AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
   Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
   Il  comma  2  dell'art.  1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano salvi gli effetti dell'art. 8, comma 6,
del decreto-legge 14 gennaio 1991, n. 7, e dell'art. 8, comma 6,  del
decreto-legge  16 marzo 1991, n. 83". Il D.L. n. 7/1991, di contenuto
pressoche' analogo, non e' stato convertito in legge  per  decorrenza
dei   termini   costituzionali   (il  relativo  comunicato  e'  stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 64  del  16
marzo  1991).  Il  testo delle dispozioni di cui sono fatti salvi gli
effetti sono riportate in appendice.
                               Art. 1.
(( 1. L'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429,       ))
(( convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982,       ))
(( n. 516 (a), e' sostituito dal seguente:                         ))
(( "Art. 1. - 1. Chi omette di presentare una delle dichiarazioni  ))
(( che e' obbligato a presentare ai fini delle imposte sui redditi ))
(( o ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e' punito, se        ))
(( l'ammontare dei redditi fondiari, corrispettivi, ricavi,        ))
(( compensi o altri proventi non dichiarati e' superiore a cento   ))
(( milioni di lire, con la pena dell'arresto da tre mesi a due     ))
(( anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni; ))
(( se l'ammontare predetto e' superiore a cinquanta milioni ma non ))
(( a cento milioni di lire, si applica la pena dell'arresto fino a ))
(( due anni o dell'ammenda fino a lire cinque milioni. Ai fini del ))
(( presente comma non si considera omessa la dichiarazione         ))
(( presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine      ))
(( prescritto o presentata ad un ufficio incompetente o non        ))
(( sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello  ))
(( prescritto.                                                     ))
(( 2. E' punito con la pena dell'arresto da tre mesi a             ))
(( due anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti      ))
(( milioni chiunque:                                               ))
(( a) avendo effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi, ))
(( ne omette l'annotazione nelle scritture contabili obbligatorie  ))
(( ai fini delle imposte sui redditi o annota i relativi           ))
(( corrispettivi in misura inferiore a quella reale, se            ))
(( l'ammontare dei corrispettivi non annotati nelle scritture del  ))
(( relativo periodo di imposta e' superiore a centocinquanta       ))
(( milioni di lire e allo 0,25 per cento dell'ammontare            ))
(( complessivo dei corrispettivi risultante dall'ultima            ))
(( dichiarazione presentata, al netto di quelli imputati ai        ))
(( redditi di immobili o di capitale di cui alla lettera c) o,     ))
(( comunque, e' superiore a cinquecento milioni di lire;           ))
(( b) avendo effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi, ))
(( ne omette la fatturazione o l'annotazione nelle scritture       ))
(( contabili obbligatorie ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ))
(( ovvero indica nelle fatture o nelle annotazioni i relativi      ))
(( corrispettivi in misura inferiore a quella reale, se            ))
(( l'ammontare dei corrispettivi non fatturati o non annotati      ))
(( nelle scritture contabili del relativo periodo di imposta e'    ))
(( superiore a centocinquanta milioni di lire e allo 0,25 per      ))
(( cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi risultante   ))
(( dall'ultima dichiarazione presentata o, comunque, e' superiore  ))
(( a cinquecento milioni di lire;                                  ))
(( c) nella dichiarazione annuale indica redditi fondiari o di     ))
(( capitale o altri redditi, in relazione ai quali non era         ))
(( obbligato ad annotazioni in scritture contabili, per un         ))
(( ammontare complessivo inferiore a quello effettivo di oltre     ))
(( cento milioni di lire; se l'ammontare dei redditi indicati e'   ))
(( inferiore a quello effettivo di oltre un quarto di quest'ultimo ))
(( e di oltre cinquanta milioni di lire, ma non di cento milioni   ))
(( di lire, si applica la pena dell'arresto fino a due anni o      ))
(( dell'ammenda fino a lire quattro milioni. Per i terreni ed i    ))
(( fabbricati si considera effettivo il reddito determinato ai     ))
(( fini delle imposte sui redditi. Si tiene conto dei redditi      ))
(( fondiari o di capitale anche se concorrono a formare il reddito ))
(( di impresa, purche' non derivanti da cessioni di beni o         ))
(( prestazioni di servizi.                                         ))
(( 3. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 2, se         ))
(( l'ammontare dei corrispettivi non fatturati o non annotati e'   ))
(( superiore a cinquanta milioni di lire e al 2 per cento          ))
(( dell'ammontare complessivo dei corrispettivi risultante         ))
(( dall'ultima dichiarazione presentata o comunque e' superiore a  ))
(( cento milioni di lire, si applica la pena dell'arresto fino a   ))
(( due anni o dell'ammenda fino a lire quattro milioni.            ))
