IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Vista la legge 2 agosto 1952, n. 1305, di  ratifica  ed  esecuzione
della convenzione internazionale n. 81 sulla ispezione del lavoro;
  Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, concernente il riordinamento
del  Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249, modificata ed integrata dalla
legge  28  ottobre  1970,  n.  775,  concernente   il   riordinamento
dell'Amministrazione dello Stato;
  Vista  la  legge  26  aprile  1974, n. 191, sulla prevenzione degli
infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti  gestiti  dall'Ente
ferrovie  dello  Stato,  e  relativo  decreto ministeriale 4 febbraio
1980;
  Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto
retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;
  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al
sistema penale;
  Vista la legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
  Visto  l'art.  3  del  decreto-legge  12  settembre  1983,  n. 463,
contenente misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e  per
il  contenimento della spesa pubblica, convertito, con modificazioni,
con legge 11 novembre 1983, n. 683;
  Visto il decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, convertito con  legge
24 marzo 1986, n. 78, istitutivo della nona qualifica funzionale;
  Vista   la   legge   28   febbraio   1987,  n.  56,  recante  norme
sull'organizzazione del mercato del lavoro;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre  1989,
n.  44,  recettivo  delle  norme dell'accordo del comparto Ministeri,
nella parte in cui prevede la declaratoria dei profili  professionali
della nona qualifica funzionale ed il relativo ordinamento;
  Viste  le  circolari n. 6800/2 del 25 marzo 1960, n. 1/VII/1 del 23
giugno 1962, n. 53/VII/21 del 4 febbraio 1967, n. 101/VII/53  del  23
giugno  1972,  n.  58/80  del  30 giugno 1980 con le quali sono stati
organizzati gli ispettorati regionali e provinciali del lavoro;
  Ravvisata  l'esigenza   di   una   diversa   strutturazione   degli
ispettorati  regionali  e provinciali del lavoro ai fini di adeguarli
alla evoluzione e complessita' degli interventi in materia di  tutela
del lavoro e realizzare una piu' efficace e valida operativita';
  D'intesa con le organizzazioni sindacali;
  Sentito il consiglio di amministrazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  lo  svolgimento  delle  funzioni di competenza gli ispettorati
regionali del lavoro assumono la  seguente  struttura  organizzativa,
articolata per aree:
 Area I - SERVIZI GENERALI E DI ORGANIZZAZIONE:
   affari generali e del personale;
   informazione, documentazione e studi;
   organizzazione e metodi di lavoro;
   rapporti con uffici, enti, organizzazioni;
   redazione rapporti e relazioni;
   aggiornamento e formazione del personale;
   segreteria organi collegiali e del punto di controllo NATO-UEO;
   istruttoria per conferimento onorificenze;
   istruttoria ed esami abilitazione consulenti del lavoro.
 Area II - SERVIZI TECNICI PER LA SICUREZZA E L'IGIENE
DEL LAVORO:
   affari generali dell'area;
   coordinamento  delle attivita' in materia svolta dagli ispettorati
provinciali;
   coordinamento  e  supporto  tecnico-consultivo   in   materia   di
vigilanza sulle attivita' formative;
   rilevazioni,   indagini,   ricerche   e   analisi   del   fenomeno
infortunistico  e  della  disciplina  generale  del  lavoro  e  della
produzione ai fini della sicurezza del lavoro nell'ambito regionale;
   informazione, documentazione e studi;
   rapporti  con  uffici,  enti  ed  organismi regionali operanti nel
campo della sicurezza ed igiene del lavoro;
   attivita'  di  assistenza  e  di  supporto  per  gli   ispettorati
provinciali;
   aggiornamento e formazione del personale tecnico;
   svolgimento   di  indagini  e  compiti  diversi  rientranti  nelle
competenze dell'area;
   partecipazione a organi collegiali;
   compilazione rapporti e relazioni.
  Area  III  -  SERVIZI  DI  VIGILANZA,  LEGALE  E  DEL   CONTENZIOSO
AMMINISTRATIVO:
   affari generali dell'area;
   coordinamento  delle attivita' in materia svolte dagli ispettorati
provinciali della regione;
   informazione, documentazione e studi;
   rapporti con A.G.O., uffici, enti operanti anche nel campo legale-
amministrativo;
   aggiornamento e formazione del personale;
   tenuta, aggiornamento e divulgazione massimario giurisprudenziale.
 Area IV - SERVIZI INFORMATICI:
   affari generali dell'area;
   coordinamento delle attivita'  degli  ispettorati  provinciali  in
ordine   alla  conduzione  delle  procedure  informatizzate  e  delle
rilevazioni statistiche;
   ideazione,   sperimentazione   ed    attuazione    di    procedure
informatizzate di particolare interesse locale;
   studi,  sperimentazione per l'ottimizzazione dei cicli procedurali
in atto presso gli ispettorati del lavoro;
   elaborazione  dei  supporti  informativi  ai  fini  delle   scelte
programmatiche delle attivita' degli ispettorati ed individuazione di
idonei  strumenti di verifica periodica dei risultati, in conformita'
alle direttive ministeriali in materia di pianificazione delle azioni
di vigilanza;
   aggiornamento  e  formazione  del  personale  addetto  ai  sistemi
elettronici, ai vari livelli.