IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto il regolamento CEE n. 2727/75 del Consiglio del 29 ottobre 1975, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare gli articoli 4 e 4- ter che hanno istituito un prelievo di corresponsabilita' ed un prelievo di corresponsabilita' supplementare sui cereali; Visto il regolamento CEE n. 1432/88 della Commissione del 26 maggio 1988, e successive modifiche ed integrazioni, recante modalita' di applicazione del prelievo di corresponsabilita' nel settore dei cereali; Visto il regolamento CEE n. 729/89 del 20 marzo 1989 del Consiglio che stabilisce norme generali del regime particolare applicabile ai piccoli produttori nell'ambito del regime di corresponsabilita' nel settore dei cereali, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 1347/90; Visto il regolamento CEE n. 1343/90 del 14 maggio 1990 del Consiglio che fissa, per la campagna 1990-91, l'importo del prelievo di corresponsabilita' nel settore dei cereali; Visti i regolamenti CEE n. 1497/90 del 31 maggio 1990 e n. 1498/90 del 31 maggio 1990 della Commissione che fissano rispettivamente, per la campagna 1990-91, il prelievo di corresponsabilita' di base e supplementare nel settore dei cereali, in funzione del regolamento della stessa Commissione n. 784/90 del 29 marzo 1990 che determina il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli della campagna di commercializzazione 1990/91 a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990 e che modifica i prezzi e gli importi fissati in ECU per detta campagna; Visto il regolamento CEE n. 1179/90 del 7 maggio 1990 del Consiglio che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo; Vista la legge n. 610 del 14 agosto 1982, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., ed in particolare l'art. 3, lettera a); Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1990, n. 35, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 48 del 27 febbraio 1990, in particolare l'art. 7, recante disposizioni di adattamento alla realta' nazionale del re- gime di aiuti per il ritiro di seminativi dalla produzione di cui al regolamento CEE del Consiglio n. 797/85; Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1990, n. 228, pubblicato nella serie generale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 186 del 10 agosto 1990; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990), ed in particolare l'art. 63 di essa; Considerato che il decreto ministeriale 23 luglio 1990, n. 228, ha disposto l'abrogazione del decreto ministeriale 13 giugno 1989, n. 242, pubblicato nella serie generale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 151 del 30 giugno 1989 e del decreto ministeriale 17 aprile 1990, n. 130, pubblicato nella serie generale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 1990; Considerato che l'art. 63 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, nel disciplinare le violazioni in materia di prelievo di corresponsabilita' sui cereali, opera un esplicito rinvio recettizio alle disposizioni del decreto ministeriale 13 giugno 1989, n. 242, presupponendone e confermandone la vigenza; Ritenuto che la legge n. 428/90 riveste rango superiore nella gerarchia delle fonti rispetto al decreto ministeriale n. 228/90, ed e' comunque posteriore allo stesso; Ritenuto, pertanto, che dopo l'entrata in vigore della suddetta legge la clausola abrogativa di cui all'art. 15 del decreto ministeriale n. 228/90 si pone per tali motivi in contrasto con l'art. 63 della legge n. 428/90; Considerato, peraltro, che l'esecutivita' propria del decreto ministeriale n. 228/90 ha prodotto l'effetto dell'abrogazione e che pertanto cio' contrasta con il rinvio operato dal succitato art. 63 della legge n. 428/90; Considerata la necessita' che il presente decreto ministeriale en- tri in vigore non oltre la data del 1 giugno 1991, prevista per la decorrenza delle disposizioni di cui all'art. 63 della legge n. 428/90; Ritenuto il prevalente interesse pubblico alla piena operativita' delle disposizioni di cui al citato art. 63 della legge n. 428/90, che sarebbe impedita dall'effetto abrogativo contenuto nel decreto ministeriale n. 228/90; Ritenuta pertanto la necessita' di ripristinare la vigenza del decreto ministeriale n. 242/89; E M A N A il seguente decreto: Art. 1. 1. E' revocato l'art. 15 del decreto ministeriale n. 228/90 nella parte in cui abroga il decreto ministeriale n. 242/89, del quale si conferma la vigenza, per quanto non diversamente disciplinato dal decreto ministeriale n. 228/90.