IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli "Federico II", approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e succes- sive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il ecreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia II del 25 ottobre 1989 e del consiglio della facolta' di farmacia dell'11 febbraio 1991; del senato accademico del 25 maggio 1990; del consiglio di amministrazione 3 luglio 1990; Riconosciuta la necessita' di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nella seduta del 23 novembre 1990; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli "Federico II", approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. Nell'art. 1644, concernente l'elencazione suddivisa per facolta' delle scuole dirette ai fini speciali istituite presso l'Universita' di Napoli "Federico II", e' inserita la seguente scuola diretta ai fini speciali: medicina e chirurgia II; scuola diretta ai fini speciali per tecnici dermoestetisti.