazione  del  prelievo  di  corresponsabilita'  nel  settore dei
cereali;
  Visto il regolamento CEE n. 729/89 del 20 marzo 1989 del  Consiglio
che  stabilisce  norme generali del regime particolare applicabile ai
piccoli produttori nell'ambito del regime di  corresponsabilita'  nel
settore  dei  cereali,  modificato  da  ultimo dal regolamento CEE n.
1347/90;
  Visto il  regolamento  CEE  n.  1343/90  del  14  maggio  1990  del
Consiglio  che fissa, per la campagna 1990-91, l'importo del prelievo
di corresponsabilita' nel settore dei cereali;
  Visti i regolamenti CEE n. 1497/90 del 31 maggio 1990 e n.  1498/90
del 31 maggio 1990 della Commissione che fissano rispettivamente, per
la  campagna  1990-91,  il  prelievo  di corresponsabilita' di base e
supplementare nel settore dei cereali, in  funzione  del  regolamento
della stessa Commissione n. 784/90 del 29 marzo 1990 che determina il
coefficiente   riduttore   dei  prezzi  agricoli  della  campagna  di
commercializzazione 1990/91 a seguito  del  riallineamento  monetario
del  5  gennaio 1990 e che modifica i prezzi e gli importi fissati in
ECU per detta campagna;
  Visto il regolamento CEE n. 1179/90 del 7 maggio 1990 del Consiglio
che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo;
  Vista  la  legge  n.  610  del  14  agosto  1982,  concernente   il
riordinamento  dell'Azienda  di  Stato per gli interventi nel mercato
agricolo - A.I.M.A., ed in particolare l'art. 3, lettera a);
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8  febbraio  1990,  n.   35,
pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 48 del 27 febbraio 1990, in particolare l'art.
7, recante disposizioni di adattamento alla realta' nazionale del re-
gime di aiuti per il ritiro di seminativi dalla produzione di cui  al
regolamento CEE del Consiglio n. 797/85;
  Visto  il  decreto  ministeriale 23 luglio 1990, n. 228, pubblicato
nella  serie  generale  della  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 186 del 10 agosto 1990;
  Vista  la  legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle  Comunita'  europee  (legge  comunitaria  per  il  1990),  ed in
particolare l'art. 63 di essa;
  Considerato che il decreto ministeriale 23 luglio 1990, n. 228,  ha
disposto  l'abrogazione  del  decreto ministeriale 13 giugno 1989, n.
242, pubblicato nella serie generale della Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  n.  151  del  30  giugno  1989  e  del  decreto
ministeriale  17 aprile 1990, n. 130, pubblicato nella serie generale
della Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  130  del  6
giugno 1990;
  Considerato che l'art. 63 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, nel
disciplinare    le    violazioni    in   materia   di   prelievo   di
corresponsabilita' sui cereali, opera un esplicito rinvio  recettizio
alle  disposizioni  del  decreto ministeriale 13 giugno 1989, n. 242,
presupponendone e confermandone la vigenza;
  Ritenuto che la legge  n.  428/90  riveste  rango  superiore  nella
gerarchia  delle fonti rispetto al decreto ministeriale n. 228/90, ed
e' comunque posteriore allo stesso;
  Ritenuto, pertanto, che dopo l'entrata  in  vigore  della  suddetta
legge   la  clausola  abrogativa  di  cui  all'art.  15  del  decreto
ministeriale n. 228/90 si pone  per  tali  motivi  in  contrasto  con
l'art. 63 della legge n. 428/90;
  Considerato,  peraltro,  che  l'esecutivita'  propria  del  decreto
ministeriale n. 228/90 ha prodotto l'effetto dell'abrogazione  e  che
pertanto  cio'  contrasta con il rinvio operato dal succitato art. 63
della legge n. 428/90;
  Considerata la necessita' che il presente decreto ministeriale  en-
tri  in  vigore non oltre la data del 1› giugno 1991, prevista per la
decorrenza delle disposizioni di  cui  all'art.  63  della  legge  n.
428/90;
  Ritenuto  il  prevalente interesse pubblico alla piena operativita'
delle disposizioni di cui al citato art. 63 della  legge  n.  428/90,
che  sarebbe  impedita  dall'effetto abrogativo contenuto nel decreto
ministeriale n. 228/90;
  Ritenuta pertanto la necessita'  di  ripristinare  la  vigenza  del
decreto ministeriale n. 242/89;
                              E M A N A
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.  E'  revocato l'art. 15 del decreto ministeriale n. 228/90 nella
parte in cui abroga il decreto ministeriale n. 242/89, del  quale  si
conferma  la  vigenza,  per  quanto non diversamente disciplinato dal
decreto ministeriale n. 228/90.