IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con decreto 17
luglio 1934, n. 1265;
  Visto il regolamento di polizia sanitaria approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Visti gli articoli 11, 17 e 26 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  10 settembre 1982, n. 889, concernente l'attuazione della
direttiva comunitaria n. 72/462/CEE relativa ai problemi  sanitari  e
di  polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina
e  suina  e  di  carni  fresche  in  provenienza  dai   Paesi   terzi
(supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 333 del 3 dicembre
1982);
  Visti gli articoli 12 e 25 della legge 29 novembre 1971,  n.  1073,
contenente norme sanitarie sugli scambi di carni fresche tra l'Italia
e  gli altri Stati membri della Comunita' economica europea (Gazzetta
Ufficiale n. 319 del 18 dicembre 1971);
  Vista la direttiva del Consiglio n. 83/91/CEE del 7 febbraio  1983,
che modifica la direttiva n. 72/462/CEE e n. 77/96/CEE;
  Vista  la  decisione  della  Commissione  della Comunita' economica
europea  relativa  alle  condizioni  di  polizia  sanitaria  ed  alla
certificazione veterinaria cui e' subordinata l'importazione di carni
fresche provenienti dalla Namibia del 16 luglio 1990, n. 90/451/CzEE,
modificata dalla decisione n. 91/186 del 28 febbraio 1991;
  Vista  l'ordinanza  ministeriale  del  29  novembre  1990 (Gazzetta
Ufficiale n. 287 del 10  dicembre  1990)  concernente  le  condizioni
zoosanitarie per l'importazione di carni fresche dalla Namibia;
  Vista l'ordinanza ministeriale 7 agosto 1962 concernente il divieto
d'importazione  di  bestiame  per  la  profilassi  della peste bovina
(Gazzetta Ufficiale n. 209 del 20 agosto 1962);
  Vista l'ordinanza ministeriale 28 marzo 1967 concernente  le  norme
di polizia veterinaria per la prevenzione dell'afta epizootica da vi-
rus di tipi esotici (Gazzetta Ufficiale n. 83 del 3 aprile 1967);
  Ritenuto opportuno prendere atto, con apposito provvedimento, delle
condizioni   di  polizia  zoosanitaria  stabilite  con  le  decisioni
sopracitate;
  Considerato che non sussistono motivi ostativi di natura  sanitaria
al recepimento delle sopracitate decisioni CEE;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  L'art.  2  dell'ordinanza  ministeriale 29 novembre 1990, citata in
premessa, e' cosi' modificato:
   1) La lettera A) e' sostituita dal testo seguente:
   "Carni  fresche  disossate,  ad  esclusione  delle  frattaglie  di
animali  domestici  della  specie  bovina  (bufali compresi), ovina e
caprina, originari della Namibia, fatta eccezione per le  zone  indi-
cate  all'art.  1  e ivi macellati che rispondono alle condizioni del
certificato di polizia sanitaria riportato nell'allegato I, che  deve
accompagnare la merce.
  Le carni fresche disossate possono essere introdotte nel territorio
della  Repubblica  italiana  soltanto  dopo  che siano decorsi ventun
giorni dalla data di macellazione".
   2) La lettera B) e' soppressa.
   3)  Alla lettera C) il riferimento "allegato III" e' sostiuito con
"allegato II".