IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con decreto 17 luglio 1934, n. 1265; Visto il regolamento di polizia sanitaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Visti gli articoli 11, 17 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, concernente l'attuazione della direttiva comunitaria n. 72/462/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai Paesi terzi (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 333 del 3 dicembre 1982); Visti gli articoli 12 e 25 della legge 29 novembre 1971, n. 1073, contenente norme sanitarie sugli scambi di carni fresche tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunita' economica europea (Gazzetta Ufficiale n. 319 del 18 dicembre 1971); Vista la direttiva del Consiglio n. 83/91/CEE del 7 febbraio 1983, che modifica la direttiva n. 72/462/CEE e n. 77/96/CEE; Vista la decisione della Commissione della Comunita' economica europea relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui e' subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Namibia del 16 luglio 1990, n. 90/451/CzEE, modificata dalla decisione n. 91/186 del 28 febbraio 1991; Vista l'ordinanza ministeriale del 29 novembre 1990 (Gazzetta Ufficiale n. 287 del 10 dicembre 1990) concernente le condizioni zoosanitarie per l'importazione di carni fresche dalla Namibia; Vista l'ordinanza ministeriale 7 agosto 1962 concernente il divieto d'importazione di bestiame per la profilassi della peste bovina (Gazzetta Ufficiale n. 209 del 20 agosto 1962); Vista l'ordinanza ministeriale 28 marzo 1967 concernente le norme di polizia veterinaria per la prevenzione dell'afta epizootica da vi- rus di tipi esotici (Gazzetta Ufficiale n. 83 del 3 aprile 1967); Ritenuto opportuno prendere atto, con apposito provvedimento, delle condizioni di polizia zoosanitaria stabilite con le decisioni sopracitate; Considerato che non sussistono motivi ostativi di natura sanitaria al recepimento delle sopracitate decisioni CEE; Ordina: Art. 1. L'art. 2 dell'ordinanza ministeriale 29 novembre 1990, citata in premessa, e' cosi' modificato: 1) La lettera A) e' sostituita dal testo seguente: "Carni fresche disossate, ad esclusione delle frattaglie di animali domestici della specie bovina (bufali compresi), ovina e caprina, originari della Namibia, fatta eccezione per le zone indi- cate all'art. 1 e ivi macellati che rispondono alle condizioni del certificato di polizia sanitaria riportato nell'allegato I, che deve accompagnare la merce. Le carni fresche disossate possono essere introdotte nel territorio della Repubblica italiana soltanto dopo che siano decorsi ventun giorni dalla data di macellazione". 2) La lettera B) e' soppressa. 3) Alla lettera C) il riferimento "allegato III" e' sostiuito con "allegato II".