(( 4. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e in quelli ))
(( previsti nel comma 3 non si considerano omesse le annotazioni e ))
(( le fatturazioni di corrispettivi, purche' ricorra almeno una    ))
(( delle seguenti condizioni:                                      ))
(( a) le annotazioni siano state effettuate in taluna delle        ))
(( scritture contabili indicate nel comma 6 o i dati delle         ))
(( operazioni risultino da documenti la cui emissione e            ))
(( conservazione e' obbligatoria a norma di legge, e i             ))
(( corrispettivi non annotati o non fatturati risultino altresi'   ))
(( compresi nella relativa dichiarazione annuale e sia versata     ))
(( l'imposta globalmente dovuta. Le annotazioni devono essere      ))
(( effettuate o i documenti devono essere emessi prima che la      ))
(( violazione sia stata constatata e che siano iniziate ispezioni  ))
(( o verifiche;                                                    ))
(( b) fuori dai casi di cui alla lettera a) del presente comma, i  ))
(( corrispettivi non annotati o non fatturati risultino compresi   ))
(( nella relativa dichiarazione annuale e sia versata l'imposta    ))
(( globalmente dovuta sempre che la violazione non sia stata       ))
(( constatata e che non siano iniziate ispezioni o verifiche;      ))
(( c) si tratti di operazioni che non danno luogo all'applicazione ))
(( delle relative imposte;                                         ))
(( d) le annotazioni effettuate in violazione dei criteri di cui   ))
(( al comma 1 dell'articolo 75 del testo unico delle imposte sui   ))
(( redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica  ))
(( 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 1 del   ))
(( decreto del Presidente della Repubblica                         ))
(( 4 febbraio 1988, n. 42 (b), risultino dalle scritture contabili ))
(( obbligatorie del periodo di imposta precedente o successivo a   ))
(( quello di competenza e derivino dall'adozione di metodi         ))
(( costanti di impostazione contabile, essendosi tenuto conto dei  ))
(( relativi corrispettivi nella dichiarazione del periodo in cui   ))
(( l'annotazione e' stata eseguita.                                ))
(( 5. Ai fini delle contravvenzioni di omessa o di infedele        ))
(( dichiarazione non si tiene conto dei redditi non dichiarati     ))
(( qualora si tratti di somme costituenti reddito di lavoro        ))
(( dipendente o redditi assimilati purche' assoggettate a ritenuta ))
(( alla fonte e purche' il reddito complessivo sia costituito per  ))
(( almeno due terzi da redditi di lavoro dipendente o assimilati.  ))
(( 6. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito   ))
(( con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire       ))
(( quattro milioni chi, essendovi obbligato, non tiene o non       ))
(( conserva per il periodo stabilito dal secondo comma             ))
(( dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ))
(( settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'articolo           ))
(( 10-quinquies del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, ))
(( con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 (c),      ))
(( taluna delle seguenti scritture contabili: libro giornale;      ))
(( libro degli inventari; registro delle fatture; registro dei     ))
(( corrispettivi; registro degli acquisti. Si considerano non      ))
(( tenute le scritture contabili non bollate e non vidimate per    ))
(( almeno due anni consecutivi, nonche' quelle inattendibili nel   ))
(( loro complesso a causa di irregolarita' gravi, numerose e       ))
(( ripetute. E' punita con l'ammenda da lire duecentomila a un     ))
(( milione la irregolare tenuta delle scritture contabili quando   ))
(( la bollatura iniziale non e' stata apposta prima dell'uso       ))
(( ovvero la vidimazione annuale non e' stata effettuata, anche se ))
(( il libro e' composto di piu' fascicoli progressivamente         ))
(( numerati, entro la fine del secondo mese successivo alla        ))
(( scadenza di ciascun anno dalla data di inizio                   ))
(( dell'uso ovvero, per l'inventario, entro quattro mesi dalla     ))
(( chiusura dell'esercizio o, per i soggetti che vi siano tenuti,  ))
(( entro due mesi dal termine per l'approvazione del bilancio o    ))
(( rendiconto".                                                    ))
 
                                   APPENDICE
          Con riferimento all'avvertenza:
             Si  trascrive il testo dell'art. 8, comma 6, del D.L. 14
          gennaio 1991, n. 7: "6. I procedimenti penali  relativi  ai
          reati di cui agli articoli 1, ultimo comma, 2, commi primo,
          numeri 2) e 3), e secondo del decreto-legge 10 luglio 1982,
          n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
          1982,  n. 516, nel testo vigente anteriormente alla data di
          entrata in vigore del presente decreto  sono  sospesi  fino
          alla data del 31 luglio 1991; in caso di rateizzazione sono
          ulteriormente     sospesi,     su    documentata    istanza
          dell'interessato  fino   alla   scadenza   del   versamento
          rateale".
