IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n.  309,  concernente  la
cessione  di  monete  di  speciale  fabbricazione  o  scelta ad enti,
associazioni e privati italiani o stranieri;
 Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente  la  costituzione
della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato
ed  il  relativo  regolamento  di  attuazione  approvato  con decreto
ministeriale 8 agosto 1979 e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
267 del 28 settembre 1979;
  Visto  il  regolamento  per  la  fabbricazione  e l'emissione delle
monete e dei biglietti a debito dello  Stato  approvato  con  decreto
ministeriale  30  luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
298 del 29 ottobre 1983;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  403273  del  2  aprile  1991,
registrato  alla  Corte  dei  conti il 15 aprile 1991, registro n. 13
Tesoro, foglio n. 124, concernente l'emissione di monete d'argento da
L. 500 e L. 200 dedicate alla "Flora e fauna da salvare";
  Considerata la necessita':
   di disciplinare  la  prenotazione  e  la  distribuzione  ad  enti,
associazioni  e  privati  italiani  o stranieri delle suddette monete
nelle due versioni: "ordinaria" e "proof";
   di favorire ed incrementare la vendita delle monete  in  questione
anche  attraverso  l'acquisto  diretto  presso  gli  sportelli  della
Sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
                              Decreta:
  Gli enti, le associazioni, i privati italiani o  stranieri  possono
effettuare  le prenotazioni delle monete d'argento da L. 500 e L. 200
dedicate alla "Flora e fauna da salvare" entro il 30  novembre  1991,
mediante  il  versamento  di  L. 42.000 (IVA inclusa) per ogni moneta
nella versione "ordinaria" e di L.  72.000  (IVA  inclusa)  per  ogni
moneta  nella  versione "proof" sul c/c postale n. 59231001 intestato
all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato "Emissione  numismatica"
- Piazza G. Verdi, 10 - 00198 Roma.
  Al  fine  di  rendere possibile la vendita diretta, alle condizioni
suddette, presso la Sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico  e  Zecca
dello  Stato, la Cassa speciale e' autorizzata a consegnare, a titolo
di cauta custodia, adeguati quantitativi delle monete,  in  questione
alla Direzione della Zecca.
  La  direzione  della  Zecca  versera'  mensilmente  alla  Tesoreria
centrale dello Stato  il  corrispondente  controvalore  delle  monete
vendute.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 10 maggio 1991
                                                   Il Ministro: CARLI
Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1991
Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 154