IL RETTORE
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Napoli "Federico
II", approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162,  e  succes-
sive modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il  ecreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita'  accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del
consiglio della facolta' di medicina e chirurgia II  del  25  ottobre
1989  e  del  consiglio  della  facolta' di farmacia dell'11 febbraio
1991; del senato accademico del 25  maggio  1990;  del  consiglio  di
amministrazione 3 luglio 1990;
  Riconosciuta  la  necessita'  di approvare le modifiche proposte in
deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17  del
testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  parere  del  Consiglio universitario nazionale, espresso
nella seduta del 23 novembre 1990;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi di  Napoli  "Federico  II",
approvato  e  modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e'
ulteriormente modificato come appresso:
                               Art. 1.
  Nell'art. 1644, concernente l'elencazione  suddivisa  per  facolta'
delle  scuole dirette ai fini speciali istituite presso l'Universita'
di Napoli "Federico II", e' inserita la seguente  scuola  diretta  ai
fini speciali:
   medicina e chirurgia II;
   scuola diretta ai fini speciali per tecnici dermoestetisti.