IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Vista la legge 2 agosto 1952, n. 1305, di ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale n. 81 sulla ispezione del lavoro; Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, concernente il riordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249, modificata ed integrata dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775, concernente il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato; Vista la legge 26 aprile 1974, n. 191, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Ente ferrovie dello Stato, e relativo decreto ministeriale 4 febbraio 1980; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale; Vista la legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93; Visto l'art. 3 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, contenente misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, convertito, con modificazioni, con legge 11 novembre 1983, n. 683; Visto il decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, convertito con legge 24 marzo 1986, n. 78, istitutivo della nona qualifica funzionale; Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sull'organizzazione del mercato del lavoro; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1989, n. 44, recettivo delle norme dell'accordo del comparto Ministeri, nella parte in cui prevede la declaratoria dei profili professionali della nona qualifica funzionale ed il relativo ordinamento; Viste le circolari n. 6800/2 del 25 marzo 1960, n. 1/VII/1 del 23 giugno 1962, n. 53/VII/21 del 4 febbraio 1967, n. 101/VII/53 del 23 giugno 1972, n. 58/80 del 30 giugno 1980 con le quali sono stati organizzati gli ispettorati regionali e provinciali del lavoro; Ravvisata l'esigenza di una diversa strutturazione degli ispettorati regionali e provinciali del lavoro ai fini di adeguarli alla evoluzione e complessita' degli interventi in materia di tutela del lavoro e realizzare una piu' efficace e valida operativita'; D'intesa con le organizzazioni sindacali; Sentito il consiglio di amministrazione; Decreta: Art. 1. Per lo svolgimento delle funzioni di competenza gli ispettorati regionali del lavoro assumono la seguente struttura organizzativa, articolata per aree: Area I - SERVIZI GENERALI E DI ORGANIZZAZIONE: affari generali e del personale; informazione, documentazione e studi; organizzazione e metodi di lavoro; rapporti con uffici, enti, organizzazioni; redazione rapporti e relazioni; aggiornamento e formazione del personale; segreteria organi collegiali e del punto di controllo NATO-UEO; istruttoria per conferimento onorificenze; istruttoria ed esami abilitazione consulenti del lavoro. Area II - SERVIZI TECNICI PER LA SICUREZZA E L'IGIENE DEL LAVORO: affari generali dell'area; coordinamento delle attivita' in materia svolta dagli ispettorati provinciali; coordinamento e supporto tecnico-consultivo in materia di vigilanza sulle attivita' formative; rilevazioni, indagini, ricerche e analisi del fenomeno infortunistico e della disciplina generale del lavoro e della produzione ai fini della sicurezza del lavoro nell'ambito regionale; informazione, documentazione e studi; rapporti con uffici, enti ed organismi regionali operanti nel campo della sicurezza ed igiene del lavoro; attivita' di assistenza e di supporto per gli ispettorati provinciali; aggiornamento e formazione del personale tecnico; svolgimento di indagini e compiti diversi rientranti nelle competenze dell'area; partecipazione a organi collegiali; compilazione rapporti e relazioni. Area III - SERVIZI DI VIGILANZA, LEGALE E DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO: affari generali dell'area; coordinamento delle attivita' in materia svolte dagli ispettorati provinciali della regione; informazione, documentazione e studi; rapporti con A.G.O., uffici, enti operanti anche nel campo legale- amministrativo; aggiornamento e formazione del personale; tenuta, aggiornamento e divulgazione massimario giurisprudenziale. Area IV - SERVIZI INFORMATICI: affari generali dell'area; coordinamento delle attivita' degli ispettorati provinciali in ordine alla conduzione delle procedure informatizzate e delle rilevazioni statistiche; ideazione, sperimentazione ed attuazione di procedure informatizzate di particolare interesse locale; studi, sperimentazione per l'ottimizzazione dei cicli procedurali in atto presso gli ispettorati del lavoro; elaborazione dei supporti informativi ai fini delle scelte programmatiche delle attivita' degli ispettorati ed individuazione di idonei strumenti di verifica periodica dei risultati, in conformita' alle direttive ministeriali in materia di pianificazione delle azioni di vigilanza; aggiornamento e formazione del personale addetto ai sistemi elettronici, ai vari livelli.