             Si trascrive il testo dell'art. 8, comma 6, del presente
          D.L.  16  marzo  1991,  n.  83,  nel testo antecedente alla
          sostituzione  ad  opera  della  legge  di  conversione:  "I
          procedimenti  penali relativi ai reati di cui agli articoli
          1, ultimo comma, 2, commi primo, numeri 2) e 3), e secondo,
          e 3, comma secondo, del decreto-legge 10  luglio  1982,  n.
          429,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 7 agosto
          1982, n.  516, nel testo vigente anteriormente alla data di
          entrata in vigore del presente decreto  sono  sospesi  fino
          alla data del 31 luglio 1991; in caso di rateizzazione sono
          ulteriormente     sospesi,     su    documentata    istanza
          dell'interessato fino alla  scadenza  del  termine  per  il
          versamento rateale".
             Per  consultare  i  soprarichiamati  articoli  1, ultimo
          comma, 2, commi primo, numeri 2) e 3), e secondo  del  D.L.
          n.  429/1982,  nel testo vigente anteriormente alla data di
          entrata in vigore del D.L.  n. 7/1991, si veda la nota  (b)
          all'art.  8  del  decreto qui pubblicato.  Il comma secondo
          dell'art. 3  del  medesimo  D.L.  n.  429/1982,  richiamato
          anch'esso  nell'art.  8,  comma  6,  del  presente  D.L. n.
          83/1991 (sopratrascritto) e' cosi'  formulato:  "E'  punito
          con  l'arresto  fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire
          due  milioni  chi  stampa,  fornisce,  acquista  o  detiene
          stampati    per    la   compilazione   dei   documenti   di
          accompagnamento  dei  beni  viaggianti  o  delle   ricevute
          fiscali senza provvedere alle prescritte annotazioni".
             (a)  Il D.L. n. 429/1982 reca: "Norme per la repressione
          della evasione in materia di  imposte  sui  redditi  e  sul
          valore  aggiunto  e  per  agevolare  la  definizione  delle
          pendenze in materia tributaria".
             (b) Si trascrive il comma 1 dell'art. 75 del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con   D.P.R.   n.
          917/1976,   come  modificato  dall'art.  1  del  D.P.R.  n.
          42/1988: "1. I ricavi, le  spese  e  gli  altri  componenti
          positivi  e  negativi,  per i quali le precedenti norme del
          presente capo non  dispongono  diversamente,  concorrono  a
          formare  il reddito nell'esercizio di compentenza; tuttavia
          i  ricavi,  le  spese  e  gli  altri  componenti   di   cui
          nell'esercizio   di   competenza   non   sia  ancora  certa
          l'esistenza o determinabile in modo  obiettivo  l'ammontare
          concorrono  a  formarlo nell'esercizio in cui si verificano
          tali condizioni".
             (c) Il secondo comma dell'art. 22 del D.P.R. n. 600/1972
          (Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento  delle
          imposte  sui  redditi),  come  sostituito   dall'art.   10-
          quinquies  del D.L. n.  69/1989, prevede che: "Le scritture
          contabili obbligatorie ai sensi del  presente  decreto,  di
          altre  leggi  tributarie,  del  codice  civile  o  di leggi
          speciali devono essere conservate fino a quando  non  siano
          definiti   gli   accertamenti  relativi  al  corrispondente
          periodo  d'imposta,  anche  oltre  il   termine   stabilito
          dall'art.   2220  del  codice  civile,  o  da  altre  leggi
          tributarie, salvo il  disposto  dell'art.  2457  del  detto
          codice.  Gli eventuali supporti meccanografici, elettronici
          e similari devono essere conservati fino a  quando  i  dati
          contabili  in  essi  contenuti non siano stati stampati sui
          libri e registri previsti  dalle  vigenti  disposizioni  di
          legge.  L'autorita' adita in sede contenziosa puo' limitare
          l'obbligo di conservazione alle scritture rilevanti per  la
          risoluzione della controversia in corso".
             Il  testo  degli articoli 2220 e 2457 del codice civile,
          soprarichiamati, e' il seguente:
             "Art. 2220 (Conservazione delle scritture contabili) . -
          Le scritture devono essere conservate per dieci anni  dalla
          data dell'ultima registrazione.
             Per  lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le
          lettere e i telegrammi ricevuti e le copie  delle  fatture,
          delle lettere e dei telegrammi spediti".
             "Art.  2457  (Deposito dei libri sociali). - Compiuta la
          liquidazione, la distribuzione dell'attivo  o  il  deposito
          indicato  nell'art.  2455,  i  libri  della societa' devono
          essere  depositati  e  conservati  per  dieci  anni  presso
          l'ufficio   del   registro  delle  imprese.  Chiunque  puo'
          esaminarli, anticipando le spese".