AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...)) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano salvi gli effetti dell'art. 8, comma 6, del decreto-legge 14 gennaio 1991, n. 7, e dell'art. 8, comma 6, del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83". Il D.L. n. 7/1991, di contenuto pressoche' analogo, non e' stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 64 del 16 marzo 1991). Il testo delle dispozioni di cui sono fatti salvi gli effetti sono riportate in appendice. Art. 1. (( 1. L'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, )) (( convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, )) (( n. 516 (a), e' sostituito dal seguente: )) (( "Art. 1. - 1. Chi omette di presentare una delle dichiarazioni )) (( che e' obbligato a presentare ai fini delle imposte sui redditi )) (( o ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e' punito, se )) (( l'ammontare dei redditi fondiari, corrispettivi, ricavi, )) (( compensi o altri proventi non dichiarati e' superiore a cento )) (( milioni di lire, con la pena dell'arresto da tre mesi a due )) (( anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni; )) (( se l'ammontare predetto e' superiore a cinquanta milioni ma non )) (( a cento milioni di lire, si applica la pena dell'arresto fino a )) (( due anni o dell'ammenda fino a lire cinque milioni. Ai fini del )) (( presente comma non si considera omessa la dichiarazione )) (( presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine )) (( prescritto o presentata ad un ufficio incompetente o non )) (( sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello )) (( prescritto. )) (( 2. E' punito con la pena dell'arresto da tre mesi a )) (( due anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti )) (( milioni chiunque: )) (( a) avendo effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi, )) (( ne omette l'annotazione nelle scritture contabili obbligatorie )) (( ai fini delle imposte sui redditi o annota i relativi )) (( corrispettivi in misura inferiore a quella reale, se )) (( l'ammontare dei corrispettivi non annotati nelle scritture del )) (( relativo periodo di imposta e' superiore a centocinquanta )) (( milioni di lire e allo 0,25 per cento dell'ammontare )) (( complessivo dei corrispettivi risultante dall'ultima )) (( dichiarazione presentata, al netto di quelli imputati ai )) (( redditi di immobili o di capitale di cui alla lettera c) o, )) (( comunque, e' superiore a cinquecento milioni di lire; )) (( b) avendo effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi, )) (( ne omette la fatturazione o l'annotazione nelle scritture )) (( contabili obbligatorie ai fini dell'imposta sul valore aggiunto )) (( ovvero indica nelle fatture o nelle annotazioni i relativi )) (( corrispettivi in misura inferiore a quella reale, se )) (( l'ammontare dei corrispettivi non fatturati o non annotati )) (( nelle scritture contabili del relativo periodo di imposta e' )) (( superiore a centocinquanta milioni di lire e allo 0,25 per )) (( cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi risultante )) (( dall'ultima dichiarazione presentata o, comunque, e' superiore )) (( a cinquecento milioni di lire; )) (( c) nella dichiarazione annuale indica redditi fondiari o di )) (( capitale o altri redditi, in relazione ai quali non era )) (( obbligato ad annotazioni in scritture contabili, per un )) (( ammontare complessivo inferiore a quello effettivo di oltre )) (( cento milioni di lire; se l'ammontare dei redditi indicati e' )) (( inferiore a quello effettivo di oltre un quarto di quest'ultimo )) (( e di oltre cinquanta milioni di lire, ma non di cento milioni )) (( di lire, si applica la pena dell'arresto fino a due anni o )) (( dell'ammenda fino a lire quattro milioni. Per i terreni ed i )) (( fabbricati si considera effettivo il reddito determinato ai )) (( fini delle imposte sui redditi. Si tiene conto dei redditi )) (( fondiari o di capitale anche se concorrono a formare il reddito )) (( di impresa, purche' non derivanti da cessioni di beni o )) (( prestazioni di servizi. )) (( 3. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 2, se )) (( l'ammontare dei corrispettivi non fatturati o non annotati e' )) (( superiore a cinquanta milioni di lire e al 2 per cento )) (( dell'ammontare complessivo dei corrispettivi risultante )) (( dall'ultima dichiarazione presentata o comunque e' superiore a )) (( cento milioni di lire, si applica la pena dell'arresto fino a )) (( due anni o dell'ammenda fino a lire quattro milioni. )) (( 4. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e in quelli )) (( previsti nel comma 3 non si considerano omesse le annotazioni e )) (( le fatturazioni di corrispettivi, purche' ricorra almeno una )) (( delle seguenti condizioni: )) (( a) le annotazioni siano state effettuate in taluna delle )) (( scritture contabili indicate nel comma 6 o i dati delle )) (( operazioni risultino da documenti la cui emissione e )) (( conservazione e' obbligatoria a norma di legge, e i )) (( corrispettivi non annotati o non fatturati risultino altresi' )) (( compresi nella relativa dichiarazione annuale e sia versata )) (( l'imposta globalmente dovuta. Le annotazioni devono essere )) (( effettuate o i documenti devono essere emessi prima che la )) (( violazione sia stata constatata e che siano iniziate ispezioni )) (( o verifiche; )) (( b) fuori dai casi di cui alla lettera a) del presente comma, i )) (( corrispettivi non annotati o non fatturati risultino compresi )) (( nella relativa dichiarazione annuale e sia versata l'imposta )) (( globalmente dovuta sempre che la violazione non sia stata )) (( constatata e che non siano iniziate ispezioni o verifiche; )) (( c) si tratti di operazioni che non danno luogo all'applicazione )) (( delle relative imposte; )) (( d) le annotazioni effettuate in violazione dei criteri di cui )) (( al comma 1 dell'articolo 75 del testo unico delle imposte sui )) (( redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica )) (( 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 1 del )) (( decreto del Presidente della Repubblica )) (( 4 febbraio 1988, n. 42 (b), risultino dalle scritture contabili )) (( obbligatorie del periodo di imposta precedente o successivo a )) (( quello di competenza e derivino dall'adozione di metodi )) (( costanti di impostazione contabile, essendosi tenuto conto dei )) (( relativi corrispettivi nella dichiarazione del periodo in cui )) (( l'annotazione e' stata eseguita. )) (( 5. Ai fini delle contravvenzioni di omessa o di infedele )) (( dichiarazione non si tiene conto dei redditi non dichiarati )) (( qualora si tratti di somme costituenti reddito di lavoro )) (( dipendente o redditi assimilati purche' assoggettate a ritenuta )) (( alla fonte e purche' il reddito complessivo sia costituito per )) (( almeno due terzi da redditi di lavoro dipendente o assimilati. )) (( 6. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito )) (( con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire )) (( quattro milioni chi, essendovi obbligato, non tiene o non )) (( conserva per il periodo stabilito dal secondo comma )) (( dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 )) (( settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'articolo )) (( 10-quinquies del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, )) (( con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 (c), )) (( taluna delle seguenti scritture contabili: libro giornale; )) (( libro degli inventari; registro delle fatture; registro dei )) (( corrispettivi; registro degli acquisti. Si considerano non )) (( tenute le scritture contabili non bollate e non vidimate per )) (( almeno due anni consecutivi, nonche' quelle inattendibili nel )) (( loro complesso a causa di irregolarita' gravi, numerose e )) (( ripetute. E' punita con l'ammenda da lire duecentomila a un )) (( milione la irregolare tenuta delle scritture contabili quando )) (( la bollatura iniziale non e' stata apposta prima dell'uso )) (( ovvero la vidimazione annuale non e' stata effettuata, anche se )) (( il libro e' composto di piu' fascicoli progressivamente )) (( numerati, entro la fine del secondo mese successivo alla )) (( scadenza di ciascun anno dalla data di inizio )) (( dell'uso ovvero, per l'inventario, entro quattro mesi dalla )) (( chiusura dell'esercizio o, per i soggetti che vi siano tenuti, )) (( entro due mesi dal termine per l'approvazione del bilancio o )) (( rendiconto". ))
APPENDICE Con riferimento all'avvertenza: Si trascrive il testo dell'art. 8, comma 6, del D.L. 14 gennaio 1991, n. 7: "6. I procedimenti penali relativi ai reati di cui agli articoli 1, ultimo comma, 2, commi primo, numeri 2) e 3), e secondo del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono sospesi fino alla data del 31 luglio 1991; in caso di rateizzazione sono ulteriormente sospesi, su documentata istanza dell'interessato fino alla scadenza del versamento rateale". Si trascrive il testo dell'art. 8, comma 6, del presente D.L. 16 marzo 1991, n. 83, nel testo antecedente alla sostituzione ad opera della legge di conversione: "I procedimenti penali relativi ai reati di cui agli articoli 1, ultimo comma, 2, commi primo, numeri 2) e 3), e secondo, e 3, comma secondo, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono sospesi fino alla data del 31 luglio 1991; in caso di rateizzazione sono ulteriormente sospesi, su documentata istanza dell'interessato fino alla scadenza del termine per il versamento rateale". Per consultare i soprarichiamati articoli 1, ultimo comma, 2, commi primo, numeri 2) e 3), e secondo del D.L. n. 429/1982, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 7/1991, si veda la nota (b) all'art. 8 del decreto qui pubblicato. Il comma secondo dell'art. 3 del medesimo D.L. n. 429/1982, richiamato anch'esso nell'art. 8, comma 6, del presente D.L. n. 83/1991 (sopratrascritto) e' cosi' formulato: "E' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire due milioni chi stampa, fornisce, acquista o detiene stampati per la compilazione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti o delle ricevute fiscali senza provvedere alle prescritte annotazioni". (a) Il D.L. n. 429/1982 reca: "Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria". (b) Si trascrive il comma 1 dell'art. 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1976, come modificato dall'art. 1 del D.P.R. n. 42/1988: "1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme del presente capo non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di compentenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni". (c) Il secondo comma dell'art. 22 del D.P.R. n. 600/1972 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come sostituito dall'art. 10- quinquies del D.L. n. 69/1989, prevede che: "Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta, anche oltre il termine stabilito dall'art. 2220 del codice civile, o da altre leggi tributarie, salvo il disposto dell'art. 2457 del detto codice. Gli eventuali supporti meccanografici, elettronici e similari devono essere conservati fino a quando i dati contabili in essi contenuti non siano stati stampati sui libri e registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. L'autorita' adita in sede contenziosa puo' limitare l'obbligo di conservazione alle scritture rilevanti per la risoluzione della controversia in corso". Il testo degli articoli 2220 e 2457 del codice civile, soprarichiamati, e' il seguente: "Art. 2220 (Conservazione delle scritture contabili) . - Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione. Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti". "Art. 2457 (Deposito dei libri sociali). - Compiuta la liquidazione, la distribuzione dell'attivo o il deposito indicato nell'art. 2455, i libri della societa' devono essere depositati e conservati per dieci anni presso l'ufficio del registro delle imprese. Chiunque puo' esaminarli, anticipando le spese".