IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Considerato:
   che  il  protocollo  alla  convenzione  del 1979 sull'inquinamento
atmosferico  a  lunga  distanza, adottato a Helsinki l'8 luglio 1985,
prevede,  con riferimento ai livelli del 1980, la riduzione, entro il
1993,  delle emissioni di zolfo o dei suoi flussi oltre il confine di
almeno il 30%;
   che  il protocollo di Sofia del novembre 1988 relativo agli ossidi
di  azoto  prevede,  con  riferimento  al livello delle emissioni del
1987,  il  congelamento delle emissioni di NOX entro il 1994 e che la
dichiarazione  suppletiva impegna l'Italia ad una ulteriore riduzione
del 30% sulle stesse emissioni entro il 1998;
   che  a  livello  internazionale  sono  gia'  in  corso  azioni per
contenere   le   emissioni  transfrontaliere  dei  composti  organici
volatili;
   che,   pertanto,   si  rende  necessario  prendere  le  iniziative
opportune per un controllo oculato e coordinato di tutte le emissioni
atmosferiche  sul territorio nazionale mediante un piano nazionale di
tutela  della  qualita'  dell'aria  elaborato  in sintonia di singoli
piani regionali;
  Tenuto conto:
   che,  anche  in  relazione  alle  diverse realta' territoriali, le
fonti  di  emissione  in  aria  presentano  una  vasta  eterogeneita'
tipologica  e  non  risultano tutte specificamente disciplinate dalla
normativa vigente;
   che,  pertanto,  al  fine  di  garantire  la tutela della salute e
dell'ambiente  e'  necessario  uno  strumento  operativo  unitario di
analisi  e  programmazione  degli  interventi,  atto ad assicurare il
controllo  e  la  gestione  integrata  delle  emissioni  in atmosfera
derivanti  dalle  diverse  attivita'  antropiche,  quali combustione,
processi produttivi, trasporti ecc.;
  Preso  atto  delle  esigenze regionali gia' esistenti in materia di
piani per il risanamento e la tutela della qualita' dell'aria;
  Visto:
   il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
28 marzo 1983;
   l'art. 16 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
   gli  articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 203;
   la legge 27 ottobre 1988, n. 487;
   il proprio decreto in data 12 luglio 1990 concernente "Linee guida
per   il  contenimento  delle  emissioni  inquinanti  dagli  impianti
industriali   e   la  fissazione  dei  valori  minimi  e  massimi  di
emissione";
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
  Il  presente  decreto indica i criteri per l'elaborazione dei piani
regionali per il risanamento e la tutela della qualita' dell'aria.