IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
                            D'INTESA CON
                             IL MINISTRO
                   DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
  Viste  le  leggi  20  giugno  1966,  n. 599 e 23 marzo 1990, n. 67,
concernenti limitazioni  alla  circolazione  stradale  nelle  piccole
isole,  che  attribuiscono  al Ministro dei lavori pubblici di intesa
con  il  Ministro   del   turismo   e   dello   spettacolo,   sentite
l'amministrazione  comunale  interessata e la locale azienda autonoma
di soggiorno e turismo, la facolta' di  vietare,  nei  mesi  di  piu'
intenso  movimento  turistico, che veicoli appartenenti a persone non
facenti  parte  della  popolazione  stabile  siano   fatti   affluire
nell'isola;
  Vista  la  delibera della giunta comunale di Ponza (Latina) in data
17 gennaio 1991, n. 13;
  Vista la delibera dell'azienda autonoma di soggiorno e  turismo  in
Terracina, n. 37/c del 16 aprile 1991;
  Visto  il  provvedimento commissariale della Pro-Loco dell'isola di
Ponza in data 29 gennaio 1991, n. 2;
  Vista la nota dell'ente provinciale per il turismo di Latina n. 640
del 5 febbraio 1991;
  Vista la nota della prefettura di Latina in data 19 marzo 1991,  n.
202/Gab.;
  Vista  la  nota del Ministero del turismo e dello spettacolo n. 155
del 12 febbraio 1991;
  Ritenuto opportuno adottare i  proposti  provvedimenti  limitativi,
per le ragioni espresse nei menzionati atti;
                              Decreta:
                                Art. 1.
                            D i v i e t o
  Dal  1›  luglio  1991  al  31  agosto  1991  e'  vietato l'afflusso
sull'isola  di  Ponza  (Latina)  degli  autoveicoli   e   motoveicoli
appartenenti a persone non residenti stabilmente nel comune di Ponza.