IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI D'INTESA CON IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO Viste le leggi 20 giugno 1966, n. 599 e 23 marzo 1990, n. 67, concernenti limitazioni alla circolazione stradale nelle piccole isole, che attribuiscono al Ministro dei lavori pubblici di intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite l'amministrazione comunale interessata e la locale azienda autonoma di soggiorno e turismo, la facolta' di vietare, nei mesi di piu' intenso movimento turistico, che veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire nell'isola; Vista la delibera della giunta comunale di Ponza (Latina) in data 17 gennaio 1991, n. 13; Vista la delibera dell'azienda autonoma di soggiorno e turismo in Terracina, n. 37/c del 16 aprile 1991; Visto il provvedimento commissariale della Pro-Loco dell'isola di Ponza in data 29 gennaio 1991, n. 2; Vista la nota dell'ente provinciale per il turismo di Latina n. 640 del 5 febbraio 1991; Vista la nota della prefettura di Latina in data 19 marzo 1991, n. 202/Gab.; Vista la nota del Ministero del turismo e dello spettacolo n. 155 del 12 febbraio 1991; Ritenuto opportuno adottare i proposti provvedimenti limitativi, per le ragioni espresse nei menzionati atti; Decreta: Art. 1. D i v i e t o Dal 1 luglio 1991 al 31 agosto 1991 e' vietato l'afflusso sull'isola di Ponza (Latina) degli autoveicoli e motoveicoli appartenenti a persone non residenti stabilmente nel comune di Ponza.