IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri; Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto ministeriale 8 agosto 1979 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 28 settembre 1979; Visto il regolamento per la fabbricazione e l'emissione delle monete e dei biglietti a debito dello Stato approvato con decreto ministeriale 30 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 29 ottobre 1983; Visto il decreto ministeriale n. 403273 del 2 aprile 1991, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1991, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 124, concernente l'emissione di monete d'argento da L. 500 e L. 200 dedicate alla "Flora e fauna da salvare"; Considerata la necessita': di disciplinare la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri delle suddette monete nelle due versioni: "ordinaria" e "proof"; di favorire ed incrementare la vendita delle monete in questione anche attraverso l'acquisto diretto presso gli sportelli della Sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Decreta: Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono effettuare le prenotazioni delle monete d'argento da L. 500 e L. 200 dedicate alla "Flora e fauna da salvare" entro il 30 novembre 1991, mediante il versamento di L. 42.000 (IVA inclusa) per ogni moneta nella versione "ordinaria" e di L. 72.000 (IVA inclusa) per ogni moneta nella versione "proof" sul c/c postale n. 59231001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato "Emissione numismatica" - Piazza G. Verdi, 10 - 00198 Roma. Al fine di rendere possibile la vendita diretta, alle condizioni suddette, presso la Sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, la Cassa speciale e' autorizzata a consegnare, a titolo di cauta custodia, adeguati quantitativi delle monete, in questione alla Direzione della Zecca. La direzione della Zecca versera' mensilmente alla Tesoreria centrale dello Stato il corrispondente controvalore delle monete vendute. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 maggio 1991 Il Ministro: CARLI Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1991 Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 154