IL MINISTRO DELL'AMBIENTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto: l'art. 3, comma 4, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983, n. 30; il decreto del Presidente della Repubblica n. 322/71, Gazzetta Ufficiale 9 giugno 1971; la legge n. 880/73 del 18 dicembre 1973; la legge n. 833/78; il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77; la legge n. 142/90 dell'8 giugno 1990; Decreta: CRITERI PER LA RACCOLTA DEI DATI INERENTI LA QUALITA' DELL'ARIA Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente decreto ha per scopo la definizione dei criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualita' dell'aria, il riordino delle competenze per la vigilanza, il controllo, la gestione e l'esercizio dei sistemi di rilevamento pub blici, nonche' la regolamentazione delle situazioni di inquinamento atmosferico che determinano stati di allerta e/o di emergenza. 2. Gli obiettivi generali di un sistema di rilevamento della qualita' dell'aria sono: a) individuare le cause che determinano i fenomeni di inquinamento; b) fornire, attraverso la misura di specie inquinanti e di parametri meteorologici, un insieme di dati rappresentativi relativi ai processi di inquinamento atmosferico al fine di avere un quadro conoscitivo che consenta una piu' efficace tutela della salute pubblica e del territorio; c) verificare la rispondenza di modelli fisico-matematici a rappresentare la dinamica spazio-temporale dei fenomeni dispersivi degli inquinanti in situazioni specifiche; d) fornire indicazioni sia per la valutazione sistematica dei livelli di inquinamento sia per la previsione di situazioni di emergenza; e) documentare il rispetto ovvero il superamento degli standards di qualita' dell'aria nel territorio interessato.