IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visto  il  regolamento di esecuzione della legge 15 maggio 1954, n.
270, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre
1958, n. 1054;
  Vista la legge 12 novembre 1976, n. 751;
  Visto  il  decreto-legge  16  marzo  1991,  n.  83, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 15 maggio 1991, n. 154, il quale dispone
che  i  versamenti  delle  somme  previste dallo stesso decreto-legge
vengano  eseguiti  a norma dell'art. 12 della legge 12 novembre 1976,
n. 751;
  Considerato  che  e'  necessario  stabilire le caratteristiche e le
modalita'   di   conferimento   delle   deleghe   di  rilascio  delle
attestazioni  da  parte  delle aziende di credito, nonche' quelle per
l'esecuzione  dei  versamenti  e  per  la  trasmissione  dei  dati  e
documenti all'amministrazione e per i relativi controlli;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'azienda di credito delegata al pagamento ai sensi dell'articolo 8
del   decreto-legge   16   marzo   1991,   n.   83,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 15 maggio 1991, n. 154, deve attestare la
data  in cui ha ricevuto l'ordine di pagamento, l'importo di questo e
l'impegno  ad  effettuare  il  pagamento entro i previsti termini, su
apposito  modulo  conforme all'allegato 1, in almeno tre esemplari da
ottenersi   a  ricalco  dalla  delega  rilasciata  dal  contribuente.
L'attestato  deve  essere contraddistinto da un numero di codice atto
ad  individuare l'azienda di credito delegata e la sua dipendenza che
ha  ricevuto  l'ordine  di  pagamento  e deve contenere l'indicazione
della  modalita'  di  versamento,  nonche'  i dati identificativi, la
partita IVA ed il codice fiscale del contribuente.
  L'azienda di credito delegata deve controllare:
    a)  che  la quarta, terza e seconda cifra a partire da destra del
numero  di  partita  IVA  indicato  dal  contribuente  nell'attestato
corrispondano  al  codice  degli uffici IVA competenti per territorio
nei confronti della dipendenza cui la delega e' stata conferita; tale
controllo  non deve essere effettuato nel caso in cui il contribuente
abbia  indicato,  barrando  la  relativa  casella,  di  non essere in
possesso di partita IVA;
    b) l'indicazione nell'attestato del codice fiscale;
  Dei tre esemplari dell'attestato:
   il  primo  deve  essere  consegnato con le modalita' e nei termini
previsti  nel  successivo  art. 5 all'ufficio dell'imposta sul valore
aggiunto  nella  cui  competenza  territoriale  ha sede la dipendenza
delegata;
   il secondo deve essere trattenuto dall'azienda di credito;
   il terzo deve essere consegnato al contribuente.