IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 21 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, che prevede la
definizione  di determinate violazioni sulla base di apposita istanza
da presentare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto;
  Visto l'art. 8 del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154, che estende la
possibilita'  di  definizione  alle violazioni suddette commesse fino
alla data di entrata in vigore dello stesso decreto;
  Visto l'art. 7, comma 2, del suddetto decreto-legge che  subordina,
per  talune  fattispecie penali, l'applicazione delle piu' favorevoli
disposizioni   introdotte   con   lo   stesso   decreto-legge    alla
regolarizzazione delle violazioni nei modi di cui all'art. 8;
  Visto  il  comma  1  del citato art. 8, in base al quale le istanze
devono essere redatte su stampati conformi ai modelli  approvati  con
decreto del Ministro delle finanze;
  Considerato  che  occorre  approvare i modelli da utilizzare per le
suddette istanze e le relative istruzioni per la compilazione;
  Considerato  che  con  lo  stesso  decreto  occorre  stabilire,  le
modalita'   di   trasmissione  di  uno  degli  esemplari  all'ufficio
distrettuale delle imposte dirette;
  Ritenuta  l'opportunita',  in  relazione  all'esigenza  di   talune
categorie  di  contribuenti di servizi di supporti meccanografici, di
autorizzare la predisposizione  anche  di  speciali  modelli  per  la
compilazione meccanografica delle istanze, in modo che sia assicurata
la  conformita'  strutturale  dei  modelli  meccanografici con quelli
approvati con decreto del Ministro delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' approvato l'annesso modello di istanza per la definizione  delle
violazioni  ai sensi degli articoli 7, comma 2, e 8 del decreto-legge
16 marzo 1991, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
maggio  1991,  n.  154, nonche' le istruzioni per la compilazione del
modello  medesimo  (allegato  1).  Il  modello  e'  prodotto  in  tre
esemplari  identici.  L'esemplare  per l'ufficio imposte dirette deve
essere  presentato  all'ufficio  dell'imposta  sul  valore   aggiunto
unitamente all'esemplare ad esso riservato.