IL MINISTRO DEL TESORO Visto il regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 812, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262; Visto il regio decreto-legge 8 giugno 1936, n. 1191, convertito nella legge 3 aprile 1937, n. 686; Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1, sulla disciplina dell'attivita' di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 266; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691; Visto il proprio decreto 6 giugno 1989; Considerata la necessita' di provvedere all'emanazione di norme regolamentari in materia di funzionamento della compensazione dei recapiti e delle relative modalita' di accesso; Considerato che l'equilibrato sviluppo di flussi di attivita' e passivita' finanziarie costituisce condizione necessaria ai fini della stabilita' monetaria; Considerato che la funzione di governo della moneta e di controllo dei flussi finanziari da parte della Banca centrale si fonda sulla sua autonoma capacita' di regolare la base monetaria; Considerato il ruolo essenziale che il regolare funzionamento della compensazione giornaliera dei recapiti svolge per la liquidita' del sistema; Considerato che il processo di compensazione si compone delle seguenti fasi: scambio delle informazioni e/o dei documenti contabili; determinazione su base bilaterale dei saldi contabili dei partecipanti; determinazione su base multilaterale dei saldi contabili dei partecipanti e connesso regolamento dei saldi medesimi; Considerato che la gestione delle diverse fasi del processo di compensazione secondo criteri di efficienza e di sicurezza appare indispensabile per il raggiungimento delle finalita' sopraindicate; Considerato che gli unici soggetti che lecitamente svolgono l'attivita' di raccolta del risparmio tra il pubblico e di esercizio del credito sono quelli bancari; Su proposta della Banca d'Italia; Decreta: Art. 1. Con apposito atto di adesione, possono usufruire del servizio di compensazione dei recapiti le aziende e gli istituti di credito. La competenza in ordine all'accoglimento delle domande di adesione spetta alla Banca d'Italia. Partecipano di diritto alla compensazione dei recapiti, oltre alla Banca d'Italia, le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e l'Amministrazione postale.