IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  regio  decreto-legge  6  maggio 1926, n. 812, convertito
nella legge 25 giugno 1926, n. 1262;
  Visto il regio decreto-legge 8 giugno  1936,  n.  1191,  convertito
nella legge 3 aprile 1937, n. 686;
  Vista   la   legge   2   gennaio   1991,  n.  1,  sulla  disciplina
dell'attivita'   di   intermediazione   mobiliare   e    disposizioni
sull'organizzazione dei mercati mobiliari;
  Visto  il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n.
266;
  Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio  dello  Stato  17
luglio 1947, n. 691;
  Visto il proprio decreto 6 giugno 1989;
  Considerata  la  necessita'  di  provvedere all'emanazione di norme
regolamentari in materia di  funzionamento  della  compensazione  dei
recapiti e delle relative modalita' di accesso;
  Considerato  che  l'equilibrato  sviluppo  di flussi di attivita' e
passivita' finanziarie  costituisce  condizione  necessaria  ai  fini
della stabilita' monetaria;
  Considerato  che la funzione di governo della moneta e di controllo
dei flussi finanziari da parte della Banca centrale  si  fonda  sulla
sua autonoma capacita' di regolare la base monetaria;
  Considerato il ruolo essenziale che il regolare funzionamento della
compensazione  giornaliera  dei recapiti svolge per la liquidita' del
sistema;
  Considerato che il  processo  di  compensazione  si  compone  delle
seguenti   fasi:   scambio   delle  informazioni  e/o  dei  documenti
contabili; determinazione su base bilaterale dei saldi contabili  dei
partecipanti;   determinazione   su   base  multilaterale  dei  saldi
contabili dei partecipanti e connesso regolamento dei saldi medesimi;
  Considerato che la gestione delle  diverse  fasi  del  processo  di
compensazione  secondo  criteri  di  efficienza e di sicurezza appare
indispensabile per il raggiungimento delle finalita' sopraindicate;
  Considerato  che  gli  unici  soggetti  che  lecitamente   svolgono
l'attivita'  di raccolta del risparmio tra il pubblico e di esercizio
del credito sono quelli bancari;
  Su proposta della Banca d'Italia;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Con apposito atto di adesione, possono usufruire  del  servizio  di
compensazione  dei  recapiti le aziende e gli istituti di credito. La
competenza in  ordine  all'accoglimento  delle  domande  di  adesione
spetta alla Banca d'Italia.
  Partecipano  di diritto alla compensazione dei recapiti, oltre alla
Banca d'Italia, le sezioni di tesoreria  provinciale  dello  Stato  e
l'Amministrazione postale.